Obbligo di retribuzione del “tempo tuta”. Nessuna retribuzione se manca l’imposizione da parte del datore di lavoro

L’ordinanza n.1573 del 7 giugno 2021 della Corte di Cassazione conferma il principio giurisprudenziale per il quale il “c.d. tempo tuta” e cioè il tempo impiegato dal lavoratore per le operazioni di vestizione / svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuito solo e soltanto se il datore di lavoro imponga precise modalità nell’esecuzione di tali operazioni.

Obbligo di retribuzione del “tempo tuta”: la vicenda

La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva respinto la richiesta dei lavoratori di vedere retribuito l’orario di lavoro necessario alla vestizione / svestizione della divisa di lavoro.

Una delle motivazioni addotte dai lavoratori a sostegno della domanda e che era stata considerata fondante della motivazione della sentenza di primo grado, consisteva nella circostanza che il datore di lavoro aveva approntato degli spogliatoi all’interno dei locali aziendali, spogliatoi che venivano usati giornalmente dai lavoratori per cambiarsi all’entrata e all’uscita dal lavoro.

Con l’ordinanza richiamata i Giudici della Cassazione, nel respingere il ricorso dei lavoratori, confermano la tesi sposata dalla Corte d’Appello di Roma e cioè che la circostanza che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori i servizi quali spogliatoi, doccia e lavanderia, non è rilevante al fine della retribuzione del tempo impiegato per il loro utilizzo, quando da parte del datore di lavoro non esista alcuna imposizione sulla necessità dell’utilizzo di detti servizi né sulla modalità del loro utilizzo.

In mancanza di un ordine di servizio in tal senso resta infatti sempre in capo ai lavoratori la scelta dell’utilizzo i tali servizi.

“Tempo tuta”: il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di lavoro rientra tra gli obblighi del lavoratore

Approfondiamo adesso le ragioni giuridiche che vengono affermate nella ordinanza della Cassazione in argomento.

La prima riguarda il fatto che indossare la divisa di lavoro rientra tra quelle attività preparatorie incluse nell’attività del lavoratore e non dà pertanto diritto ad una autonoma retribuzione, poiché resta assorbita dall’obbligazione principale di eseguire l’attività lavorativa.

La seconda risiede nel fatto che il potere di eterodirezione attribuito al datore di lavoro si estrinseca nel potere direttivo e organizzativo della prestazione lavorativa. Corrisponde a tale potere, da parte del lavoratore, la subordinazione elemento della quale è la messa a disposizione del suo tempo da impiegare nella prestazione lavorativa: laddove i due elementi sopra individuati non si incrociano non si genera l’obbligo di retribuzione.

Pertanto un lavoratore può essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro solo quando è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività in favore del medesimo.

Diversamente ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti, per esempio presso la propria abitazione prima di recarsi al lavoro, la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale il tempo necessario per il suo compimento non dev’essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l’operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario dev’essere retribuito.

Come prevenire il contenzioso giudiziario

Si richiama, quindi, l’attenzione delle aziende ed in particolare di quelle che impiegano figure professionali chiamate ad indossare indumenti specifici a valutare la propria situazione interna, in modo da poter eventualmente prevenire contenziosi giudiziari

Le disposizioni datoriali concernenti l’obbligo di custodia degli indumenti in luogo aziendale, come per esempio all’interno dell’armadietto personale assegnato a ciascun lavoratore nello spogliatoio, il divieto di utilizzo degli indumenti al di fuori del luogo di lavoro, l’obbligo di eseguire le operazioni di vestizione e svestizione prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita e dunque soltanto all’interno di luoghi aziendali, considerati a tutti gli effetti come ambienti di lavoro perché risulta rilevante la rilevazione dell’ingresso del lavoratore attraverso le cosiddette timbrature, sono elementi che fanno propendere per la costituzione in capo al datore di lavoro dell’obbligo della retribuzione del tempo tuta.

In presenza di tali elementi fattuali non vi è dubbio che le operazioni di vestizioni e svestizione risultino eterodirette dal datore di lavoro e pertanto soggette a normale retribuzione, anche in considerazione del fatto che il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di tali attività è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro. Nel momento in cui il lavoratore entra in azienda e, subito dopo, indossa gli “abiti” da lavoro, nel rispetto delle direttive imposte dal datore, si realizzano contemporaneamente le condizioni necessarie per configurare la nozione di orario di lavoro: il lavoratore è sul luogo di lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni restano a disposizione per la soluzione di ogni caso concreto.

 

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.