Condanna dell’amministratore della società fallita a pagare in proprio le spese del giudizio.

L’amministratore di una società fallita che impugna la Sentenza di Fallimento, deve essere condannato personalmente al pagamento delle spese del processo in caso di manifesta infondatezza del reclamo.

Questo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con la recente Ordinanza n.8233/2022, pubblicata in data 14 marzo 2022, che nel rigettare il ricorso proposto dalla società fallita, ha condannato in solido il legale rappresentante al pagamento delle spese di lite.

Condanna dell’amministratore della società fallita a pagare in proprio le spese dei giudizio: il caso concreto

Lo Studio ha assistito le ragioni di una procedura Fallimentare davanti alla Corte di Cassazione opponendosi alla richiesta di riforma della Sentenza n.3/2021 della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha rigettato il reclamo ex art.18 R.D. 16 marzo 1942 n.267 alla Sentenza dichiarativa di fallimento e chiedendo, al contempo, la condanna del legale rappresentante della società fallita al pagamento delle spese di lite, in forza di quanto disposto dall’art.94 c.p.c.

Condanna dell’amministratore della società fallita a pagare in proprio le spese dei giudizio: la questione giuridica

La pronuncia della Corte di Cassazione appare rilevante non tanto per la risoluzione dei motivi di impugnazione, dichiarati inammissibili dal Collegio per evidente contrasto con i principi ormai consolidati della Corte, ma per il regolamento delle spese giudiziarie.

Nella giurisprudenza si rinviene solo un precedente con cui è stato condannato il legale rappresentante della società reclamante al pagamento delle spese del processo: «Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, rigettato per manifesta infondatezza, determina la condanna ex art. 94 C.P.C. del legale rappresentante della reclamante, che ha agito in nome e per conto della società dichiarata fallita, senza la normale prudenza.» (Corte appello Venezia sez. I, 11/04/2018, n.893).

Nel corso del giudizio, lo Studio ha richiesto alla Corte di Cassazione la condanna ex art.94 c.p.c. del legale rappresentante della società fallita al pagamento delle spese legali.

È frequente che quando una società di capitali viene dichiarata fallita, il legale rappresentante della stessa proponga reclamo davanti alla Corte d’Appello di competenza e successivamente ricorso davanti alla Corte di Cassazione, su motivazioni inconsistenti, ben sapendo che per detti procedimenti non esiste il rischio del pagamento delle spese.

Infatti, in caso di rigetto delle impugnazioni e condanna alla rifusione delle spese legali in favore del Fallimento, non sarà il legale rappresentante a farsene carico né la società ricorrente pur essendo stata condannata al pagamento delle spese, poiché dichiarata fallita, ma detto onere finirà a carico del Fallimento che dovrà corrisponderle al proprio legale senza poter essere recuperate, così gravando ingiustamente sulla massa dei creditori.

Per di più, nell’ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio, le spese andranno a gravare direttamente sullo Stato e dunque sulla collettività.

Condanna dell’amministratore della società fallita a pagare in proprio le spese dei giudizio: la decisione della corte di cassazione

La Corte di Cassazione, su richiesta dello Studio anche per sanzionare l’abuso dello strumento processuale, ravvisata la presenza dei gravi motivi nella manifesta infondatezza dei motivi di gravame e l’inammissibilità delle domande, ha condannato personalmente al pagamento delle spese processuali anche il legale rappresentante della società ricorrente, ai sensi dell’art.94 c.p.c., per l’aver agito senza la dovuta prudenza e/o violando i canoni di lealtà e probità: «occorre condannare, ai sensi dell’art.94 cod. proc. civ., il legale rappresentante della società ricorrente, in solido con quest’ultima, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (come anche sollecitato dal fallimento controricorrente, ma peraltro liquidabili ex officio: Cass.3977/2003), ricorrendo con tutta evidenza, nel caso di specie, i “gravi motivi” di cui al sopra ricordato art.94, stante la grave imprudenza nella proposizione di motivi di ricorso che, per quanto già sopra ricordato nell’esposizione delle ragioni a sostegno della declaratoria di inammissibilità, non sono riusciti a superare il vaglio di ammissibilità, ai sensi dell’art.360 bis cod. proc. civ., essendo manifestamente contrari ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte nella materia in esame.»

Si condivide appieno la pronuncia della Suprema Corte e si spera che essa costituisca un “monito” avverso le impugnazioni ex art.18 R.D. 16 marzo 1942, n.267 alle Sentenze dichiarative di Fallimento che appaiono manifestamente infondate e proposte unicamente per fini dilatori.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

Avv. Marcello Ibba  mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.