Prime prescrizioni operative
Unifarm Sardegna Spa ci segnala la necessità per i suoi soci e clienti farmacisti, di avere un chiarimento circa la possibilità per le Farmacie di accedere al credito di imposta previsto dal Governo per le spese sostenute nell’anno 2020 al fine di contenere il contagio dell’epidemia COVID-19 per l’acquisto dei DPI per i propri dipendenti ovvero per i clienti e per le spese di sanificazione dei locali della Farmacia e degli strumenti di lavoro.
Appresso delle indicazioni operative che permetteranno ai farmacisti di ottenere il riconoscimento del credito di imposta.
Il Decreto Legge n.18 “Cura Italia”, oggi convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, al fine di contrastare la diffusione del contagio del virus COVID-19, all’art.64, ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta nell’anno 2020 a tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione e dunque anche ai farmacisti, pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di €.20.000,00 per ciascun beneficiario.
L’art.30 del successivo Decreto Legge n.23 dell’8 aprile 2020, ha esteso tale beneficio alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
In attesa del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico che stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, appare opportuno cominciare a chiarire il campo di applicazione e le prescrizioni operative necessarie per poter usufruire del credito di imposta.
La normativa prevede un limite di riconoscimento del credito d’imposta fino alla misura del 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000,00.
Dal tenore letterale parrebbe che il credito d’imposta non possa superare il limite di € 10.000,00, anche se non è ben chiaro se il limite di € 20.000,00 si riferisca alle spese o al credito.
La normativa non indica in modo specifico quali saranno i beni oggetto del credito di imposta e stabilisce che le spese devono essere “documentate”.
Poiché è verosimile che saranno previsti precisi meccanismi di controllo e verifica per poter accedere al beneficio occorre fin da adesso cercare di individuare i beni e i servizi oggetto del credito di imposta e la corretta modalità di fatturazione che deve essere utilizzata.
I beni ed i servizi oggetto del credito di imposta
DPI e altri dispositivi di sicurezza
Le mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, i guanti in lattice e/o plastica anche monouso, le visiere di protezione e occhiali protettivi, detergenti per le mani a base di gel alcolici e/o amuchina, le tute di protezione e i calzari.
Per gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, si intendono le barriere e i pannelli protettivi fissi in vetro o in altri materiali plastici, tutti gli elementi divisori per l’accesso ai locali, eventuali strutture atte a dispensare i detergenti e i guanti per i clienti.
Servizi di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro
Saranno comprese le spese sostenute per il servizio di sanificazione dei locali e le spese di installazione dei dispositivi di sicurezza di tipo fisso (barriere e pannelli protettivi).
Per sanificazione dei locali si intende una attività diversa ed ulteriore rispetto alla normale attività di pulizia che resta individuata dai codici ateco 81.21.00 e 82.22.02.
Si tratta di attività di pulizia specializzata, con l’utilizzo di disinfettanti specifici ed eseguita con particolari macchinari, che dovrà ricomprendere tutte le superfici toccate di frequente quali porte e finestre, superfici dei muri e dei servizi igienici e sanitari, degli strumenti di lavoro, quali tastiere e mouse.
Come documentare le spese per ottenere il credito di imposta
DPI e altri dispositivi di sicurezza
E’ sufficiente la fatturazione con indicati in maniera specifica i beni acquistati e il numero di pezzi.
Per le farmacie diversamente da tutti gli altri datori di lavoro, potrebbero sorgere dei problemi di valutazione della documentazione richiesta, considerato che l’acquisto di detti dispositivi, per gli esercenti l’attività farmaceutica è normalmente finalizzato sia alla vendita al pubblico piuttosto che all’uso all’interno della farmacia.
Appare pertanto essenziale, in attesa del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, apprestare delle prescrizioni operative al fine di poter individuare concretamente quali dispositivi di protezione individuale siano destinati ai lavoratori rispetto a quelli destinati alla vendita.
In tal senso è consigliabile far precisare ed identificare dal fornitore nelle relative fatture, gli acquisti dei beni eseguiti per uso proprio dal farmacista che non saranno destinati alla vendita, nonché precauzionalmente, tenere un registro di consegna dove siano analiticamente indicati la quantità ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale che sono stati di volta in volta consegnati a ciascun lavoratore con la sottoscrizione del lavoratore che li ha ricevuti.
Servizi di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro
Per poter ottenere il credito di imposta è necessario distinguere il servizio di sanificazione da quello di pulizia che non può essere oggetto del credito di imposta.
E’ consigliabile effettuare uno specifico ordine per il servizio di sanificazione dove sia indicato il corrispettivo e che il servizio viene eseguito in relazione alla prevenzione del contagio covid-19.
Qualora il servizio di sanificazione venga svolto dalla stessa impresa che svolge il servizio di pulizia è necessario che nella fattura il corrispettivo corrisposto per la sanificazione venga esposto separatamente e sia maggiorato di iva.
Il nostro consiglio è di procedere ad una fattura distinta per il servizio di sanificazione e quello di pulizia.
Solo il servizio di pulizia peraltro, potrà essere fatturato in regime di reverge charge, mentre il servizio di sanificazione dovrà essere fatturato col regime di iva esposta.
Sarà cura dello studio fornire un opportuno aggiornamento non appena il decreto attuativo sarà emesso.
Gli avvocati dello studio Dedoni sono a disposizione delle farmacie per ogni consulenza e chiarimento in relazione alle problematiche evidenziate.
Avv. Andrea Dedoni mail: andrea@studiolegalededoni.it
Avv. Marcello Ibba mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it