Il controllo del Tribunale in sede di omologa del concordato preventivo non si riduce ad una mera verifica contabile degli elementi dell’attivo e del passivo, ma si deve tradurre in una prognosi sulle probabilità di realizzazione del piano secondo i termini indicati in proposta, sia sotto il profilo della realizzabilità giuridica che di quello della corretta e completa informazione dei creditori della procedura. È pertanto oggetto di indagine l’incoerenza dei dati esposti dall’attestatore o l’inidoneità delle modalità proposte a soddisfare i creditori nei termini di adempimento previsti.
Omologa del concordato: il caso seguito dallo studio Legale Dedoni
Il principio è stato espresso nella recente Sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n.3/2021 in data 25 febbraio 2021, pubblicata in data 5 marzo 2021, che ha chiarito la natura e il tipo di controllo affidato all’organo giudicante durante le fasi di ammissione ed omologa di un concordato preventivo.
Gli avvocati del nostro studio legale hanno assistito le ragioni del Fallimento nel giudizio di reclamo avverso la Sentenza dichiarativa di fallimento.
La Corte d’Appello di Sassari, conformemente all’insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Unite n.1521/13), ha ribadito che il controllo giudiziale del Tribunale nel concordato preventivo deve essere svolto sia verificando l’idoneità della documentazione, per la sua completezza e regolarità, a corrispondere alla funzione di fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta e l’effettiva idoneità della stessa ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura.
Se al ceto creditorio è rimessa una valutazione sulla convenienza economica della percentuale di soddisfacimento offerta, al Tribunale è rimessa invece una deliberazione di congruità della proposta concordataria complessivamente considerata rispetto alla funzione alla stessa assegnata.
Controllo che si esercita verificando, da una parte, la completezza e chiarezza della documentazione, per consentire ai creditori di esprimere un consenso informato, e, dall’altra parte, accertando la fattibilità giuridica della proposta.
La Corte d’Appello ha confermato le corrette valutazioni del Commissario Giudiziario che nella relazione ex art.173 L.F. era giunto alla conclusione che la documentazione offerta a sostegno della domanda di concordato portava a una falsa rappresentazione dell’attivo concordatario e delle passività, tale da rendere la proposta inidonea ad orientare il consenso dei creditori, nonché la presenza di operazioni straordinarie dismissive del patrimonio societario non portate a conoscenza del ceto creditorio.
Omologa del concordato: cosa accade se la documentazione è incompleta
Il difetto di informazione per la lacunosità della documentazione ha configurato così un’ipotesi di atti in frode e ha giustificato la revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo, come peraltro ribadito dalle recenti sentenze della Cassazione Civile n.25458/19: “rientrano tra gli atti in frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura ai sensi dell’art.173 l.fall. i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato” e n.16856/18: “le mere irregolarità contabili possono essere configurabili come atti in frode, come tali ostative all’ammissione ed all’omologazione del concordato, solo ne sia puntualmente dimostrata la valenza decettiva per il ceto creditorio”.
All’esito del giudizio di impugnazione, la Corte d’Appello di Sassari ha rigettato il reclamo e confermato la legittimità della Sentenza dichiarativa di fallimento, confermando così le ragioni del Fallimento difeso dallo Studio.
I creditori della procedura di concordato ed il loro diritto ad essere correttamente informati
Possiamo pertanto affermare che in sede di formazione della domanda concordataria e durante lo svolgimento delle fasi del procedimento concorsuale, è necessario garantire il diritto di informazione dei creditori della procedura attraverso la chiara e completa allegazione della documentazione in modo di poter dare una reale rappresentazione dell’attivo e del passivo concordatario, senza tacere su operazioni straordinarie che hanno inciso sulla situazione patrimoniale dell’imprenditore, essendo compito degli organi della procedura verificare la completezza e chiarezza della documentazione per garantire ai creditori di esprimere un consenso informato.
Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.
Avv. Andrea Dedoni mail: andrea@studiolegalededoni.it
Avv. Marcello Ibba mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it