Le ferie del dirigente della P.A. alla cessazione del rapporto di lavoro. Quando spetta l’indennità sostitutiva per ferie non godute.

Il godimento delle ferie è un diritto irrinunciabile statuito dall’art. 36, comma 3, della Costituzione.

Lo studio aveva già affrontato la questione con l’articolo del 30 luglio 2021 nel quale veniva commentata l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15952/2021 che aveva respinto il ricorso di un lavoratore del settore privato nei confronti del proprio datore di lavoro in merito alla richiesta di monetizzazione delle ferie non godute.

La Corte di Cassazione aveva statuito che la monetizzazione delle ferie è un’ipotesi eccezionale che deve essere sorretta da comprovate esigenze aziendali che abbiano effettivamente ostacolato la fruizione del periodo di ferie da parte del lavoratore.

La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sull’argomento, questa volta nell’ambito del pubblico impiego, relativamente alla vicenda di un dirigente di una struttura complessa ospedaliera.

Le ferie del dirigente della P.A. alla cessazione del rapporto di lavoro: quando spetta l’indennità sostitutiva per ferie non godute. 

La vicenda.

Il dirigente di una struttura complessa di anestesia, rianimazione e terapia iperbarica aveva agito nei confronti dell’Azienda sanitaria provinciale rivendicando il diritto all’indennità per ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La domanda del dirigente trovava parziale accoglimento in primo grado ma la Corte D’Appello di Palermo respingeva integralmente le sue richieste sul presupposto che l’autonomia nell’organizzazione delle proprie ferie e l’inerzia del dirigente nel non aver attivato la procedura di informazione delle sue ferie, nei confronti dell’Azienda ospedaliera, non consentiva l’accoglimento della pretesa.

Il dirigente proponeva ricorso per Cassazione.

 

La pronuncia della Corte di Cassazione.

 

Con la Sentenza n. 18140 del 6 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso del dirigente dando continuità ad un principio consolidato secondo il quale nell’ipotesi in cui il dirigente che alla cessazione del suo rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a percepire un’indennità sostitutiva tranne nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di poter fruire del diritto alle ferie, prima della cessazione del rapporto, mediante un’adeguata informazione o con un invito formale.

La Suprema Corte nella Sentenza n. 18140/22, pur aderendo al principio consolidato, non manca di dar conto anche di un precedente indirizzo giurisprudenziale secondo cui la posizione apicale del dipendente dotato di un’autonomia organizzativa nella scelta del piano di fruizione delle ferie non consente il riconoscimento di alcun indennizzo nel caso in cui il dirigente non ne abbia fruito e il mancato godimento sia ascrivibile ad una scelta imputabile al solo lavoratore e ciò in quanto le ferie sono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito.

I principi Comunitari e la pronuncia della Corte di Giustizia Europea Max-Planck.

Si legge nelle motivazioni della Corte di Cassazione che in tema di ferie e irrinunciabilità dell’esercizio del diritto ha influito notevolmente la normativa Comunitaria e la Corte di Giustizia con la Sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck, ha individuato tre cardini del giudizio demandato al giudice nazionale al fine di consentire al lavoratore di essere messo nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto alle ferie che consistono:

  1. nella necessità che il lavoratore sia invitato e se del caso anche formalmente al fruire delle ferie;
  2. nella necessità che l’onere di assicurare la fruizione delle ferie annuali non sia demandato integralmente al lavoratore;
  3. da un punto di vista processuale, nel prevedere che l’onere della prova della comunicazione al dipendente delle fruizione delle ferie sia posto a carico del datore di lavoro.

La Suprema Corte facendo corretta applicazione dei principi di derivazione comunitaria ha ravvisato che la compensazione economica per mancata fruizione delle ferie non possa essere compromessa nel caso in cui il mancato esercizio del diritto al godimento delle ferie da parte del dirigente sia conseguente ad un inadempimento da parte del datore di lavoro dei propri obblighi organizzativi quali quelli relativi ad una corretta comunicazione al dipendente dell’invito a fruire delle ferie oltre a predisporre tutte le risorse affinchè il dipendente possa esercitare il proprio diritto.

In continuità con i precedenti principi, la Corte di Cassazione, ha statuito che “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di aver assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze di servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento”.

Da tale principio di diritto discende che la monetizzazione delle ferie anche nel settore del pubblico impiego è eccezionale e consegue solo quando il dirigente seppur formalmente edotto della necessità di fruire delle ferie deliberatamente si astiene dall’esercizio del diritto nella convinzione di dover ottenere una compensazione economica che non potrà essere riconosciuta se il datore di lavoro dimostra di aver usato la diligenza richiesta per invitare il lavoratore a godere delle ferie e a porre in essere l’organizzazione del lavoro che ne consenta l’effettivo godimento

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Avvocato Danila Furnari

mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia e Risarcimento del danno da sinistro stradale e da colpa medica. L’Avvocato Danila Furnari ha recentemente iniziato la sua collaborazione presso lo studio legale Dedoni ove sta approfondendo le sue conoscenze anche in materia di Diritto del Lavoro.