Il 23 aprile 2020 l’INAIL ha pubblicato il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure di contenimento e prevenzione del contagio da COVID 19 sui luoghi di lavoro in previsione della riapertura, quantunque scaglionata, delle aziende italiane verosimilmente a partire dal prossimo 4 maggio.
Il Documento aggiorna le tabelle del rischio in ragione della tipologia aziendale con riferimento al COVID 19 e offre alcuni spunti interessanti circa le possibili soluzioni da adottare, prescrivendo alcuni comportamenti che, verosimilmente, avranno un riverbero diretto sulle modalità di gestione del rapporto di lavoro anche sotto il profilo disciplinare, soprattutto con riferimento all’obbligo di rispettare le norme individuali di antidiffusione e prevenzione del contagio.
In particolare, nel prevedere il coinvolgimento di tutte le figure previste dal dlgs n. 81/2008 e dal TUIR, ai fini della determinazione delle strategie e delle misure di prevenzione e contenimento, l’INAIL prevede:
a) l’obbligo di rimodulare gli spazi di lavoro a seconda che il ciclo produttivo preveda o meno l’espletamento dell’attività lavorativa in gruppo o meno:
– Lavoro solitario, individuare spazi isolati all’interno dei locali aziendali;
– Lavoro di gruppo, prevedere strumenti idonei a garantire il distanziamento interpersonale, con l’introduzione di barriere separatorie;
– Divieto di assembramento negli spazi comuni, prevedendo dunque un rigido sistema di turnazione per l’accesso alle mense, alle aree ristoro e ai servizi igienici;
b) Il sistema di turnazione dovrà essere rivisto anche al fine di evitare che i lavoratori che utilizzino mezzi pubblici per gli spostamenti possano venirsi a trovare più facilmente in situazioni di assembramento. Ove possibile, deve comunque essere prevista e incentivata la possibilità di fare ricorso a modalità di lavoro che non prevedano la presenza in loco del dipendente. Al contempo, osserva l’INAIL, ciò inciderà anche sull’aggiornamento della valutazione del rischio circa le specifiche modalità di lavoro a distanza (si pensi all’uso prolungato del computer e ai sistemi di videoconferenza, alla fruizione di idonee pause lavorative etc.);
c) Valutazione dell’idoneità alla mansione dei lavoratori, a seconda del rischio e dell’età. Nei casi di lavoratori maggiormente “suscettibili di rischio”, si dovrebbe procedere a una modifica della mansione e, ove non possibile, una inidoneità temporanea. L’esame dell’idoneità viene esteso non soltanto all’aspetto per così dire più direttamente connesso all’infezione da COVID 19, ma, anche all’eventuale riflesso sulla psiche del dipendente, che ben potrebbe essere soggetto anche a patologie di natura psichica da stress correlato alla situazione emergenziale;
d) È posto un generale obbligo di informazione corretta in capo al datore di lavoro, indicando altresì le fonti “istituzionali” a cui attenersi come il Ministero della Salute, l’ISS, l’INAIL, l’OMS e il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il lavoratore ha l’obbligo di attenersi alle norme individuali per la sanificazione e all’applicazione delle misure antidiffusione (indossare mascherine e guanti in lattice, rispettare le turnazioni e il distanziamento sociale etc.). Dette prescrizioni dovranno essere rese note a cura del datore di lavoro che dovrà affiggere poster, locandine, brochure e, più in generale, procedere all’emanazione di specifici ordini di servizio che dovranno essere pubblicati nella bacheca aziendale;
e) Necessità di utilizzo di mascherine chirurgiche, soprattutto per i lavoratori che, in ragione dell’organizzazione del ciclo produttivo aziendale, occupano spazi comuni;
f) Capillare programma di sorveglianza sanitaria, individuandosi quale figura centrale il medico aziendale. L’INAIL suggerisce la nomina di un medico aziendale ove non sia già presente in azienda e, in difetto, di attivare protocolli di collaborazione con strutture all’uopo preposte per lo svolgimento di tali attività;
g) Il piano di sorveglianza sanitaria eccezionale si riferisce, in linea generale, ai lavoratori over 55 e sui lavoratori che presentano fattori di rischio, anche da accertarsi su visita a richiesta del dipendente. In caso di assenza di immunità adeguata (da verificarsi con test sierologici di accertata validità) di tali lavoratori, il medico dovrà emettere un provvedimento di inidoneità temporanea alla mansione per un periodo adeguato e in considerazione delle mansioni svolte, con nuova visita medica al termine dello stesso;
h) Per i lavoratori affetti da COVID 19 al rientro al lavoro, dovrà, essere sempre effettuata la visita preventiva, anche se l’assenza dal lavoro non abbia superato i 60 giorni;
i) Il datore di lavoro dovrà seguire uno specifico protocollo da seguire per i casi di lavoratori che presentino simantologie potenzialmente ascrivibili a infezione dal COVID 19. In particolare, se da rilevazione termica (oltre i 37,5°) e dalla sintomatologia assimilabile a infezione respiratoria (tosse), il lavoratore dovrà avvertire il datore di lavoro ed essere posto in isolamento temporaneo, in attesa delle prescrizioni del medico curante preposto. E’ fatto divieto di recarsi nei presidi ospedalieri autonomamente. Dovrà infine essere attivata una catena informativa al fine di ricostruire i contatti avuti dal dipendente con altre persone, non limitatamente ai colleghi di lavoro ma anche con riferimento ai parenti dello stesso.
L’aggiornamento del DVR
Si è aperto un dibattito sulla necessità o meno di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, cd. DVR, previsto all’art. 28 del t.u. sulla sicurezza del lavoro, alla luce del rischio di infezione da COVID-19.
