Responsabilità patrimoniale dell’amministratore di società per infortunio sul lavoro.

La responsabilità patrimoniale dell’amministratore di società per gli infortuni sul lavoro nei confronti dell’INPS è stata ulteriormente disciplinata di recente.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1399/2021, affronta il tema della posizione dell’amministratore di società in materia di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antinfortunistici nonché della possibilità per l’INAIL di agire nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto indennizzato per infortunio sul lavoro.

Come noto, in materia di sicurezza sul lavoro, il concetto di datore di lavoro va interpretato non in senso lavoristico ma, bensì, in senso di prevenzione degli infortuni e di sorveglianza della sicurezza sul lavoro.

In tal senso non solo il datore di lavoro ma anche la figura dell’amministratore sarà gravata di responsabilità dal momento che quest’ultimo, nell’ambito societario, è l’effettivo titolare dei poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro.

Responsabilità dell’amministratore di società in materia di prevenzione

Tutto ciò comporta, in capo all’amministratore della società, una specifica responsabilità sia in materia di prevenzione che in materia di sorveglianza degli obblighi antinfortunistici, con conseguente assoggettamento alle responsabilità ex art. 2087 e 2050 c.c.

La responsabilità dell’amministratore in questo particolare campo, si estende, anche all’azione di regresso ex artt. 10 e 11 del d.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124, che l’INAIL può esperire nei confronti di tutti i soggetti responsabili e corresponsabili dell’infortunio tra i quali anche l’amministratore della società.

Il dovere di vigilanza dell’amministratore della società

La Cassazione sottolinea nella citata ordinanza, che sebbene gli amministratori siano soggetti estranei al rapporto assicurativo, devono essere considerati come “organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro“.

La responsabilità dell’amministratore risiede quindi nella sua posizione di garanzia e nella colpa in vigilando e cioè sulla mancata vigilanza del rispetto concreto delle misure di sicurezza sul lavoro.

In definitiva l’amministratore della società, è titolare di una particolare posizione di garanzia in materia di prevenzione sulla sicurezza nel lavoro, è responsabile in caso di mancata vigilanza delle norme di sicurezza e quindi soggetto passivo, al pari del datore di lavoro, all’azione di regresso esercitabile dall’INAIL per ottenere la restituzione di quanto indennizzato in caso di infortunio.

La delega di funzione e l’esenzione di responsabilità dell’amministratore della società

L’unico strumento utile all’amministratore di società, per porsi al riparo da tale responsabilità è quello previsto dall’art.16 del DLGS 81 del 2008, della delega di funzione. Delega di funzione che, perché sia valida, deve essere attribuita al delegato in possesso delle capacità professionali richieste per il ruolo, con atto sottoscritto avente data certa e contenente una precisa attribuzione del potere di spesa.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione, per l’assistenza di ogni caso concreto.

Avv. Jonatan Vacca 

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.