È cessato il blocco dei licenziamenti? Le novità introdotte dal D.L. 30 giugno 2021, n. 99.

Grazie alle novità introdotte dal D.L. 99/2021, entrato in vigore il 30 giugno 2021, è venuto meno il blocco dei licenziamenti generalizzato , che durava ormai da oltre un anno.

In realtà, oltre l’apparente eliminazione del divieto di licenziamento per motivi legati a fattori economici e produttivi, le disposizioni introdotte dal recente Decreto-Legge, hanno dato vita ad un quadro normativo più articolato, che rimette formalmente la scelta di procedere al recesso dal rapporto di lavoro, ai datori di lavoro.

Blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e della fabbricazione di articoli in pelle.

La prima novità, individuata dal decreto-legge 99/2021, riguarda i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento, nonché di articoli di pelle e pelliccia (individuati dallo stesso Decreto nei codici Ateco2007: 13, 14 e 15), settori particolarmente colpiti dall’emergenza pandemica.

I datori di lavoro operanti in questi settori, infatti, a partire dal primo luglio 2021, qualora sospendano o riducano l’attività lavorativa, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per i lavoratori impiegati alla data di entrata in vigore del Decreto.

Tale possibilità, tuttavia, è limitata ad un periodo di tempo ristretto, perchè la durata massima del trattamento può avere una durata massima di 17 settimane comprese in un arco temporale dal 1 luglio al 31 ottobre 2021.

È, però, da rilevare che, per rendere incentivante la misura, è stato anche prevista un’esenzione totale dal versamento dei contributi addizionali.

I datori di lavoro che optano per la presentazione della domanda di concessione del trattamento, devono però anche sottoporsi ad un nuovo, sostanziale, blocco dei licenziamenti.

È, infatti, stato previsto dal Governo che i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento salariale non possano, fino alla data del 31 ottobre 2021, né procedere a licenziamenti individuali per motivi connessi alla produttività né avviare le procedure di mobilità e di riduzione del personale o, qualora esse siano state avviate prima della data del 23 febbraio 2020, non potranno essere portate a conclusione.

Blocco dei licenziamenti: le novità apportate al “Decreto Sostegni Bis” in relazione ai datori di lavoro privati operanti in altri settori.

Oltre alle disposizioni introdotte ex novo nei confronti dei datori di lavoro del settore tessile, il Decreto-Legge 99/2021 ha introdotto modifiche al c.d. “Decreto Sostegni bis” in riferimento al blocco dei licenziamenti per gli altri datori di lavoro privati.

Infatti, venuto meno il divieto generalizzato di licenziamento dei lavoratori per motivi economici e legati alla produttività, anche per gli altri datori di lavoro è prevista la possibilità di accedere ad un regime di integrazione salariale, qualora, però, non abbiano più a disposizione strumenti di integrazione salariale, quali FIS e CIGS.

Nello specifico, è stato previsto che i datori di lavoro che, per motivi legati all’epidemia Covid-19, devono sospendere o ridurre l’attività lavorativa, possono presentare domanda per accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga.

Tale possibilità è limitata nel tempo, potendo accedere a detto trattamento per un massimo di 13 settimane usufruibili fino alla data del 31 dicembre 2021.

Anche in questo caso, per rendere incentivante la scelta, è stato previsto per questa categoria di datori di lavoro, l’esenzione dal versamento dei costi di funzionamento (pari al 9%-15% della retribuzione).

Qualora il datore di lavoro si determinerà per presentare domanda in tal senso, graverà su di esso il divieto di licenziamento, di collocare in mobilità i lavoratori nonché di porre in essere procedure volte alla riduzione del personale.

Il divieto si estende per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale.

Le deroghe ai divieti che valgono per tutti i datori di lavoro.

Da quanto sopra esposto emerge, pertanto, che i datori di lavoro privati possono usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale rinunciando, però, alla possibilità di licenziare, porre in mobilità o ridurre il personale.

Tuttavia, anche per coloro che decidessero di accedere al detto trattamento di integrazione, sono previste dal Decreto specifiche deroghe al divieto di licenziamento, mobilità e riduzione del personale.

In particolare, è stato espressamente previsto che, a prescindere che si tratti di datore impiegato nel settore tessile o in altri settori, le preclusioni non si applicano al caso in cui il personale, impiegato in un appalto e coinvolto dal recesso datoriale, sia riassunto a seguito dal nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo nazionale o clausola del contratto di appalto.

Inoltre, le limitazioni alla riduzione del personale in tutte le sue forme, non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività, nonché nelle ipotesi di accordo collettivo nazionale e nei casi di licenziamento intimato in caso di fallimento, qualora non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

La proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le aziende dotate di rilevanza strategica nel territorio nazionale e le misure a sostegno del settore del trasporto aereo.

Un’ulteriore proroga, per la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, è stata prevista anche per le aziende dotate di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Per tale categoria di aziende, infatti, è stato previsto che, in via eccezionale e previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possano accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Perché si possa accedere al beneficio è, tuttavia, necessario che le aziende in questione, oltre ad avere rilevanza strategica sul territorio nazionale, abbiano avviato il processo di cessazione aziendale e le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

Per queste aziende, inoltre, l’accesso al trattamento di integrazione salariale non è in alcun modo connesso ad un divieto di licenziamento, proprio in considerazione del conclamato stato di crisi.

Invece, per sostenere il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, è stato previsto per le imprese operanti in tale ambito un incremento economico al Fondo di solidarietà (costituito ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249) pari a complessivi 7,4 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,7 milioni per l’anno 2022.

Le raccomandazioni delle parti sociali e la scelta rimessa ai datori di lavoro.

L’emergenza sanitaria, dopo oltre un anno e mezzo ripropone le stesse problematiche relative alla tutela dei rapporti di lavoro subordinati e dei datori di lavoro colpiti a livello economico.

Tuttavia, dopo un periodo di vigenza di generalizzati divieti di licenziamento per motivi legati alla produzione, ora la possibilità di licenziare è sostanzialmente rimessa ai datori di lavoro.

Questi, infatti, potranno adesso optare per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per l’accesso ai trattamenti integrativi salariali, salve le menzionate deroghe per coloro che accedano a tali trattamenti ma, successivamente, si trovino in uno stato di insolvenza.

La scelta di prolungare/accedere ai trattamenti emergenziali di integrazione salariale, oltre ad essere incentivata dalla riduzione degli oneri per gli imprenditori, è raccomandata dalle stesse associazioni rappresentative delle categorie di lavoratori e datori di lavoro.

A tal fine, in data29 giugno 2021 è stato siglato un accordo tra il Governo e le parti sociali, preoccupate per la sorte dei lavoratori che si troverebbero a dover cercare un nuovo impiego in un contesto fortemente impoverito dalla pandemia, spingendo i datori di lavoro a scegliere di accedere al trattamento integrativo piuttosto che procedere ai licenziamenti che potrebbero interessare un gran numero di soggetti.

 

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

Dott. Andrea Matta  mail: andrea.matta@studiolegalededoni.it

Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari nel giugno 2020 con tesi in diritto regionale dal titolo “La competenza delle Regioni in materia di “lavori pubblici di interesse regionale. Differenziazione e prospettive future”. Nel corso del suo percorso di studi ha approfondito gli studi diritto costituzionale e amministrativo, nonché in materia di diritto del lavoro. Dal luglio 2020 collabora con lo Studio legale Dedoni, dove svolge la pratica forense.