Le Cooperative che svolgono attività di impresa hanno diritto al contributo a fondo perduto: l’art.25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto un Contributo a fondo perduto a sostegno dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, demandando all’Agenzia delle entrate la gestione delle domande e la erogazione del contributo.
I beneficiari del contributo sono costituiti da tutti i soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, ovvero le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, come precisato dal Governo nella Relazione illustrativa al Decreto Rilancio.
Tra i soggetti possibili beneficiari del contributo rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Le Cooperative, pertanto, che svolgono attività di impresa o limitatamente allo svolgimento di dette attività commerciali, rientrano tra i beneficiari del contributo a fondo perduto.
Sono esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31.3.2020, gli enti pubblici di cui all’art.74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art.162-bis del TUIR, i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt.27 e 38 del D.L. n.18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.27/2020 e i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc…).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e, infine, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
I requisiti di accessibilità al contributo sono i seguenti:
- a) limite di compensi o fatturato: sono esclusi i soggetti il cui ammontare dei compensi o ricavi relativi al periodo di imposta 2019 sia superiore a cinque milioni di euro.
- b) calo di fatturato: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (in pratica ci deve essere un calo di fatturato di oltre 1/3 rispetto all’anno precedente).
In assenza dei requisiti spetta comunque ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonchè ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di “comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”.
La determinazione del contributo è fissata in una misura percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli del medesimo mese del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per gli altri soggetti giuridici.
La percentuale di calcolo varia a seconda dei ricavi e compensi relativi all’anno 2019 ed è pari al 20% se i compensi e i ricavi rimangono nel limite di € 400.000,00, 15% se si rimane tra € 400.000,00 e un milione di euro e 10% con ricavi superiori a un milione (e fino a cinque milioni).
La gestione ed erogazione del contributo è stata affidata all’Agenzia delle entrate al quale dovranno essere indirizzate le relative domande in via esclusivamente telematica, anche attraverso intermediari abilitati, e che provvederà direttamente al pagamento di quanto stabilito direttamente sul conto del beneficiario.
L’Agenzia delle entrate, nel proprio sito istituzionale, ha pubblicato un vademecum delle misure relative al Decreto rilancio e si è in attesa del provvedimento che comunichi le modalità di accesso al beneficio del contributo a fondo perduto e di erogazione dello stesso, al fine di rendere operativo la misura di sostegno prevista dal Governo.
Si richiama l’attenzione sulla correttezza dei dati forniti, sull’autocertificazione di regolarità antimafia, avendo la normativa previsto una serie di responsabilità penali a carico dei dichiaranti nonché affidato sempre all’Agenzia delle entrate il potere di controllo e verifica della regolarità delle dichiarazioni e di procedere anche alle azioni per la restituzione delle somme illegittimamente erogate.
Gli avvocati dello Studio Dedoni sono disponibili a qualsiasi confronto utile alla soluzione di ogni singola criticità.
Avv. Andrea Dedoni mail: andrea@studiolegalededoni.it
Avv. Marcello Ibba mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.