I titolari di Farmacia nell’emergenza Covid-19

I titolari di Farmacia nell’emerga Covid-19 si trovano ad affrontare una situazione di specialità in ragione del carattere di “pubblica utilità” della loro attività.

Come noto il Governo, al fine del contenimento della epidemia covid-19 ha disposto la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali o strategiche del paese fino alla data del 3 aprile 2020, successivamente prorogata al 13 aprile e da ultimo al 3 maggio 2020, ma ha espressamente consentito il prosieguo dell’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna farmaci, in tal modo escludendo le farmacie e parafarmacie dai provvedimenti di sospensione.

Mauro Sommariva, Amministratore di Unifarm Sardegna Spa, ci ha richiesto un contributo in supporto dei soci titolari di farmacia nell’emergenza Covid-19 , oggi impegnati in prima linea a far fronte all’emergenza epidemiologica oltre che nella ordinaria gestione della loro attività, al fine di indirizzarli nell’utilizzo delle misure poste in campo dal Governo.

Con piacere pubblichiamo questa newsletter, alla stesura della quale hanno contribuito tutti gli avvocati dello studio, che non ha la pretesa di essere esaustiva ma invece soltanto di consentire per i Farmacisti uno spunto per la soluzione dei problemi causati dalla emergenza epidemiologica attraverso l’utilizzo delle misure emergenziali poste in campo dal Governo.

Come sempre e fin da adesso gli avvocati dello studio legale Dedoni sono a disposizione dei soci di Unifarm Sardegna Spa per la consulenza e l’approfondimento di ogni singola situazione.

I titolari di Farmacia nell’emergenza Covid-19: gestione dipendenti e riduzione orario di lavoro 

Per il caso si verifichi la necessità di ridurre la forza lavoro, ai sensi del DL 18/2020, con riferimento alla situazione emergenziale connessa alla pandemia da COVID-19, le Farmacie che occupano almeno 5 dipendenti a tempo pieno, possono accedere all’integrazione salariale a valere sul Fondo di Integrazione Salariale (FIS), se invece occupano meno di 5 dipendenti, possono accedere alla Cassa Integrazione in Deroga con causale COVID-19.

Entrambi i trattamenti consentono di sospendere il lavoro dei dipendenti della farmacia, ovvero di ridurne le ore di lavoro ordinario per la durata complessiva di 9 settimane nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio (la domanda può anche riguardare un periodo precedente alla stessa) e il 30 agosto 2020.

La sospensione o la riduzione di orario può riguardare tutti i lavoratori subordinati della farmacia, a prescindere dall’anzianità aziendale, che risultino in forze anche se assunti nel periodo intercorrente dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Per le farmacie che accedono al FIS la domanda deve essere inviata tramite il sito dell’INPS, per le aziende che accedono alla CIGD invece, la domanda deve essere inviata tramite il portale Sardegna Lavoro.

Per il caso di riduzione dell’orario di lavoro, ovvero di sospensione del lavoro lo stipendio dei dipendenti della farmacia sarà pagato dall’INPS fino all’80% della retribuzione ordinariamente percepita.

I diritti dei lavoratori della farmacia con le nuove misure emergenziali

 L’art. 23 del Decreto Legge n. 18/2020, ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a seguito della chiusura disposta per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid – 19.

Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti della farmacia per un periodo continuato o frazionato non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, con riconoscimento di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione che sarà pagata deall’INPS.

In alternativa al congedo potranno accedere, attraverso il Libretto Famiglia, ad un bonus di massimo €600,00, erogato dall’INPS, da utilizzare per l’acquisto di servizi di baby-sitting, sempre per i figli minori di età non superiore a 12 anni.

I lavoratori della farmacia genitori di figli minori con età superiore a 12 anni e fino a 16 anni, per il periodo di sospensione delle attività didattiche, previa comunicazione al titolare, hanno il diritto di astenersi dal lavoro senza la corresponsione di nessuna indennità né retribuzione.

Per i dipendenti della Farmacia in possesso dei benefici della L.104/92 per l’assistenza di un parente disabile, l’art. 24 del Decreto Legge n. 18/2020, ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuito, di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 che devono sommarsi ai tre giorni di permesso ordinariamente previsti.

Questo significa che per il corrente mese di aprile il lavoratore, che non abbia ancora usufruito dei permessi, potrebbe richiedere fino ad un massimo di 15 giorno di permesso.

Le istruzioni operative in merito a tali disposizioni normative sono contenute nella circolare dell’INPS n. 45 del 25 marzo 2020.

I titolari di farmacia nell’emergenza Covid-19: possibilità di accesso al credito 

Tra i provvedimenti a favore dei titolari di Farmacia nell’emergenza Covid-19 vediamo che con l’adozione del Decreto Legge n.8 aprile 2020 n.23 (c.d. “Decreto Liquidità”), il Governo è intervenuto ulteriormente a tutela delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 e quindi anche dei titolari di farmacia al fine di garantire la continuità aziendale, rafforzando le misure di sostegno all’accesso al credito già adottate con il Decreto “Salva Italia”.

È stato rafforzato l’accesso al credito confermando e ampliando lo strumento del Fondo centrale di garanzia PMI.

Il Fondo di Garanzia per le PMI (acronimo di Piccole e Medie Imprese) è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dall’anno 2000, con la finalità di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Mediante l’accesso alla garanzia del Fondo la Farmacia ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo anche nei casi nei quali sarebbe preclusa la possibilità di ottenere finanziamenti, per esempio, a causa di precedenti richieste di finanziamenti ancora in corso.

