La prescrizione dei crediti da lavoro dipendente dopo la fine della stabilità reale: decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha affrontato per la prima volta, la questione della prescrizione dei crediti nei rapporti di lavoro presso imprese aventi i requisiti dimensionali stabiliti dall’art. 18  della L. 300/70, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 comma 42 della L. 92/2012 e dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs n. 23/2015 e del regime di stabilità che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro.

Secondo la Corte di Cassazione la questione deve essere risolta “nella responsabile consapevolezza” che le riforme intervenute sulla disciplina dell’art. 18 della L. 300/70, hanno modificato il sistema di tutela dei lavoratori “cui non si può semplicemente replicare con argomenti che non tengano conto di ciò” .

La prescrizione dei crediti da lavoro dipendente dopo la fine della stabilità reale: decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La vicenda.

Le lavoratrici di un’azienda, al termine del rapporto di lavoro, ricorrevano giudizialmente al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive relative allo svolgimento di orario di lavoro straordinario e notturno.

Sia il Tribunale che la Corte D’Appello avevano rigettato le domande delle lavoratrici ritenendo la permanenza della stabilità reale del rapporto di lavoro anche dopo la riforma dell’art. 18 della L. 300/70 per effetto della Legge n. 92/2012 e del Jobs Act, confermando la decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti durante il rapporto di lavoro.

La prescrizione dei crediti da lavoro dipendente dopo la fine della stabilità reale: decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La pronuncia della Corte di Cassazione. 

Con la Sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso delle lavoratrici ancorando le proprie motivazioni sull’effettività dei diritti, sulla loro tutela e sulla necessità di poter contare sulla garanzia di una conoscenza delle regole che presiedono l’accesso dei diritti, della loro tutela e della loro estinzione.

La Suprema Corte in netta contrapposizione con l’iter logico interpretativo della Corte D’Appello ha sottolineato che la stabilità del rapporto di lavoro, si fonda sulla disciplina che subordina da un lato la legittimità e l’efficacia delle risoluzione, alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e dall’altro lato, cioè sul piano strettamente processuale, affida al giudice il sindacato su tali circostanze con conseguente possibilità di rimuovere gli effetti di un licenziamento illegittimo.

Allo stesso tempo la stabilità reale del rapporto di lavoro si collega alla decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, in questo caso i diritti del lavoratore maturano di volta in volta, oppure dalla cessazione del rapporto di lavoro qualora non vi sia stabilità reale.

Secondo le argomentazioni della Suprema Corte, a seguito della modifica dell’art. 18 L. 300/70, le regole a presidio dei diritti del lavoratore sono state conformate a una disciplina dei rapporti di lavoro modulata in modo più flessibile in base alle tutele previste dalla Legge Fornero e dal Jobs Act, a seconda delle varie ipotesi di licenziamento ma il criterio per l’individuazione della decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore deve comunque soddisfare un’esigenza di conoscibilità chiara e predeterminata.

La Corte di Cassazione ha osservato che le modifiche apportate dall’art. 1 comma 42 della L. 92/2012  e poi dagli art. 3 e 4 del D.Lgs n. 23 del 2015, all’art. 18 della L. 300/70, hanno comportato il passaggio da un’applicazione automatica, quale era quella nella vigenza del precedente testo, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento, della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un’applicazione selettiva delle tutele e una diversa commisurazione, piena o forte ovvero attenuata o debole.

All’interno di questo quadro normativo le cui tutela dei diritti del lavoratore appare fortemente rimodulata e ancorata alle valutazioni discrezionali del giudice, la Suprema Corte, ha dato atto del fatto che nella vigenza del vecchio art. 18 della L. 300/70 la giurisprudenza costituzionale e di legittimità aveva individuato il fulcro della stabilità reale del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell’art. 18 che oggi però, a seguito delle modifiche normative intervenute, non sembra assicuri la stessa stabilità del rapporto di lavoro.

Pertanto la prescrizione dei crediti decorre in corso di rapporto di lavoro soltanto nei casi in cui la reintegrazione consegua in modo esclusivo contro ogni illegittima risoluzione del rapporto di lavoro e dunque per tutti quei rapporti sorti prima della novella dell’art. 18 L. 300/70.

La prescrizione dei crediti da lavoro dipendente dopo la fine della stabilità reale: decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il nuovo principio di diritto. 

La Suprema Corte ha accolto il ricorso delle lavoratrici e ha enucleato il seguente principio di diritto “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Avvocato Danila Furnari

mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.