Le ferie del lavoratore. Chi decide quando e quanti giorni si devono godere?

La fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile così come statuito dall’art. 36, comma 3, della Costituzione e spetta a tutti i lavoratori compresi i lavoratori domestici e quelli in prova.

Le ferie del lavoratore: Cosa prevede la normativa?

La normativa di riferimento è contenuta oltre che nella Costituzione anche nell’art. 2109 del codice civile e nell’art. 10 del D.lgs n. 66 /2003 ove è disciplinato che il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite debba essere goduto:

  • a) per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione e cioè entro il 31 dicembre;
  • b) per le restanti due settimane, o il diverso periodo residuo, entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

La contrattazione collettiva può ridurre il limite delle due settimane di ferie, ad esempio di una settimana, come periodo minimo da far godere al lavoratore nell’anno di maturazione sempreché la riduzione non vanifichi la funzione delle ferie di cui all’art. 36 della Costituzione e sia giustificata da eccezionali esigenze aziendali o di servizio.

La contrattazione collettiva può anche prolungare il termine di diciotto mesi entro il quale completare la fruizione delle quattro settimane di ferie annuali.

Il Ministero del lavoro, inoltre, con apposita circolare numero 8/2005 ha stabilito che i periodi di ferie possono essere così suddivisi:

  • le due settimane da fruire entro l’anno di maturazione, anche in maniera ininterrotta se vi è richiesta del dipendente che deve essere formulata tempestivamente al fine di consentire all’azienda di valutare le esigenze aziendali e le esigenze personali del dipendente;
  • il secondo periodo di due settimane da fruire anche in modo frazionato entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione;
  • il terzo periodo con gli ulteriori giorni di ferie previsti dal CCNL può essere fruito anche in modo frazionato.

Chi decide la modalità di fruizione delle ferie.

La durata e la collocazione temporale delle ferie di norma sono stabilite mediante la predisposizione di un piano ferie approvato dal datore di lavoro. La determinazione del periodo feriale spetta al datore di lavoro mentre il lavoratore ha solo la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruirne.

Deve precisarsi però che la fissazione di ferie individuali non può e non deve essere operata dal datore di lavoro in modo arbitrario, quest’ultimo deve essere in grado di mediare tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore.

Dopo aver fissato e comunicato il periodo di godimento delle ferie ai propri dipendenti, il datore di lavoro può modificarlo, anche in assenza di fatti sopravvenuti, solo sulla base di una riconsiderazione delle esigenze aziendali.

In ogni caso tali modifiche devono essere comunicate con un congruo preavviso e in ogni caso prima dell’inizio del periodo di ferie.

Le ferie del dirigente o del lavoratore in posizione apicale. Divieto di monetizzazione.

Tale categoria di lavoratori ha la possibilità di decidere quando fruire del periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro.

Occorre precisare però che il diritto alla fruizione delle ferie rimane comunque un diritto irrinunciabile pertanto nel caso in cui il dirigente non fruisca delle ferie maturate non avrà diritto ad alcuna indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, così come deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15952/2021 che ha respinto il ricorso del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro in merito alla richiesta di monetizzazione delle ferie non godute che, rappresenta una ipotesi eccezionale, ricorrente solo in caso di comprovata sussistenza di esigenze aziendali che abbiano effettivamente ostacolato la fruizione del periodo di ferie.

La direttiva 93/104/CE, poi confluita nella direttiva 2003/88/CE, all’articolo 7, comma 2 prevede che “Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro“, pertanto, il divieto di monetizzazione, ripreso dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 10, comma 2, che alla direttiva ha dato attuazione, è evidentemente finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un’indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, in quanto non permette al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

 

Avvocato Danila Furnari

mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia e Risarcimento del danno da sinistro stradale e da colpa medica. L’Avvocato Danila Furnari ha recentemente iniziato la sua collaborazione presso lo studio legale Dedoni ove sta approfondendo le sue conoscenze anche in materia di Diritto del Lavoro.