L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori indicazioni circa il coordinamento tra la L. 27/2020 di conversione del decreto cura Italia e il DL 34/2020 decreto rilancio.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota del 3 giugno 2020, n. 160, ritiene di dover intervenire al fine offrire delle indicazioni circa l’interpretazione delle norme del Decreto Rilancio che integrano ovvero si sovrappongono a quelle del Decreto Cura Italia, convertito nella L.27/2020.

Abbiamo più volte messo in luce le difficoltà dell’interprete a causa dei provvedimenti legislativi emanati sugli stessi temi ed in stretta cadenza temporale.

Cercheremo pertanto di offrire degli spunti sintetici di lettura rimandando al testo del della nota 160 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che viene allegata nel suo testo integrale.   

 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Il divieto di licenziamento per g.m.o. era previsto dall’articolo 46 del Decreto Cura Italia. Il decreto Rilancio, nell’art.80 estende il divieto dal 17 marzo al 17 agosto 2020.

Il divieto riguarda le procedure di licenziamento collettivo nuove e pendenti avviate dopo il 23 febbraio e quelle individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge n.604/1966, comprese quelle in corso, ovvero non ancora definite alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del Dl n. 34/2020.

L’art.80 inserisce altresì un nuovo comma che consente al datore di lavoro di revocare, senza oneri e sanzioni, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020, purché, contestualmente, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga fin dalla data del licenziamento.

La nota nulla dice sui licenziamenti per giusta causa che restano quindi sempre possibili e che, per la verità, non erano nemmeno precedentemente, oggetto del divieto.

 

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI ASSICURATIVI

L’art.124 del Decreto Rilancio prevede che i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria, potranno essere eseguiti entro la data del 16 settembre 2020 in unica soluzione ovvero col versamento della prima rata per il caso di rateizzazione.

 

VALIDITA’ DEL DURC

L’art.81 del Decreto Rilancio prevede che i documenti unici di regolarità contributiva, in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano validità fino alla data del 15 giugno 2020.  

 

NOTIFICHE A MEZZO POSTA DEI VERBALI E TERMINI DI DECADENZA

IL Decreto Rilancio nell’articolo 108, relativo alle notifiche a mezzo posta, prevede che per le notifiche di verbali effettuate dal 17 marzo al 18 maggio 2020, mediante deposito in cassetta del relativo avviso, continuerà a trovare applicazione lo slittamento della decorrenza dei termini decadenziali e prescrizionali al 31 luglio 2020.

 

PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  

L’articolo 93 del Decreto Rilancio introduce la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le causali di cui all’art. 19, comma 1, del Dlgs n. 81/2015, qualora si intenda prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato in essere a condizione che siano stati stipulati, quantomeno dalla data del 23 febbraio 2020 e che la proroga sia prevista fino al 30 agosto, data che deve essere intesa quale data finale di cessazione della proroga a causale.

 

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.