Anatocismo e interessi. Mancanza del contratto di conto corrente.

Rideterminazione del saldo a favore del correntista

Ricade sulla Banca l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto di conto corrente quando il correntista, che agisce con una domanda di accertamento negativo ne contesta in giudizio la sua esistenza.

Questo il principio stabilito dal Tribunale di Nuoro con la recente Sentenza n.98/2022, pubblicata in data 22 febbraio 2022, che è tornato ad occuparsi del problema della ripartizione dell’onere della prova in una domanda di accertamento negativo.

Anatocismo e interessi: domanda di accertamento negativo.  Il caso concreto

Lo Studio ha assistito le ragioni di una società davanti al Tribunale di Nuoro chiedendo l’accertamento negativo e la rideterminazione dei saldi di quattro conti correnti intestati alla società, affinché fosse accertato che nessuna somma era dovuta in favore della Banca avendo quest’ultima, in mancanza di una valida pattuizione scritta, illegittimamente addebitato interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge.

All’esito del giudizio, a fronte di un saldo in favore dell’istituto di credito di € 195.837,45, il Tribunale di Nuoro ha rideterminato un saldo finale in favore del correntista per € 57.096,72, accertando indebite imputazioni sui conti per circa € 250.000,00.

Anatocismo e interessi:è i capo alla banca l’onore della prova di produrre in giudizio il contratto di conto corrente: la questione giuridica

La Banca, costituitasi in giudizio, ha contestato il mancato assolvimento degli oneri probatori a carico dell’attore non avendo mai prodotto i documenti contrattuali in causa.

Per contro, la società, che ha contestato l’esistenza dei contratti di apertura del conto corrente, ha sostenuto che l’onere probatorio della produzione degli stessi, se esistenti, ricadesse direttamente sulla banca non potendo fornire la prova di un fatto che ritiene inesistente.

La questione giuridica dunque attiene alla corretta ripartizione degli oneri della prova e in particolare su chi ricade l’onere di provare l’esistenza e/o inesistenza del contratto e chi dunque deve materialmente produrlo in giudizio.

Anatocismo e interessi: la soluzione della questione giuridica

Sul caso in esame la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di prendere più volte posizione.

In caso di domanda di accertamento negativo, la Corte di Cassazione, sezione Civile I, in data 7.5.2015, relatore dott. Renato Rordorf, con la sentenza n.9201/2015 ha affermato il principio per cui «l’onere probatorio gravante, a norma dell’art.2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.».

Detta regola subisce però delle deroghe, come nell’ipotesi in cui il correntista che agisce in giudizio con domanda di accertamento negativo eccepisce l’inesistenza del contratto, non potendosi pretendere che venga fornita la prova di un fatto negativo.

Ed infatti, con la recente Ordinanza n.6480 in data 9 marzo 2021, la Cassazione, Sez.VI, ha altresì precisato che «tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un’allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E’ possibile che quest’ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz’altro atto dell’integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell’assenza di clausole che giustifichino l’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro.».

Il Tribunale di Nuoro, sulla scorta dell’insegnamento della Suprema Corte, premesso che l’attore ha eccepito la mancanza di convenzioni volte a disciplinare le condizioni contrattuali, da ciò inferendo l’assenza di causa degli addebiti via via effettuati dalla banca, ha ribadito il principio per cui “L’onere di dimostrare l’esistenza del contratto e la forma scritta ricade infatti, nell’ipotesi odierna, sulla banca, non potendosi richiedere ad una parte (in questo caso la parte attrice) di produrre un documento che allega non esistere

Da tale premessa si è così proceduto al ricalcolo dei saldi dei conti correnti, provvedendo ad eliminare gli interessi, anche anatocistici, illegittimamente addebiti sui conti, nonché le commissioni e spese non giustificate dalla Legge, all’esito del quale la società correntista che prima della causa risultava avere un debito nei confronti della Banca per € 195.837,45, è risultato invece creditore per la somma di € 57.096,64.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

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L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.