Il nuovo DPCM n. 222 del 7 settembre proroga fino al 7 ottobre le misure di prevenzione Covid19

Al fine di garantire le misure di prevenzione Covid 19, il Decreto del Presidente del Consiglio n. 222/2020, ha prolungato fino al 7 ottobre 2020 le misure già in vigore stabilite dal precedente DPCM del 7 agosto e dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 e 16 agosto.

Prevenzione della trasmissione del Covid19: principali misure del DPCM

Le misure principali del nuovo provvedimento riguardano l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi, aperti al pubblico, e comunque quando non si può garantire il distanziamento e l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto, nei luoghi della movida, dalle ore 18 fino alle 6.
Resta in vigore il limite di capienza fissata all’80% dei posti, nel settore dei mezzi di trasporto pubblico.

Misure prevenzione Covid19: trasporto pubblico

L’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid – 19 in materia di trasporto pubblico), sostituito dall’allegato 15 di cui all’allegato A del DPCM n. 222, dispone appunto le linee guida generali per il trasporto pubblico.

Tra queste viene stabilito che sugli aerei è possibile derogare al distanziamento di un metro, ma soltanto se l’aria sia rinnovata ogni tre minuti attraverso filtri HEPA e i flussi siano verticali, mentre per le metropolitane sarà necessario seguire le indicazioni riguardanti flussi e assembramenti con la possibilità eventuale di sospendere la vendita e i controllo dei biglietti a bordo. Nello stesso allegato vengono stabilite simili misure di prevenzione anche per i treni e per i servizi non di linea.

Nel caso del trasporto scolastico l’allegato 16. è stato sostituito dall’allegato 16 di cui all’allegato B del DPCM, che introduce procedure specifiche per la salita e la discesa dei passeggeri, e inoltre dispone che “fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante aerazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonchè la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio covid-19, di cui alle prescrizioni previste dal punto precedente: è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti”.

Misure prevenzione Covid19: tampone per chi rientra da particolari nazioni

Il DPCM in questione, conferma anche l’obbligo – introdotto lo scorso 12 agosto – di sottoporsi a tampone per chi nei 14 giorni precedenti è stato in Croazia, Grecia, Spagna e Malta: si può entrare in Italia solo con un test negativo che abbia meno di 72 ore. Oppure bisogna fare, entro 48 ore dall’arrivo, un tampone in aeroporto, in porto o alla frontiera; la terza possibilità è andare a farlo alla Asl o nei drive-in disponibili sul territorio restando, fino a quel momento, in isolamento fiduciario.

Le novità introdotte con l’ultimo DPCM contro l’emergenza Covid

La principale novità introdotta nel DPCM del 7 settembre 2020 riguarda la possibilità per chi si trova all’estero di tornare in Italia per raggiungere la persona con cui ha una “stabile relazione affettiva, anche se non convivente“.

Nell’ambito del settore scuola e università, il DPCM del 7 settembre 2020 ha sostituito il comma 6, lettera r) del Dpcm 7 agosto con le seguenti parole “ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonchè al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21”.

Anche la lettera s) è stata interamente sostituita “Nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonchè sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Avvocato Danila Furnari

mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.