Soltanto al vettore che ha effettivamente svolto il servizio di trasporto è riconosciuta l’azione diretta per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di coloro che hanno commissionato il trasporto.
L’azione diretta è prevista dall’art.7 ter del D.Lgs.286/2005.
Questo il principio stabilito dal Tribunale di Pavia con la recente Sentenza n.280/2022, pubblicata in data 7 marzo 2022, che ha affrontato per la prima volta il problema dell’individuazione del vettore a cui spetta l’azione diretta ex art.7 ter del D.lgs.286/2005 per ottenere il pagamento del corrispettivo, aprendo ad un indirizzo interpretativo restrittivo della norma di legge.
Tutela del vettore nel contratto di trasporto: il caso concreto
Lo Studio ha assistito le ragioni di una società davanti al Tribunale di Pavia, proponendo opposizione all’ingiunzione di pagamento ottenuto ad istanza di un vettore intermedio per la somma capitale di €.148.392,28.
La cliente dello Studio aveva commissionato dei servizi di trasporto al proprio vettore di fiducia che per l’esecuzione del servizio si era avvalso delle prestazioni di un secondo vettore che, a sua volta, aveva commissionato il servizio di trasporto a un terzo vettore.
Il secondo vettore, in forza dell’art.7 ter del D.Lgs.286/2005, aveva agito in via monitoria nei confronti della cliente dello Studio, committente principale, chiedendo ed ottenendo ingiunzione di pagamento per la somma capitale di €.148.392,28.
Avverso detta ingiunzione, lo Studio, nell’interesse della committente principale, ha proposto opposizione.
Tutela del vettore nel contratto di trasporto: la questione giuridica
Nella difesa il nostro Studio ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva, precisando che l’art.7 ter del D.Lgs.286/2005, introdotto con l’entrata in vigore del D.L. 103/2010, consente solo e soltanto al vettore che ha eseguito materialmente il trasporto, di poter agire direttamente nei confronti di colui che ha ordinato il trasporto per ottenere il pagamento del corrispettivo.
Parte opposta, ha sostenuto invece che anche i vettori intermedi hanno diritto alla tutela di cui all’art.7 ter del D.Lgs.286/2005 e possono agire nei confronti della committente principale per il pagamento del corrispettivo.
L’art.7 ter del D.Lgs.286/2005 prevede espressamente: “Il vettore di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 286/2005, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”.
Il testo normativo, invero, si riferisce al vettore, per cui potrebbe sorgere il dubbio se l’azione diretta debba essere riconosciuta indistintamente a tutti i vettori o solo ad alcuni di essi.
Tutela del vettore nel contratto di trasporto: la mancanza di un preciso orientamento giurisprudenziale e le argomentazioni a favore della tesi prospettata dallo studio.
La questione giuridica sottoposta all’attenzione del Tribunale di Pavia, non è mai stata affrontata direttamente dalla giurisprudenza, se non in alcune pronunce in maniera del tutto marginale (si citato in particolare Ordinanza del 4.2.2014 del Tribunale di Milano; Ordinanza del 8.1.2019 del Tribunale di Pesaro; Corte Costituzionale Sentenza n.226 del 29.10.2019).
Lo Studio ha messo in evidenza che la ratio della normativa è quella di offrire una maggior tutela alle parti deboli del rapporto individuati nei vettori effettivi, ovvero nei vettori che concretamente svolgono il trasporto e sostengono i relativi costi.
Una attenta analisi del testo normativo porta a tale conclusione: «Il vettore (ndr. vettore finale che ha eseguito il trasporto e sostenuto i relativi costi) di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 286/2005, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore (ndr. vettore intermedio), a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore (ndr. primo vettore) o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta …».
Delle tre categorie di vettori indicati nell’art.7 ter del D.Lgs.286/2005, solo al primo è dunque attribuito il diritto di agire con l’azione diretta, ovvero al vettore che ha eseguito materialmente il trasporto.
La diversa interpretazione, per cui tutti i vettori della catena di distribuzione indipendentemente dall’esecuzione del servizio hanno diritto di agire direttamente nei confronti del committente, porterebbe a una situazione aberrante per cui il committente sarebbe esposto all’azione di pagamento da parte di tutti, dovendo pagare il corrispettivo tante volte quanti sono i vettori della catena di distribuzione.
La portata innovativa della Sentenza del Tribunale di Pavia. La soluzione della questione giuridica.
Il Tribunale di Pavia, con la Sentenza n.280/2022 del 7.3.2022, dopo un attenta analisi del dato normativo, individua la distinzione tra la figura del vettore esecutore e del vettore obbligato/intermedio, attribuendo solo al primo il potere di azione diretta nei confronti del mandante e/o dei vettori.
Ritiene infatti il Tribunale di Pavia che l’azione diretta di cui all’art.7 ter del D.Lgs.286/2002 è «riservata al vettore di cui all’art.2 comma 1 lettera b che è l’impresa che esercita l’attività di trasporto, la quale nel caso concreto ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.».
Nella Sentenza n.280/2022 del 7.3.2022 si precisa che mentre il vettore esecutore ha azione diretta nei confronti degli altri vettori e del committente principale ex art.7 del D.Lgs.286/2002, i vettori intermedi hanno invece soltanto l’azione di rivalsa nei confronti della propria controparte contrattuale.
Pertanto, accertato che la parte opposta non aveva eseguito materialmente il contratto di trasporto, è stata accolta l’eccezione preliminare del difetto di legittimazione attiva, accolta l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Si tratta di una sentenza che delinea una nuova interpretazione, per così dire restrittiva, della normativa sulla azione diretta del vettore nei confronti dei committenti e che apre uno scenario di possibile tutela nei confronti dei committenti.
Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.
Avv. Marcello Ibba mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it
Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.