Efficacia dei patti parasociali nei confronti della Società. Validità nei confronti dei soli soci anche se sottoscritti dall’intera compagine sociale.

I patti parasociali costituiscono delle convenzioni con cui i soci od alcuni di essi attuano un regolamento di rapporti difforme o complementare rispetto a quello previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto della società.

I patti parasociali, così delineati, non sono opponibili alla società ma sono vincolanti solo nei confronti di coloro che li hanno sottoscritti.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Nuoro con la recente Sentenza n.491/2022, pubblicata in data 17 agosto 2022, che ha statuito circa la corretta qualificazione di due accordi sottoscritti tra tutti i soci e dell’efficacia degli stessi nei confronti della società.

 

Efficacia dei patti parasociali nei confronti della società

Il caso concreto

Lo Studio ha assistito davanti al Tribunale di Nuoro una società di persone, costituita nelle forme di una S.a.s., nei cui confronti era stato chiesto dagli eredi di un socio accomandatario, quale quota di liquidazione, l’accertamento del diritto di usufrutto su un immobile di proprietà della società, il risarcimento dei danni, nonché il subentro degli eredi nel contratto di locazione in capo alla società avente ad oggetto l’immobile di cui si chiede l’accertamento dell’usufrutto e il diritto di incassare il relativo canone di locazione.

La richiesta di accertamento del diritto di usufrutto sull’immobile aziendale e del pagamento del canone di locazione trovano il loro fondamento in due distinte convenzioni che, pur essendone denominate patti parasociali, a parer di parte attrice, essendo sottoscritti da tutti i soci della S.a.s. ed avendo ad oggetto la regolamentazione della liquidazione della quota di un socio, costituiscono dei patti modificativi dello Statuto e dell’atto costitutivo, con conseguente efficacia vincolante anche nei confronti della società.

Nell’interesse della S.a.s., è stato contestato dallo Studio la natura di atto modificativo dello statuto e dell’atto costitutivo attribuito agli accordi intercorsi tra i soci, ritenuti invece dei veri e propri patti parasociali con efficacia limitata alle sole persone che hanno sottoscritto le convenzioni.

 

La posizione assunta dallo Studio

In particolare, lo Studio ha sostenuto l’orientamento della dottrina e della giurisprudenza in merito alla validità dei patti parasociali per cui, ai sensi dell’art.1372 c.c., essi non hanno efficacia reale ma semplicemente obbligatoria, con la conseguenza che vincolano solamente i contraenti non dispiegando effetti nei confronti dei terzi estranei alla convenzione (Tribunale di Milano 6 marzo 2006, Cassazione civile sez. I, 05/03/2008, n.5963, Cassazione civile sez. I, 18/07/2007, n.15963, Corte di Cassazione n.14629 del 21.11.2001 e Corte di Cassazione n.14865 del 23.11.2001).

La Società S.a.s., quale terza rispetto a coloro che hanno sottoscritto i patti parasociali sociali, non è pertanto destinataria degli effetti degli stessi che, pertanto, devono essere tenuti distinti dai c.d. patti sociali rappresentanti principalmente dallo statuto e dall’atto costitutivo della società.

 

Efficacia dei patti parasociali nei confronti della società

La decisione del Giudice del Tribunale di Nuoro.

Il Giudice del Tribunale di Nuoro, in esito alla controversia tra le parti, ha ritenuto di aderire alla ricostruzioni giuridica dello Studio e ribadire, al pari della dottrina e della giurisprudenza, che i patti parasociali hanno solo efficacia interna tra le singole persone che hanno sottoscritto l’atto, senza vincolare la società che rimane estranea ad essa: «La giurisprudenza della Cassazione definisce i contratti parasociali come convenzioni con cui i soci od alcuni di essi attuano un regolamento di rapporti – non opponibile alla società – difforme o complementare rispetto a quello previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto della società stessa (Cass., 23-4-1969, n. 1290; Id., 2-10-1969, n. 3423; Cass., 22-12-1969, n. 4023).».

Ritiene il Tribunale di Nuoro che gli accordi sottoscritti da tutti i soci, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, debbano configurarsi quali patti parasociali e non come atti modificativi dello statuto e dell’atto costitutivo per i seguenti motivi: «Tali strumenti consentono, generalmente, di neutralizzare ovvero temperare il conflitto che spesso sorge tra l’interesse personale del singolo socio ovvero di gruppi di soci e quello della società e possono essere stipulati in qualunque forma, tra soci ovvero anche tra soci e terzi estranei alla società. Considerato che nel caso di specie i patti aggiuntivi contengono delle clausole difformi rispetto a quelle previste nell’atto costitutivo redatto lo stesso giorno e che le stesse sono dirette a regolamentare, non tanto l’organizzazione sociale, quanto l’interesse individuale di un socio alla restituzione dei finanziamenti effettuati, deve ritenersi che tale accordo sia inquadrabile nella figura contrattuale dei patti parasociali.»

 

Il Tribunale di Nuoro, pertanto, con la citata Sentenza n.491/2022 del 17.8.2022 respingeva tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della società, compensando le spese di lite considerata la complessità delle questioni esaminate.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avv. Marcello Ibba  mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it

Avv. Andrea Dedoni mail:andrea@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.