Assegno di divorzio: definitivamente cancellato il criterio guida del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.

Sono trascorsi due anni dalla sentenza della Suprema Corte n. 18287 dell’11 luglio 2018 con cui le Sezioni Unite avevano modificato l’interpretazione dei criteri per il riconoscimento dell’assegno di divorzio statuendo che “(..) Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell’impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere canto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

Assegno di Divorzio: novità dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi con la recente ordinanza del 15774 del 23 luglio 2020 in ordine alla debenza e quantificazione dell’assegno divorzile eccependo che la Corte territoriale non si è attenuta ai principi enunciati in materia, effettuando una valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi con la finalità di consentire alla ex moglie, tramite assegno divorzile, il mantenimento del precedente tenore di vita.

La Suprema Corte nell’ordinanza in commento richiama la funzione perequativo – compensativa dell’assegno di divorzio che discende dal principio costituzionale di solitarietà che conduce al riconoscimento di un contributo economico sulla base di una valutazione attinente a parametri concreti relativi al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare e l’eventuale sacrificio delle aspettative professionali del coniuge richiedente l’assegno.

Ancora specifica la Corte cheLa funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal Legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.

Assegno di divorzio: cosa cambia con l’ultima ordinanza

L’indirizzo ormai costante tracciato dalla Suprema Corte dunque è quello di riconoscere all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e in pari misura una funzione perequativo – compensativa e Corti territoriali avranno l’onere di valutare nello specifico l’apporto fornito dai coniugi alla formazione del patrimonio familiare.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Avvocato Danila Furnari

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Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.