Decontribuzione Sud: Agevolazioni contributive per farmacisti in Sardegna

L’agevolazione contributiva che spetta ai farmacisti della Sardegna


La decontribuzione Sud è un’agevolazione contributiva contenuta nella Legge di Bilancio 2021 non è rivolta a nuove assunzioni ma ha il principale obiettivo di ridurre il costo del lavoro della forza lavoro già occupata in determinate aree geografiche del paese.

Decontribuzione sud: ne possono beneficiare anche i datori di lavoro, titolari di farmacia, con sede in Sardegna 

Al beneficio in trattazione possono accedere tutti i datori di lavoro privati e quindi anche i titolari di farmacia che abbiano dipendenti, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico. L’accesso al beneficio è consentito in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Gli elementi utili per verificare il diritto al beneficio sono sostanzialmente due:

1) la tipologia di datore di lavoro e tra di loro i titolari di farmacia che abbiano assunto lavoratori dipendenti;

2) l’area geografica di prestazione dell’attività lavorativa e, per quanto qui interessa, la Regione Sardegna.

In quali regione è possibile accedere alla decontribuzione?

L’accesso al beneficio è consentito in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata nelle seguenti regioni: Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e  Sicilia.

Per sede di lavoro si deve intendere la farmacia presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

A quanto ammonta l’agevolazione per la farmacia

Sotto l’aspetto meramente quantitativo, l’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del farmacista datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e non è previsto un limite individuale di importo all’esonero, pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Quali contribuzioni non sono oggetto di sgravio:

Oltre ai premi INAIL, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • il contributo dovuto al Fondo di tesoreria del TFR (art. 1, comma 755, Legge n. 296/2006);
  • i contributi dovuti ai Fondi di solidarietà bilaterali, al Fondo di solidarietà residuale e al Fondo di integrazione salariale;
  • i contributi dovuti ai Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%), di cui all’articolo 25, comma 4, della Legge n. 845/1978;
  • il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale istituito dal decreto interministeriale n. 95269/2016

Decontribuzione sud per farmacie: per quanto tempo vige il beneficio

L’esonero contributivo, c.d. decontribuzione sud (art. 27, D.L. 104/2020) si applica fino al 31.12.2029, modulato come segue:

  1. a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025;
  2. b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  3. c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Natura dell’esonero e condizioni di spettanza

La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del d.lgs. 150/2015.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Coordinamento con altri incentivi

In ragione dell’entità della misura di sgravio, la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate o l’esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani) sia con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, l’incentivo all’assunzione di disabili o l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione dei propri clienti per l’approfondimento di ogni singolo caso.

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.