L’art.13 del D.L.8 aprile 2020 n.23, rubricato “Fondo Centrale di garanzia PMI”, riprende l’impianto già delineato con l’art.49 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (c.d. “Salva Italia”), articolo ora abrogato, confermando le previsioni straordinarie e transitorie adottate in precedenza, tra cui si segnala:

  • la gratuità della garanzia;
  • l’innalzamento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per impresa;
  • la possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione;
  • l’allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficiano della sospensione del pagamento delle rate;
  • l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo, la possibilità di cumulo con altre garanzie;
  • l’innalzamento della garanzia su portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall’emergenza da Covid-19;
  • l’accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino al €.25.000,00 concessi a piccole imprese e persone fisiche che esercitano arti e professioni.

Nel solco del precedente intervento normativo, il D.L. 8 aprile 2020 n.23 ha prolungato al 31.12.2020 le agevolazioni alla garanzia, innalzato la misura di garanzia del fondo al 90/100%, consentito l’accesso al Fondo senza valutazione, innalzato le percentuali di copertura per la garanzia diretta e riassicurazione al 100% e integrato le risorse destinate al Fondo con un ulteriore stanziamento per il 2020 di 249 milioni di euro.

Il Governo ha inoltre adottato delle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese introducendo una serie di condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.a., alle quali potranno accedere anche le farmacie.

SACE è una società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario ed offre una gamma di strumenti per l’assicurazione del credito, la protezione degli investimenti, l’erogazione di cauzioni, garanzie finanziarie e factoring.

Per favorire il ricorso alla garanzia di SACE S.p.a. è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni, come una farmacia la cui gestione è affidata direttamente al soggetto finanziatore.

Possibilità  riduzione del canone di affitto della Farmacia o della parafarmacia sita all’interno di un centro commerciale

I provvedimenti di chiusura delle attività commerciali hanno modificato in maniera sensibile il rapporto contrattuale per le farmacie e parafarmacie che esercitano la loro attività all’interno dei centri commerciali in regime di affitto di ramo d’azienda.

In questi casi i contratti di affitto di ramo d’azienda, che regolano tali attività, hanno ad oggetto non solo il godimento del singolo locale collocato all’interno del centro commerciale in cui viene esercitata l’attività di commercializzazione dei farmaci, ma anche il diritto di godimento da parte dell’affittuario dell’avviamento generato dal centro commerciale, inteso quale valore economico generato dalla clientela dello stesso.

E’ di tutta evidenza che la chiusura di tutte le altre attività diverse dalle farmacie e parafarmacie all’interno dei centri commerciali determini, di fatto, un temporaneo annullamento dell’elemento contrattuale rappresentato dall’avviamento del centro commerciale, per tutto il periodo di sospensione delle attività commerciali imposto dalle Autorità, in quanto la clientela veicolata e attratta dal centro commerciale viene a mancare.

Tale alterazione del sinallagma contrattuale di cui si discute rientra nell’alveo applicativo dell’art. 1623 c.c., rubricato “Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale”, che, in materia di affitto, disciplina le alterazioni del rapporto contrattuale per effetto, come nel caso di specie, di una disposizione di legge e/o dell’autorità, che comportino una perdita e un vantaggio, rispettivamente per l’affittuario e il concedente.

In questo caso il Legislatore prevede una riduzione del canone di affitto, che dovrà essere corrispondente alla perdita subita, ovvero, in alternativa e secondo le circostanze, anche lo scioglimento del contratto.

In ragione della temporaneità delle misure di contenimento adottate dal Governo si ritiene che sia difficilmente ipotizzabile, nel caso di specie, una risoluzione del contratto di affitto di ramo d’azienda mentre, al contrario, deve riconoscersi il diritto dell’affittuario gestore di farmacie e/o parafarmacie collocate all’interno dei centri commerciali a vedersi riconosciuta una riduzione del canone di affitto.

Ovviamente non ci si potrà esimere dall’esame di ogni singolo caso e contratto di affitto e, in ogni caso, il modo preferibile di procedere, al fine di non alimentare inutili contenziosi giudiziario, è quello di inviare una comunicazione formale al concedente con la richiesta motivata di riduzione del canone offrendo anche i dati di fatturato a sostegno della misura della riduzione.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione e sulle mascherine chirurgiche

In forza dell’articolo 64 del Decreto Legge n. 18/2020, è stato introdotto un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti della farmacia e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di € 20.000,00.

Ne potranno beneficiare i farmacisti per le relative spese sostenute durante l’anno fiscale 2020, entro i limiti di spesa allocati per questa misura, attualmente pari ad € 50.000.000,00.

In attesa dell’adozione del decreto interministeriale contenente i criteri e le modalità di applicazione della misura, di prossima emanazione, è necessario conservare la documentazione comprovante gli interventi di sanificazione e gli acquisti di dispositivi di protezione.

Con il recente Decreto Legge n. 23/2020, all’articolo 30, il legislatore ha poi precisato che il suddetto credito di imposta troverà applicazione anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori della Farmacia dall’esposizione accidentali ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Come ha avuto modo di chiarire il Ministero della Salute, solo le mascherine chirurgiche, prodotte in conformità alla relativa norma tecnica, e le mascherine cd. filtranti (FFP2 e FFP3) rientrano in tale categoria e potranno beneficiare del credito d’imposta anzidetto.