Un numero ragguardevole di sanzioni amministrative sono state applicate a fronte della contestazione della violazione delle norme sulle restrizioni degli spostamenti disposte con i DPCM succedutisi dallo scorso mese di febbraio del corrente anno 2020.
In generale quando lo spostamento non era motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute o assoluta urgenza, il trasgressore è stato oggetto della contestazione e della relativa sanzione.
Le norme di volta in volta emanate, di natura emergenziale, soprattutto laddove vengono utilizzati termini generici suscettibili di diversa interpretazione, si pensi alle possibili interpretazioni della “necessità” e/o dell’“urgenza”, possono portare ad errori nella loro applicazione con la comminazione di sanzioni che, talvolta, possono essere ingiuste e illegittime.
Riteniamo opportuno fare il punto degli strumenti di tutela a disposizione del cittadino che si ritiene ingiustamente leso da una sanzione amministrativa.
La questione è importante considerando che la sanzione amministrativa è particolarmente elevata, considerando la maggiorazione di un terzo nelle ipotesi in cui l’infrazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Fino al 25 marzo 2020 la violazione delle disposizioni restrittive della libertà di circolazione potevano integrare il reato ex art. 650 c.p., punito con l’arresto fino a sei mesi, oppure con l’ammenda fino ad euro 206,00.
Il Decreto Legge del 25 marzo 2020 ha depenalizzato la violazione, prevedendo la sola pena del pagamento di una sanzione amministrativa che è stata incrementata nel suo ammontare: pagamento di una somma da 400,00 euro a 3.000 euro, con la previsione di un aumento fino a un terzo se l’infrazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
In questo caso, il soggetto che ritenga di essere stato leso per l’applicazione ingiusta della sanzione per violazione delle norme sulle “restrizioni da coronavirus” potrà tutelare le proprie ragioni prima davanti all’Autorità che ha comminato la sanzione e, in caso di mancato accoglimento, in sede giudiziaria.
Chi vuol contestare il verbale di accertamento, dovrà:
- non pagare la sanzione amministrativa, in quanto il pagamento della stessa rende nullo il ricorso tenendo però presente che il pagamento della sanzione amministrativa che viene eseguito nei primi trenta giorni gode della riduzione di un terzo dell’importo;
- entro trenta giorni dal momento in cui riceve il verbale dovrà inviare degli scritti difensivi all’Autorità Competente indicata sul verbale: di solito il Prefetto competente per territorio;
- l’Autorità adita, entro i successivi cinque giorni dal ricevimento degli scritti difensivi, potrà accoglierli oppure emettere un’ordinanza ingiunzione di pagamento, con applicazione di una sanzione raddoppiata;
- avverso l’ordinanza ingiunzione si potrà presentare ricorso davanti al Giudice di Pace competente per territorio entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione, radicando un vero e proprio giudizio di merito.
Il termine per la presentazione degli scritti difensivi e del ricorso restano in ogni caso sospesi fino alla data del 15 maggio 2020 e decorreranno solo dal giorno successivo 16 maggio.
Considerato il quadro normativo che incentiva il pagamento della sanzione in tempi rapidi, la contestazione della sanzione dovrà essere giustificata perchè la prima conseguenza è che non si avrà accesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, il cui pagamento dovrà, come detto, essere effettuato entro trenta giorni dalla comminazione e, in virtù della sospensione dei termini, entro trenta giorni a decorrere dal 16 maggio 2020.
Come detto inoltre il trasgressore sarà tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio dell’importo originario in caso del mancato accoglimento delle proprie ragioni davanti al Giudice di Pace.
Ciò detto da molte parti si auspica un intervento di sanatoria delle sanzioni amministrative applicate a fronte delle violazioni sopra richiamate.
Da un lato perché relative alla violazione di divieti temporanei, di tipo emergenziale, ormai superati e, dall’altro, per evitare il prevedile deposito di una moltitudine di ricorsi tale da non consentire una ordinata gestione del contenzioso giudiziario.
Gli avvocati dello studio Dedoni sono a disposizione per ogni consulenza e chiarimento in relazione alle problematiche evidenziate.
Avv. Marcello Ibba mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it
Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.