L’amministratore che è anche il socio unico e l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti

La Sentenza del tribunale di cagliari.

Con la sentenza n. 1535/2024, il Tribunale di Cagliari ha accolto il ricorso in opposizione ad avviso di addebito proposto dallo Studio Dedoni nella controversia tra una cliente socia e amministratrice unica di s.r.l. e l’INPS.

Il Giudice del Lavoro, decidendo sulla opposizione ad avviso di addebito basata sulla iscrizione alla gestione commercianti operata d’ufficio dall’INPS della cliente dello Studio, ha ribadito il principio in base al quale, in tema di contributi previdenziali, dalla mera qualità di socio anche unico e dalla carica di amministratore, non si può desumere automaticamente l’obbligo di iscrizione, essendo tale obbligo legato alla partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

È tale partecipazione, abituale e prevalente, a segnare il discrimine tra l’obbligo di iscrizione alla sola gestione separata e l’obbligo di iscrizione anche alla gestione commercianti.

Il Tribunale, nell’accogliere le domande sul punto, ha chiarito la posizione del socio unico che sia anche amministratore di una società a responsabilità limitata rispetto agli obblighi di iscrizione alla sola gestione separata INPS ovvero anche alla gestione commercianti.

Il caso affrontato.

Lo Studio Dedoni ha difeso una amministratrice unica di due società a responsabilità limitata, di cui era anche socia unica, alla quale l’INPS aveva notificato un avviso di addebito con cui veniva ingiunto il pagamento di € 32.967,42 per l’omesso versamento di contributi eccedenti il minimale contributivo per il periodo gennaio 2016 – dicembre 2017, nonché per contributi in misura fissa per il periodo gennaio 2019 – giugno 2022, in relazione alla contribuzione dovuta per la gestione commercianti.

In particolare, l’INPS fondava la sua pretesa contributiva in base alla motivazione per la quale il socio amministratore è automaticamente anche socio lavoratore nell’impresa e, di conseguenza, i redditi derivanti dalla partecipazione sociale devono intendersi quali redditi d’impresa, da considerarsi come base imponibile ai fini della determinazione dell’obbligazione contributiva a valere sulla gestione commercianti.

Con il ricorso in opposizione, la ricorrente osservava che l’avviso di addebito si fondava sull’errore di fondo commesso dall’INPS, costituito dalla iscrizione operata d’ufficio dall’Ente di previdenza alla gestione commercianti per il solo fatto della titolarità delle quote sociali nelle due s.r.l..

 

La ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti di legge per essere assoggettata alla gestione commercianti, dimostrava in giudizio che, nell’ambito delle società, si era limitata ad esercitare le funzioni di amministratrice senza mai partecipare al lavoro aziendale.

L’opposizione proposta si fondava, infatti, sul principio per cui l’elemento discriminante ai fini della iscrizione alla gestione separata e l’assoggettamento alla relativa contribuzione previdenziale è costituito dalla effettiva prestazione di attività lavorativa all’interno dell’impresa.

La ricorrente eccepiva di essersi limitata ad esercitare le attività tipiche di amministratore, convocando le assemblee dei soci e redigendo il bilancio, senza mai avere alcun ruolo attivo, come del resto dimostravano le procure institorie con le quali aveva delegato tutti i compiti relativi alla conduzione delle società.

Si costituiva in giudizio l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo la tesi in base alla quale il socio amministratore, tanto più quando è socio unico, è automaticamente e presuntivamente lavoratore all’interno dell’impresa.

La partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale e’ elemento determinante l’iscrizione alla gestione commercianti.

Il Tribunale del Lavoro di Cagliari, in base alla documentazione prodotta e alle testimonianze rese da altri dipendenti dell’impresa, ha ritenuto provato che la ricorrente, nella carica di amministratrice e socia, si era limitata alle attività di amministrazione tipiche e non poteva presuntivamente ritenersi anche socia-lavoratrice.

Il Giudice ha ricordato che, in tema di contributi previdenziali, la giurisprudenza ha elaborato il principio consolidato per cui il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.

Viceversa, quando il socio si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata.

Queste attività, ricorda il Tribunale, operano su piani giuridici diversi: mentre nel primo caso l’attività lavorativa prestata dai soci è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, nel secondo caso si tratta della mera esecuzione del contratto di società “sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”.

Nel decidere su controversie di questa natura, il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale e lo svolgimento dell’attività oggetto dell’impresa con carattere di abitualità e in misura prevalente rispetto ai compiti di amministratore della società.

Solo quando questo accertamento abbia esito positivo, il giudice deve procedere al giudizio di prevalenza: cioè deve verificare se la dedizione dell’opera personale e professionale del socio amministratore prevale in relazione al lavoro aziendale ovvero rispetto ai compiti di amministratore.

Laddove non risulti accertata la partecipazione al lavoro con i caratteri di abitualità e prevalenza, vige in capo al socio il solo obbligo di iscrizione alla gestione separata, essendo del tutto carenti i requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti.

Il Giudice ha inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 2097 c.c., in tema di onere della prova, l’INPS ha l’obbligo di provare i fatti costitutivi degli obblighi contributivi e, nel caso di specie, non ha dimostrato che la ricorrente abbia partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Nel corso del giudizio è stato dimostrato, al contrario, che la ricorrente ha sempre e solo svolto adempimenti di carattere formale, propri dell’amministratore di società a responsabilità limitata., tanto che si recava in azienda soltanto 3/4 volte l’anno  e che ad occuparsi dell’attività aziendale e dell’effettiva gestione delle aziende sociali erano tutt’altri soggetti.

Il Tribunale di Cagliari ha quindi accolto il ricorso presentato dallo Studio Dedoni ed ha annullato l’avviso di addebito INPS, ritenendo infondata la tesi dell’Ente.

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Dopo aver conseguito la maturità classica, nel settembre 2022 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari riportando la votazione di 110/110 e lode, con una tesi in diritto del
lavoro dal titolo “L’indebito retributivo nel pubblico impiego privatizzato”.

Nel corso degli studi ha approfondito le proprie conoscenze, in particolare, in materia di diritto del lavoro, pubblico e privato, e
in materia di previdenza sociale. Da novembre 2022 collabora con lo Studio Legale Dedoni, dove svolge la pratica forense.

Dopo aver conseguito la maturità classica, nel settembre 2022 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari riportando la votazione di 110/110 e lode, con una tesi in diritto del lavoro dal titolo “L’indebito retributivo nel pubblico impiego privatizzato”. Nel corso degli studi ha approfondito le proprie conoscenze, in particolare, in materia di diritto del lavoro, pubblico e privato, e in materia di previdenza sociale. Da novembre 2022 collabora con lo Studio Legale Dedoni, dove svolge la pratica forense.

Dopo aver conseguito la maturità classica, nel settembre 2022 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari riportando la votazione di 110/110 e lode, con una tesi in diritto del lavoro dal titolo “L’indebito retributivo nel pubblico impiego privatizzato”. Nel corso degli studi ha approfondito le proprie conoscenze, in particolare, in materia di diritto del lavoro, pubblico e privato, e in materia di previdenza sociale. Da novembre 2022 collabora con lo Studio Legale Dedoni, dove svolge la pratica forense.