Il Tribunale di Cagliari, con il decreto del 12.01.2022, ha statuito il diritto al privilegio ex art. 2751bis, n. 1, c.c. alle somme vantate dalla Edilcassa nei confronti di una Società fallita per il credito all’Anzianità Professionale Edile in favore dei lavoratori.
Il ruolo dell’Edilcassa: che cosa è l’Anzianità Professionale Edile.
La Edilcassa, che ha numerose sedi dislocate in tutto il territorio regionale e nazionale, è una associazione di diritto privato dotata di specifica competenza territoriale.
Detta associazione trova la sua genesi nella peculiarità dell’intero settore edile soprattutto sotto il punto di vista dei contratti di lavoro subordinato.
Il settore edile è, infatti, caratterizzato da rapporti di lavoro, di norma, brevi e discontinui, la cui durata è inevitabilmente connessa alla vita dei singoli cantieri edili.
Da tali caratteristiche del sistema discendeva, fino alla creazione delle Casse Edili, il paradossale effetto di impedire il maturare, in favore dei lavoratori ivi impiegati, di tutte quelle voci, connesse al rapporto di lavoro subordinato, che ai fini della loro maturazione richiedono la continuità del rapporto contrattuale.
Proprio per tale ragione, è stato creato il meccanismo delle Casse Edili, con il quale le imprese edili accantonano a favore dei propri operai delle quote di salario differito, che le Casse Edili avrebbero erogato loro successivamente, cumulando i versamenti di ogni impresa presso cui l’operaio era stato alle dipendenze.
Una di tali voci è proprio l’Anzianità Professionale Edile, costituita da un accantonamento che il datore di lavoro deve corrispondere alla cassa per assicurare ai lavoratori l’incremento retributivo parametrato all’anzianità professionale.
Anzianità Professionale Edile (c.d. APE): il motivo del mancato riconoscimento del privilegio in sede di insinuazione al passivo.
In sede di insinuazione al passivo del fallimento e nell’ottica della graduazione dei crediti vantati nei confronti del fallito, non tutti i crediti vantati dalla Edilcassa godono di privilegio, funzionale ad ottenere il soddisfacimento del credito in via prioritaria rispetto agli altri insinuati.
Secondo quanto prescritto dall’art. 2751bis c.c. hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato, nonché tutte le indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e il credito del lavoratore conseguente alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.
Proprio sulla base di tale definizione e sulla base del presupposto secondo cui l’APE ha natura contributiva, il Curatore fallimentare non ha riconosciuto il privilegio al credito vantato dalla Edilcassa nei confronti del fallimento.
A sostegno della sua posizione ha fatto riferimento alla Ordinanza n. 20390/2017 della S.C., nella quale è stato affermato che l’elemento dirimente ai fini del riconoscimento del privilegio è la qualificazione del credito quale voce contributiva o quale voce retributiva, essendo solo queste ultime ricomprese nella dettato dell’art. 2751bis, n. 1 c.c.
Anzianità Professionale Edile: la decisione del Tribunale di Cagliari in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. promosso nell’interesse di Edilcassa della Regione Sardegna.
In sede di opposizione allo stato passivo, la Edilcassa ha, invece, fatto riferimento alle somme relative all’Anzianità Professionale Edile quale voce retributiva.
Il ricorso, fondato proprio sul fatto che l’APE, alla stregua di altre voci quali ferie o gratifica natalizia e festività, ha specifica funzione di accantonare presso Edilcassa le somme che saranno erogate in modo differito ai lavoratori per garantire il godimento di istituti retributivi differiti che rischierebbero di non percepire o di percepire in maniera irrisoria in considerazione della tipica instabilità del rapporto di lavoro subordinato nel settore edile, è stato accolto.
Ed, infatti, l’anzianità professionale edile corrisponde agli scatti di anzianità tipici di tutti gli altri settori produttivi, che non potrebbero essere goduti dai lavoratori edili vista la precarietà dei contratti di lavoro subordinato ed, essendo un tipico elemento della retribuzione, rientra certamente nel novero di quei crediti ai quali, ex art. 2751bis, n. 1 c.c., godono di privilegio in sede di liquidazione fallimentare.
Tale ricostruzione è stata fatta propria anche dal Tribunale di Cagliari, che ha affermato “questo rende ragione della natura retributiva degli accantonamenti con conseguente applicabilità ad essi del privilegio previsto dall’art. 2751 bis, c.c. n. 1. Più specificatamente, l’accantonamento per anzianità professionale consente al lavoratore di percepire un emolumento in funzione dell’anzianità, che in ragione della instabilità dei rapporti, non potrebbe percepire da ogni singolo datore di lavoro, ottenendo anche sotto il profilo retributivo il riconoscimento della esperienza professionale analogamente ai lavoratori dipendenti che ricevono direttamente dal proprio datore di lavoro gli scatti di anzianità”.
Si tratta di una pronuncia che dirime un possibile contrasto interpretativo e che definisce il diritto di privilegio del credito vantato a titolo di Anzianità Professionale Edile.
Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi di e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.
Dott. Andrea Matta mail: andrea.matta@studiolegalededoni.it