L’Agenzia delle Entrate con provvedimento in data 17 gennaio 2022 ha disposto l’approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento delle cartelle esattoriali.
Si tratta dell’attuazione dell’art.1, comma 15, della Legge di Bilancio 2022 (Legge n.234 del 30.12.2021) che ha modificato l’art.17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n.112 – “Riordino del servizio nazionale della riscossione” – prevedendo una serie di novità e misure in favore del contribuente con la modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione e l’estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022.
Le nuove cartelle esattoriali: Entrata in vigore
Le novità normative di cui all’art.1, comma 15, della Legge di Bilancio 2022, così come il nuovo modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, saranno valide per i carichi affidati all’agente di riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Come chiarito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 17 gennaio 2022, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
Di seguito le novità più importanti.
Le nuove cartelle esattoriali: Abolizione degli oneri di riscossione
Per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022 è abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore, fissate precedentemente nella misura del 3% o del 6% delle somme iscritte a ruolo a seconda che il pagamento venga effettuato entro il termine del sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento o successivamente la scadenza di tale termine.
Non è più dovuta dal debitore, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.
Le nuove cartelle esattoriali: Il modello di cartella di pagamento in uso dall’anno 2022
In conseguenza delle modifiche normative, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento in data 17 gennaio 2022 ha provveduto all’emanazione del nuovo modello di cartella di pagamento che non recherà più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore e che verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento relativi ai carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021, resta fermo l’utilizzo del vecchio modello di cartella di pagamento approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017.
Le nuove cartelle esattoriali: Estensione termine di pagamento
La legge di Legge di Bilancio 2022 (Legge n.234 del 30.12.2021) ha previsto infine un una estensione da 60 a 180 giorni dei termini per il pagamento delle somme richieste con cartelle di pagamento, limitatamente alle cartelle notificate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Detta estensione era stata già prevista dal decreto Fisco-Lavoro e limitata alle cartelle esattoriali notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022.
La Legge di bilancio 2022 si coordina con la precedente normativa emergenziale, per cui:
a) con il decreto Sostegni bis si è provveduto alla sospensione della notifica delle nuove cartelle fino al 31 agosto 2021;
b) con i successivi decreto Fisco-Lavoro e la legge di Bilancio per il 2022 si è provveduto ad estendere per periodo maggiore (180 giorni) il termine di pagamento delle cartelle esattoriali notificate a partire dal 1° settembre 2021, fino al 31 marzo 2022.
Per espressa previsione di legge, il differimento vale anche ai fini dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 che disciplina l’applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento della cartella nel termine stabilito e dell’art. 50, comma 1, per cui il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (ora esteso a 180 giorni).
Per effetto di tali disposizioni, pertanto, non possono essere disposte azioni esecutive o cautelari a carico del contribuente e non decorrono interessi di mora.
Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.
Avv. Marcello Ibba mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it
Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.