Non è necessaria l’iscrizione o la regolarità contributiva per l’accesso all’assegno ordinario “EMERGENZA COVID-19”
Il DL n. 18 del 17 marzo 2020 prevede che i Fondi bilaterali alternativi (quelli indicati dall’art.27 del D.lgs 148/2015 del settore artigiano e della somministrazione di lavoro) “garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario” per la durata massima di 9 settimane nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 (art. 19 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 comma 6).
Lo stesso comma 6 chiarisce che “gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”.
Il testo letterale della norma lascia adito a pochi dubbi interpretativi: il legislatore ha stanziato dei fondi in via emergenziale per l’erogazione dei quali è stato individuato quale Ente erogatore, la rete già esistente dei Fondi bilaterali.
Nessun vincolo associativo ovvero di regolarità contributiva viene menzionato dalla norma che, come detto, prevede unicamente che “il Fondo di cui all’art. 27 del D.lgs n. 148/2015, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo”.
In tale quadro normativo desta perplessità l’indirizzo assunto dal Fondo FSBA con la delibera d’urgenza della Presidenza in data 2 marzo 2020, ratificata dal Consiglio Direttivo il successivo 10 marzo 2020, con la quale, nell’ambito dell’Accordo interconfederale del 26 febbraio 2020, si dispone che “Per accedere all’accordo COVID-19 l’impresa deve avere anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi. In caso di impresa già esistente e non in regola, la posizione contributiva (36 mesi), deve essere regolata in un’unica soluzione prima di effettuare la richiesta di prestazione”.
Si tratta di un provvedimento che non trova nessuna corrispondenza nella previsione dell’art. 19 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, ne risulta compatibile, sul piano sostanziale, con la circostanza che gli oneri finanziari relativi alla prestazione sono a carico dello Stato e non del Fondo che, come detto, funge da soggetto erogatore in favore dei datori di lavoro del settore.
Dalla lettura dell’art. 19 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 non sembra in nessun caso legittimo che, il Fondo bilaterale dell’artigianato possa subordinare l’erogazione di fondi di natura emergenziale con onere finanziario a carico dello Stato, alla costituzione del vincolo associativo, ovvero alla regolarità contributiva di 36 mesi.
Detta illegittimità sembra essere sfuggita agli estensori dell’”Accordo Quadro per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Sardegna ai sensi dell’art. 21 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 e su altre misure di contrasto alla crisi economico sociale determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID- 19” laddove, al punto 10 del titolo II, si è prevista la concessione di un finanziamento agevolato alle “imprese artigiane non aderenti o morose, al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato e quindi impossibilitate per mancanza di requisito soggettivo ad accedere all’assegno ordinario per i propri dipendenti, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa”.
Illegittimità che invece non sfugge all’INPS per quanto si legge nella circolare n. 47 del successivo 28 marzo 2020.
Al punto D.1) viene chiarito che i datori di lavoro – e dunque tutti i datori di lavoro del settore artigiano senza precisare se iscritti ovvero se in regola con i versamenti – possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario ai Fondi bilaterali alternativi con la nuova causale “emergenza COVID -19”.
La stessa circolare, al successivo punto D.1.1) “Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato” puntualizza che “in riferimento a quanto previsto nel DL n. 18/2020 si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID – 19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione 7B”.
Quanto detto con riferimento al testo letterale dell’art. 19 del DL n.18/2020 e della circostanza che i Fondi erogati non sono di competenza del bilancio dell’Ente ma a carico di quello dello Stato, trova dunque precisa conferma nella circolare INPS n.47/2020 citata.
Le imprese artigiane possono accedere all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” senza che vi sia il preventivo obbligo di adesione al Fondo e, laddove già aderenti, anche in presenza di morosità del pagamento delle quote associative.
Resta da chiarire un ultimo passaggio circa la procedura di accesso per i datori di lavoro artigiani non iscritti al Fondo bilaterale.
Si è detto che il Fondo bilaterale è stato individuato come il soggetto erogatore dello strumento di sostegno al reddito previsto dallo Stato in via emergenziale.
La citata circolare INPS 47/2020 precisa, al punto D.1.2) “che la domanda di accesso alle prestazione per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi”.
Il datore di lavoro artigiano sarà pertanto tenuto a comunicare i dati aziendali al Fondo per poter ottenere l’accesso allo strumento di sostegno al reddito.
Onde evitare possibili future pretese, appare necessario, contestualmente all’inoltro della domanda tramite il portale dell’Ente bilaterale, inviare una comunicazione scritta allo stesso Ente, nelle consuete modalità della PEC ovvero della raccomandata AR, con la quale si chiarirà che la comunicazione dei dati aziendali viene effettuata senza che ciò costituisca volontà, nemmeno implicita, di costituire il vincolo associativo, ma solo e soltanto al fine di accedere all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” di cui all’art. 19 del DL n. 18/2020.
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Avv. Andrea Dedoni mail: andrea@studiolegalededoni.it
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.