Illegittima segnalazione alla centrale dei rischi presso la Banca d’Italia

C’E’IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

La Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia è un sistema informativo pubblico in cui vengono indicate l’insieme delle informazioni creditizie delle famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario.

Attraverso dette informazioni il sistema bancario e finanziario può valutare il merito creditizio dei soggetti privati e la loro capacità di poter restituire i finanziamenti concessi.

Al pari della Centrale dei Rischi sono presenti anche sistemi di informazione privati che raccolgono i dati di famiglie e imprese, gestite da società private a scopo di lucro c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie) tra le quali si segnalano, tra le più note, il Crif, Cerved, Experian.

Segnalazione alla centrale dei rischi: cosa succede se errata

Una errata segnalazione alla Centrale dei Rischi (o alle SIC) può avere conseguenze pregiudizievoli sia per il privato che per le imprese.

La disciplina della Centrale dei Rischi è prevista nella circolare 139 dell’11 febbraio 1991 della Banca d’Italia S.p.a., aggiornata al giugno 2016, che individua quattro tipi di segnalazioni:

  1. Credito scaduto: si tratta della segnalazione dovuta al fatto che il credito risulta impagato dal almeno 90 giorni;
  2. Credito ristrutturato: dovuto a una rimodulazione del debito dovuto ad accordi di ristrutturazione, concordati, rinegozazioni, ecc… ovvero a situazioni con la quale si trova un accordo con l’istituto di credito per la rimodulazione del debito;
  3. Credito incagliato: dovuto a una temporanea difficoltà di pagamento del soggetto debitore in cui si ritiene che possa sempre provvedere al pagamento superata la difficoltà;
  4. Credito in sofferenza: è l’ipotesi più grave e viene equiparata a uno stato di insolvenza in cui le possibilità di recupero del credito sono quasi nulle.

È evidente che una illegittima e/o errata segnalazione alla Centrale dei Rischi può avere delle conseguenze negative, soprattutto nei confronti delle imprese in quanto la perdita del merito creditizio e l’impossibilità di poter aver accesso al credito potrebbe creare una situazione tale da portare gravi difficoltà finanziarie ed anche il fallimento.

Appare pertanto essenziale verificare se la segnalazione è corretta e sapere cosa fare in caso di un’illegittima segnalazione alla centrale dei rischi presso la Banca D’Italia.

Quando può considerarsi illegittima la segnalazione alla centrale dei rischi

I casi più frequenti nella pratica di illegittimità della segnalazione sono i seguenti:

a) Mancata ricezione del preavviso: il soggetto segnalato non ha mai ricevuto il preavviso che l’istituto di credito o finanziario è tenuto ad inviare, obbligatoriamente a pena di illegittimità della segnalazione, almeno 15 giorni prima di procedere (non con posta ordinaria ma con raccomandata essendo l’onere della prova a carico della banca).

L’informativa costituisce diritto e garanzia del soggetto segnalato sia in quanto i dati pubblicati costituiscono dati personali e sensibili sia per poter dar la possibilità al medesimo di intervenire ed evitare la segnalazione adempiendo l’obbligo di pagamento (o rimodulando lo stesso).

b) Errata valutazione della situazione finanziaria e patrimoniale del soggetto segnalato a sofferenza: l’istituto di credito o finanziario, prima di procedere alla segnalazione a sofferenza deve effettuare una attenta istruttoria per accertarsi che si verte in una situazione grave e non transitoria di difficoltà economica equiparabile a una condizione di insolvenza e che ci sia pertanto una situazione che induca a ritenere che il credito a sofferenza non abbia possibilità di recupero.

Accade molto spesso che gli istituti di credito, sulla base di una istruttoria superficiale (a volte attraverso il solo esame del bilancio), richiedano la segnalazione a sofferenza di soggetti che non si trovano in detta situazione, col rischio di impugnazione e conseguente risarcimento del danno.

c) Mancata cancellazione e/o rettifica della segnalazione: è il caso in cui la situazione che ha portato alla segnalazione è venuta meno in conseguenza dell’adempimento o di successivi accordi con il soggetto segnalato alla quale non è seguita la cancellazione e/o rettifica della segnalazione.

d) Errata segnalazione: vi rientrano tutti i casi non riconducibili alle tre categorie sopra indicate quali l’errata segnalazione per un caso di omonimia del soggetto segnalato.

La tutela giudiziaria si esplica attraverso un ricorso d’urgenza ex art.700 c.p.c. con la quale si chiede al Giudice la cancellazione della illegittima segnalazione, che si definisce in brevissimo tempo, e con il successivo giudizio di cognizione per ottenere il risarcimento del danno.

Segnalazione illegittima: come ottenere il risarcimento

Il risarcimento del danno non è in re ipsa, ovvero non è automatico in ragione della illegittima segnalazione ma dovrà essere oggetto di prova, ovvero il soggetto segnalato dovrà dimostrare quale è stato il pregiudizio subito quale conseguenza della segnalazione illegittima.

I casi più frequenti riguardano i danni derivanti dal mancato accesso al credito bancario e finanziario (mancata concessione di finanziamenti, rifiuto di accensione di mutui, conti correnti o altri prodotti bancari), la revoca dei fidi e la richiesta di rientrare delle somme a debito e la perdita del volume d’affari dell’impresa.

È risarcibile anche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale e come danno alla reputazione personale e commerciale del soggetto ingiustamente segnalato.

Si intende che ogni caso ha le sue peculiarità e deve essere attentamente vagliato.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono disponibili per la verifica di ogni situazione e alla ricerca di qualsiasi soluzione per risolvere eventuali contenziosi.

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

Avv. Marcello Ibba  mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.