Invero, la normativa pone in capo al datore di lavoro specifici obblighi di valutazione e prevenzione in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero “potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa.
Con la nota n. 89 del 13 marzo 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in qualità di datore di lavoro esso stesso, ha voluto prendere posizione sul tema a beneficio dei propri uffici, dando le seguenti indicazioni che possono valere quale guida generale per i datori di lavoro.
L’Ispettorato rileva che la valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali sono necessariamente rimesse all’Autorità pubblica (Governo, Regioni, etc.), chiamata ad indicare di volta in volta le misure e i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione alla valutazione evolutiva dell’emergenza e che, pertanto, la responsabilità del datore di lavoro risulta limitata all’attuazione attenta e responsabile delle misure indicate dall’Autorità pubblica.
L’Ispettorato suggerisce, richiamando i più generali obblighi nascenti dall’art. 2087 c.c. che impongono al datore di lavoro di porre in essere ogni attività volta a preservare la salute dei lavoratori durante la loro attività, di formalizzare e raccogliere le azioni intraprese, le misure adottate ed i DPI ritenuti necessari in un documento che costituisca un’appendice al DVR per la “tracciabilità delle azioni messe in campo” e “a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs. n. 81/2008”.
In data 23 aprile 2020, in previsione del graduale ritorno al lavoro, l’INAIL ha adottato un documento tecnico che reca “indicazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.
Nella prima parte delinea un metodo di valutazione del rischio da contagio sulla base di tre variabili, esposizione, prossimità e aggregazione, con il quale identifica per ciascun settore lavorativo, aggregato secondo i codici ATECO, la relativa classe di rischio, mentre nella la seconda parte espone le strategie di prevenzione adottabili per mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.
Dal documento si desume la volontà di superare parzialmente l’impostazione rigida seguita durante la “prima fase” dell’epidemia.
Nel contesto emergenziale, infatti, la valutazione del rischio e le misure di prevenzione sono state rimesse interamente alle disposizioni dell’Autorità pubblica, integrate, per quanto riguarda i singoli comparti produttivi ammessi a proseguire le proprie attività, da specifici accordi conclusi tra le parti sociali sulla base del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid–19 negli ambienti di lavoro” approvato in data 14 marzo 2020.
Per la “seconda fase”, sarà cruciale il ruolo partecipativo del datore di lavoro, coadiuvato da tutte le figure della prevenzione, tanto per ciò che concerne l’attuazione delle misure di prevenzione, tanto per ciò che concerne il loro monitoraggio.
Al fine di dare piena attuazione a questo approccio collaborativo, il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere integrato con l’indicazione delle azioni adottate per prevenire il rischio di infezione da COVID-19.
Deve essere segnalato che in data 14 aprile 2020 il Ministero dell’Interno con circolare n.15350/117 ha stipulato apposito accordo con la Guardia di Finanza e l’Ispettorato del Lavoro affinché si effettuino serrati controlli per accertare il rispetto documentale e sostanziale degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro di prevenzione e protezione da COVID-19.
In considerazione delle imminenti ispezioni da parte di Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e ASL, si riassumono di seguito alcuni tra i principali adempimenti da porre in essere tenendo conto della specifica attività svolta.
Si allega altresì il testo del Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali di regolamentazione delle misure di contrasto COVID 19 del 14 marzo 2020.
Di seguito un sintetico vademecum che può essere utile per comprendere quali azioni dovranno essere poste in essere dai datori di lavoro all’atto della riapertura delle loro attività.
Per tutte le attività
Rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Protocollo del 14 marzo 2020 ed integrazione del DVR con rischio biologico e relative misure tecniche, organizzative e gestionali, anche in considerazione del documento tecnico emanato dall’INAIL del 23 aprile (entrambi i provvedimenti sono allegati nella loro versione integrale):
- Obbligo di costituire in Azienda un Comitato di controllo e verifica del Protocollo;
- Fornire a tutti i lavoratori una informativa sulle azioni intraprese, modalità di accesso (possibile controllo temperatura), disposizioni delle Autorità, distanza minima di 1 metro;
- Tutti i fornitori, trasportatori, utenti esterni devono essere controllati e contingentati all’ingresso e devono essere definite procedure di accesso;
- Assicurare pulizia giornaliera e pulizia di fine turno annotandola su registro;
- Obbligo di sanificazione periodica con prodotti come da circolare Min. Salute del 22.02.2020;
- Disponibilità di soluzioni detergenti per le mani ai varchi aziendali;
- Gestione dei lavoratori “fragili” a maggiore rischio (allontanamento dai luoghi di lavoro).
Per le aziende Commerciali, sia all’ingrosso che al dettaglio, dove c’è accesso di pubblico anche collegate ad altre di tipo produttivo, oltre a quanto previsto per “tutte le attività”, sono previste le seguenti specifiche misure
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- Garantire la pulizia e l’igiene ambientale con frequenza almeno 2 volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura (si raccomanda 1 volta ogni 4 ore di apertura);
- Ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- Uso di guanti usa e getta nelle attività di acquisto e particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
6. Garantire accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità;
- Per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta oltre ad un massimo di due operatori;
- Per locali di dimensioni superiori a quelli di cui alla lettera b) l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile i percorsi di entrata e uscita (si suggerisce il rapporto di massimo 1 cliente e operatore ogni 10 mq della superficie netta calpestabile dedicata alla vendita salvo rapporto di minor favore).
Tutte le attività poste in essere in aderenza alle disposizioni sopra indicate, saranno raccolte nella integrazione al DVR.
Gli avvocati dello studio sono a disposizione per l’analisi e il supporto legale di ogni situazione concreta.
Avv. Ivano Veroni mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it
dott. Giovanni Vigato mail: giovanni.vigato@studiolegalededoni.it
L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.