Accordi tra debitore e creditore: rilevanza rispetto alla dichiarazione di fallimento

Gli accordi tra debitore e creditore hanno particolare rilevanza rispetto alla dichiarazione di fallimento.

Accade infatti spesso che nel giudizio promosso per ottenere la declaratoria di fallimento di un imprenditore commerciale, venga raggiunto un accordo per la definizione della pendenza ed evitare così l’apertura della procedura concorsuale.

Accordo tra debitore e creditore: presentazione istanza di fallimento

Talvolta, nella pratica, la presentazione dell’istanza di fallimento, che è rimessa alla iniziativa di parte, costituisce uno strumento di pressione nei confronti del debitore per cercare di ottenere una soluzione transattiva dei rapporti debitori.

Solo in determinate condizioni, il pagamento del debito o la presentazione dell’istanza di desistenza dell’unico creditore istante precludono la dichiarazione di fallimento e/o costituiscono motivo di reclamo davanti alla Corte d’Appello nel caso in cui sia già stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento.

Con la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n.1457/2021 pronunciata all’udienza del 24.9.2020 e pubblicata in data 25 gennaio 2021, gli ermellini hanno chiarito la rilevanza processuale dell’istituto della desistenza.

Dichiarazione di fallimento: il nostro caso studio

Lo Studio ha difeso le ragioni di un Fallimento, prima in sede di reclamo nanti la Corte d’Appello e, successivamente, davanti alla Suprema Corte, contestando l’idoneità ai fini della revoca del Fallimento di una istanza di desistenza depositata dall’unico creditore procedente nel fascicolo telematico, solo successivamente alla declaratoria di fallimento e nelle more del termine di impugnazione, ancorché la medesima istanza avesse data anteriore alla Sentenza dichiarativa di fallimento.

La Corte di Cassazione ha precisato che il fallimento è un procedimento ad istanza di parte che costituisce una condizione dell’azione che deve sussistere al momento della pronuncia della dichiarazione di fallimento e rispetto a quel frangente deve essere verificata anche nel successivo corso del procedimento di impugnazione.

L’interesse del creditore non costituisce pertanto una condizione dell’azione che deve persistere fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento, essendo sufficiente invece la sua sussistenza fino alla pronuncia della Sentenza.

Ne consegue che la presentazione della desistenza, anche dell’unico creditore istante, successiva alla dichiarazione di fallimento, non comporta la revoca dello stesso in quanto la persistenza degli effetti della sentenza non possono essere rimessi alla mera volontà del creditore o comunque ai suoi rapporti con il fallito, per cui la necessaria funzione propulsiva della procedura fallimentare in capo al creditore istante si esaurisce con la dichiarazione del fallimento.

Istanza di desistenza: atto di natura processuale

La presentazione dell’istanza di desistenza, che costituisce un atto di natura meramente processuale, preclude la declaratoria di fallimento se viene depositata in data anteriore alla pronuncia della Sentenza.

Occorre peraltro distinguere l’ipotesi in cui la desistenza sia accompagnata dal pagamento del creditore istante o dall’estinzione dell’obbligazione, sempre che essa sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento e sempre che sia provata sulla base di documentazione avente data certa ai sensi dell’art.2704 c.c. ovvero di prove di altra natura addotte dalle parti.

In questi casi, il deposito della desistenza anche successivamente alla sentenza di fallimento e la necessaria impugnazione della sentenza medesima, è idonea ad ottenere la revoca del fallimento in ragione dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione del creditore anteriore al fallimento, a condizione che il debitore sia in grado di dare prova certa dell’avvenuta estinzione precedente alla sentenza.

In tal caso, infatti, mancando la legittimazione attiva del creditore istante al momento della declaratoria di fallimento e cioè la condizione all’azione essenziale per la pronuncia della sentenza, in sede di reclamo, la Corte d’Appello ben può procedere alla revoca del fallimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, affinché l’accordo tra creditore e debitore sia idoneo ad evitare la declaratoria di fallimento di quest’ultimo, l’istanza di desistenza deve essere depositata nel corso del procedimento prefallimentare prima della sentenza dichiarativa di fallimento o, quantomeno, l’eventuale pagamento del debito, ovvero la estinzione dell’obbligazione, deve avvenire in data anteriore alla declaratoria di fallimento, data anteriore che deve essere  documentata con prova avente data certa, potendo in sede di reclamo essere l’argomento necessario per contestare la sentenza di fallimento.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

 

 

Avv. Marcello Ibba  mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.