Pacchetti vacanze: quando il contenuto del pacchetto non è determinato o determinabile, il contratto è nullo.

Il contratto di abbonamento vacanze pluriennale offerto da una agenzia di viaggio, che permette all’acquirente, a fronte del pagamento di una quota periodica, di poter scegliere tra diverse tipologie di viaggio è nulla per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, se le diverse opzioni offerte  non pongono il consumatore nelle condizioni di apprezzare il contenuto dell’offerta e di comprenderne le reali condizioni economiche, negandogli così la possibilità di compiere una scelta di acquisto consapevole e informata.

Contratto abbonamento vacanze: la controversia

In questi termini si è espresso con la sentenza n. 625/2019, il Tribunale di Trieste, in veste di Giudice d’Appello, chiamato ad esaminare la controversia sorta tra un’agenzia di viaggi ed un consumatore, che si rifiutava di pagare il saldo per l’acquisto di un abbonamento decennale ad un programma vacanze.

Il contratto prevedeva che l’acquirente potesse scegliere nel periodo di validità del programma tra le seguenti opzioni:

  1. una crociera o una vacanza villaggio a costo zero, compresa nell’anno, non cumulabile da catalogo del tour operator convenzionato;
  2. soggiorni vacanze illimitati, a tariffa convenzionata, nelle migliori località turistiche italiane o estere, a scelta dal catalogo del tour operator convenzionato;
  3. in alternativa, un voucher annuale del valore prestabilito e non cumulabile, da utilizzarsi esclusivamente per l’adesione alle proposte di vacanza offerte dal tour operator convenzionato sul proprio sito web.
  4. proposte su misura per aziende a tariffa agevolata.

Ebbene, nessuna di tali opzioni conteneva una descrizione dei pacchetti turistici fruibili. E neppure dai siti web, che il contratto richiamava, poteva evincersi indicazione dei pacchetti offerti nonché delle condizioni e dei termini applicabili al consumatore.

Peraltro, il contratto oggetto della controversia rimaneva vago anche in punto di valore del pacchetto turistico offerto all’abbonato.

Contratto abbonamento vacanze: gli argomenti delle parti

Da una parte, l’acquirente sosteneva di non dover pagare la prestazione in quanto non aveva ricevuto dall’agenzia un’adeguata informazione in merito al contratto sottoscritto e, inoltre, che lo stesso contratto doveva ritenersi nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto.

D’altra parte, l’agenzia di viaggi ribatteva di aver fornito all’acquirente l’informativa prenegoziale prevista per legge e che il contratto fosse sufficientemente determinato, in quanto rimetteva all’acquirente in termini chiari ed intelligibili la decisione su quale viaggio intraprendere.

Il tribunale ha ritenuto nullo il contratto abbonamento vacanze

Ribaltando la decisione adottata dal Giudice di Pace, il Tribunale di Trieste ha accolto il motivo di appello sollevato dall’acquirente, ritenendo che nessuna delle opzioni offerte dal contratto contenesse “una pur minima descrizione del contenuto dell’obbligazione” cui l’agenzia viaggi è tenuta nei confronti dell’acquirente e che “neppure il rinvio al sito internet valesse a colmare la lacuna informativa, esso non fornendo alcuna più precisa indicazione dei pacchetti turistici fruibili dal consumatore che abbia sottoscritto il predetto contratto”.

Nel caso di specie, il cliente non risulta essere stato posto nelle condizioni di apprezzare il contenuto dell’offerta e di comprenderne le reali condizioni economiche, compiendo una scelta di acquisto consapevole e informata, e ciò in spregio alla previsione codicistica di cui all’art. 1346 c.c. che sanziona con la nullità il contratto privo di un oggetto determinato o determinabile.

Giova osservarsi che le parti hanno la necessità di conoscere gli impegni assunti o, quanto meno, i criteri per la loro determinazione, il ché può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, sia pure in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti.

Rilevando la mancanza di chiarezza quanto all’individuazione del genere di vacanza offerta alla scelta del consumatore, il Giudice ha pertanto concluso dichiarando la nullità del contratto appellato.

Gli avvocati dello studio Legale Dedoni sono a disposizione per approfondire ogni singolo caso.

dott. Giovanni Vigato  mail: giovanni.vigato@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.