Il credito del professionista maturato nelle procedure anteriori al Fallimento

La prededuzione fallimentare solo nei casi di ammissione del debitore alla procedura

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente Sentenza n.42093/2021 in data 31 dicembre 2021, cerca di risolvere la questione del riconoscimento della prededuzione nelle procedure fallimentari del credito del professionista maturato per prestazioni rese in occasione o in funzione dell’accesso alla procedura di concordato preventivo e/o altre procedure minori.

Il credito del professionista maturato nelle procedure anteriori al fallimento: termini dell’impugnazione davanti alla corte di cassazione

Il Tribunale di Mantova con decreto n.2531/2016 del 30.11.2016 in R.G. 4745/2015 ha rigettato l’opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato del Fallimento che, a sua volta, ha respinto l’insinuazione al passivo del credito e il riconoscimento della prededuzione.

Con il ricorso per Cassazione, il professionista deduceva violazione dell’art.161, comma 7 e art.111 della Legge Fallimentare, per aver il Tribunale, in caso di domanda di concordato poi rinunciata, erroneamente negato la prededuzione al credito per compensi per prestazioni professionali, rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore.

Il credito del professionista maturato nelle procedure anteriori al fallimento: la questione giuridica sottoposta alla corte di cassazione

Il problema sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione è se poteva riconoscersi la prededuzione in riferimento a quei crediti maturati dai professionisti in occasione e funzione delle procedure concorsuali nell’ipotesi in cui il concordato non venga portato avanti, per esempio per rinuncia dell’imprenditore, per intervenuto fallimento o per altri motivi.

Il caso è più che concreto che mai, considerato che molto spesso capita che il professionista abbia svolto una serie di attività prodromiche ed accessorie alla presentazione della domanda di concordato e che detta domanda non venga successivamente presentata e ciò indipendentemente dalla responsabilità del professionista.

Il credito del professionista maturato nelle procedure anteriori al fallimento: il chiarimento della corte di cassazione

È noto che l’art.111, comma 2, della Legge Fallimentare considera prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, lasciando all’interprete il compito di chiarire la portata normativa della legge.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, dopo un’attenta analisi dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale sui termini della questione, individua nella apertura della procedura concorsuale minore un requisito essenziale per il riconoscimento della prededuzione al professionista, per cui l’art.111, comma 2, Legge Fallimentare allorquando stabilisce che sono considerati prededucibili i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale, suppone che “una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato” (vedasi anche Cass.471/2021).

Rileva peraltro la Corte di Cassazione che detta soluzione interpretativa è stata fatta propria del Legislatore all’art.6, lettera c) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14): «Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: … c) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizioni che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47.»

Il credito del professionista maturato nelle procedure anteriori al fallimento: la massima della corte di cassazione

La soluzione al contrasto giurisprudenziale viene risolto sulla base del principio per cui « il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui alla L. Fall., art. 161, sia stata funzionale, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 163, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa.»

Il credito del professionista maturato nelle procedure anteriori al fallimento: considerazioni finali

Il credito del professionista, pertanto, potrà essere riconosciuto in prededuzione allorquando il debitore sia stato ammesso alla procedura concorsuale in occasione o in funzione del quale la prestazione è stata resta, essendo pertanto l’apertura un requisito essenziale ai fini del riconoscimento della prededuzione del credito.

Come precisato dalla Corte di Cassazione, l’ammissione della procedura non comporta l’automatico riconoscimento della prededuzione al credito, dovendosi sempre verificare la sussistenza di tutti i requisiti di legge.

Inoltre, in caso di mancata apertura della procedura concorsuale, è sempre possibile il riconoscimento del credito del professionista al passivo del fallimento con l’eventuale causa di prelazione se effettivamente sussistente.

Resta aperta invece la questione della concorrenza tra la prededuzione dei crediti del professionista maturato ante e post fallimento per quei casi nei quali non vi sia capienza per la integrale soddisfazione.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

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L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.