La Responsabilità dell’impresa di servizi di siti web per la realizzazione di un sito e-commerce. Risponde del calo di fatturato

Le imprese che svolgono servizi di creazione di siti web sono responsabili nei confronti del cliente per il calo di fatturato da questi registrato in conseguenza dell’inadempimento agli obblighi del contratto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Milano con la recente Sentenza n.4532/2022, pubblicata in data 24 maggio 2022, che si è occupato della corretta qualificazione del rapporto giuridico tra impresa fornitore di servizi web e il cliente e del conseguente regime giuridico applicabile al caso concreto.

La Responsabilità dell’impresa di servizi di siti web sul calo di fatturato: il caso concreto
Lo Studio ha assistito davanti al Tribunale di Milano una società che si era rivolta a una impresa di servizi web per la creazione di un sito di e-commerce e connessi servizi di assistenza e marketing.
Successivamente al go -live del nuovo sito, la società ha registrato un drastico calo delle prestazioni e di accessi al sito, riconducibili a inadempimenti imputabili alla impresa di servizi web nella realizzazione del nuovo sito.
È stato richiesto pertanto il risarcimento di tutti i danni derivanti dal calo di fatturato registrato dalla società e la riduzione del prezzo per la mancata esecuzione di servizi richiesti.
L’impresa di servizi web si è costituita contestando gli asseriti inadempimenti e ritenendo che il rapporto dovesse inquadrarsi nel contratto d’opera intellettuale/professionale, con esclusione della responsabilità non essendo tenuta a garantire il conseguimento dei risultati sperati.
All’esito del giudizio, il Tribunale di Milano ha riconosciuto in favore della cliente il diritto al risarcimento del danno per la somma di € 89.104,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il diritto alla riduzione del corrispettivo per la somma di € 33.393,50, oltre alla condanna alle spese di lite.
La questione giuridica affrontata nella Sentenza attiene alla corretta qualificazione del rapporto.
Lo Studio ha ritenuto che il rapporto dovesse inquadrarsi nell’ambito del contratto di appalto di servizi, per cui la società di servizi web era tenuta non soltanto a svolgere correttamente le prestazioni richieste ma anche a garantire un determinato risultato.
La società di servizi web, per contro, al fine di limitare la propria responsabilità, ha eccepito che il rapporto dovesse inquadrarsi nell’ambito del contratto d’opera intellettuale/professionale e che a carico della società sorgessero solo delle obbligazioni di mezzi, ovvero fosse tenuta unicamente a svolgere un’attività determinata, senza assicurare che da detta attività derivi un qualsivoglia esito.

La Responsabilità dell’impresa di servizi di siti web per la realizzazione di un sito e-commerce: il rapporto contrattuale è inquadrabile come appalto di servizi.

Il Tribunale di Milano, in riferimento al caso concreto, in accoglimento delle eccezioni sollevate dallo Studio, ha ritenuto che “non può accedersi alla tesi di parte convenuta volta a definire il rapporto contrattuale intercorso con controparte alla stregua di un mero contratto d’opera intellettuale/professionale, con conseguente esclusione dell’area della responsabilità contrattuale”, per cui il rapporto deve essere inquadrato nell’ambito del contratto di appalto e in particolare nell’ambito del contratto di appalto di servizi.
Ne deriva, pertanto, che il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e il conseguente calo di fatturato, costituiscono un danno risarcibile in favore della cliente, in quanto riconducibili ad accertati inadempimenti imputabili all’impresa di servizi web.
Più precisamente, il Tribunale di Milano ha rilevato che l’impresa di servizi web “non ha tenuto in alcuna considerazione le specifiche esigenze dell’attrice nell’esecuzione del contratto” e che “nonostante l’appaltatore stesso avesse con la sua offerta recepito tali scopi, invece non ha mantenuto tale promessa, tanto giustificando la domanda di risarcimento del danno”.
Il Tribunale di Milano, dopo l’espletamento di una Consulenza Tecnica d’Ufficio, ha accertato il diritto della Cliente al risarcimento del danno nella misura di € 89.104,56, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all’art.1284, 4° comma, c.c., alla restituzione della somma di € 33.393,50 a titolo di riduzione del corrispettivo e condannato la parte convenuta al rimborso delle spese e competenze di lite.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avv. Marcello Ibba  mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it

Avv. Andrea Dedoni mail:andrea@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.