Gli esoneri contributivi Decreto Agosto previsti dal D.L. n. 104/2020 del 14 agosto 2020.

Nell’ottica di incentivare la ripresa del mercato del lavoro compatibilmente alla perduranza dell’emergenza epidemiologica derivante dal COVID – 19, il Decreto Legge n. 104/2020, cd “Decreto Agosto”, ha introdotto un complesso sistema di esoneri contributivi in favore di tutti i datori di lavoro con esclusione delle assunzioni nell’agricoltura e dei datori di lavoro domestico.

Esoneri contributivi Decreto Agosto: come è articolato

Il sistema articolato dal decreto Agosto si incentra su un doppio regime di esonero contributivo.

Da un lato l’esonero contributivo per una durata massima di quattro mesi in favore dei lavoratori già in forze e per i datori di lavoro che non utilizzino i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID 19 previsti dall’art. 1 DL 104/2020.

Dall’altro l’esonero contributivo di durata massima di sei mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi nel periodo fino al 31 dicembre 2020.

Con riferimento alla prima tipologia di esonero contributivo, l’art. 3 del Decreto Agosto prevede espressamente l’esonero contributivo per i datori di lavoro che non hanno richiesto la CIG o FIS con causale COVID 19 di cui all’art. 1 DL 104/2020.  L’esonero contributivo, di durata massima di 4 mesi, deve essere fruito entro il 31 dicembre 2020 e nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale con causale COVID 19 fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Esonero contributivo per chi ha già richiesto integrazioni salariali causa Covid19

L’art. 3, c. 1, ultimo capoverso,  riconosce l’esonero contributivo in commento anche ai datori di lavoro che abbiano richiesto il trattamento di CIG o FIS COVID 19 in periodo precedente al 13 luglio 2020 ma a patto che questo sia goduto in parte dopo il 12 luglio 2020.

Con tale disposizione il legislatore intende semplicemente affermare che sono fatti salvi gli interventi di integrazione salariale precedenti al Decreto agosto, e cioè richiesti nella vigenza della disciplina del decreto Cura Italia e successive modificazioni.

Il discrimine, dunque, è che la domanda di integrazione salariale con Causale Covid 19 sia precedente alla data del 13 luglio 2020, a prescindere che questi siano fruiti successivamente, in quanto, con decorrenza dal 13 luglio 2020, l’unica CIG o FIS con causale COVID 19 richiedibile è quella del decreto agosto.

Il ricorso a tale esonero contributivo determina l’applicazione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 14 del Decreto Agosto.

L’altra ipotesi di esonero contributivo è prevista dall’art. 6 Decreto Agosto, per il caso di nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, con estensione anche alle trasformazioni dei rapporti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo vale per i primi 6 mesi decorrenti dall’assunzione e non può superare la somma di €.8.060,00 su base annua per lavoratore, riparametrato su base mensile.

La disciplina riprende il meccanismo dell’esonero contributivo introdotto dal Job’s Act nel 2014, mutuando anche il divieto di applicabilità dello sgravio contributivo alle assunzioni di lavoratori già impiegati presso la medesima impresa nei sei mesi precedenti.

Per il settore turismo un ipotesi particolare

Il Decreto Agosto prevede, infine, una particolare ipotesi di esonero contributivo per il settore Turismo. All’art. 7 infatti è previsto per il caso di lavoratori a termine e stagionali, ed ha durata non superiore a 3 mesi. Per il caso di trasformazione in contratti a tempo indeterminato, è consentita l’estensione della durata dell’esonero contributivo a 6 mesi come previsto dall’art. 6 Decreto Agosto.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per ogni chiarimento in merito all’applicabilità per la propria azienda dell’esonero contributivo stabilito dal Decreto Agosto.

Avv. Ivano Veroni  mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.