La Cassazione con la Sentenza 14371 del 10 dicembre 2019, ritorna sull’interposizione di manodopera negando la sussistenza di una presunzione assoluta di appalto vietato per il caso di utilizzo di beni dell’appaltante.
Interposizione di manodopera: va valutato tutto l’oggetto dell’appalto
Una fattispecie ricorrente nella esecuzione degli appalti è l’utilizzo, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante. Detto utilizzo che è uno degli indici da valutare per comprendere se si valica il perimetro dell’appalto lecito, non dà però luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie dell’appalto vietato.
Ed infatti è sempre necessario valutare l’importanza di tale utilizzo nel contesto di tutto l’oggetto dell’appalto: solo quando il conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore si concretizza la fattispecie vietata.
La sussistenza della modestia di tale apporto deve essere quindi accertata, in concreto dal giudice, caso per caso, alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto, con la conseguenza che una presunzione legale assoluta non è mai configurabile ove risulti un rilevante apporto dell’appaltatore, per esempio mediante il conferimento di capitale diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro, know how, software e, in genere, organizzazione del lavoro mediante procedure innovative, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto.
Come è cambiata nel tempo l’interposizione di manodopera
L’entrata in vigore del d. lgs. n. 276 del 2003 ha abrogato la presunzione della l. n. 1369 del 1960 che era stata pensata in un’epoca dove non esisteva l’automazione della produzione e delle tecnologie informatiche e la esecuzione degli appalti così detti endoaziendali di servizi che hanno ad oggetto parti del ciclo produttivo erano, di fatto, molto limitati.
Nella realtà odierna invece gli appalti cd. “leggeri” in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, sono una parte rilevante e, di fatto, è sufficiente perché si resti nell’ambito dell’appalto lecito, che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.
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L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.