Con la sentenza n. 23386 pubblicata lo scorso 17 luglio, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla annosa questione del diritto di precedenza nella mobilità scolastica del personale disabile e dei docenti caregiver.
Con questa pronuncia la Cassazione ha riscritto, in qualche modo limitandolo e bilanciandolo con altri interessi costituzionalmente tutelati, il perimetro di tutela del docente caregiver affermando che la Legge 104/1992, nel suo art. 33 co.5, nel disciplinare la tutela del lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave non impone in modo automatico una precedenza assoluta nei trasferimenti.
Il diritto del caregiver al trasferimento nella sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito non costituisce un diritto soggettivo assoluto e illimitato, ma deve essere contemperato con le esigenze organizzative della P.A. e con gli interessi, di pari valore e costituzionalmente tutelati, degli altri aspiranti alla mobilità.
La sentenza, che si colloca nel solco dei recenti interventi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di protezione dei lavoratori caregiver e, specificamente, in relazione al sistema nazionale di mobilità dei docenti con disabilità, è destinata ad orientare il numeroso contenzioso seriale creatosi negli anni in materia.
Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione.
Il Tribunale di Genova aveva accolto il ricorso di un docente, caregiver del proprio padre affetto handicap grave, che contestava l’assenza della previsione di una precedenza assoluta nei trasferimenti tra province diverse da parte della contrattazione collettiva integrativa nazionale per la mobilità nell’anno scolastico 2016/2017.
Il lavoratore chiedeva la disapplicazione delle clausole della contrattazione collettiva nella parte in cui non prevedevano, in caso di mobilità interprovinciale, il diritto di precedenza assoluta nella sede di destinazione al personale docente che doveva assistere il genitore affetto da handicap grave ai sensi dell’art 3 co. 3 legge 104/1992.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso del docente, disponeva la disapplicazione dell’art. 13 del CCNI mobilità 2016/2017 nella parte in cui non riconosceva, in caso di mobilità interprovinciale, una precedenza assoluta analoga a quella spettante ai genitori e al coniuge del disabile riconoscendo un contrasto tra questa norma e l’art. 601 del D.l.vo 297/1994 nonché con l’art. 26 della Carta dei Diritti dell’Unione Europea.
La Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello proposto dal MIUR e confermava la sentenza di primo grado ritenendo che la contrattazione integrativa, non prevedendo il diritto del figlio che assiste il genitore disabile alla precedenza assoluta in caso di mobilità coinvolgente province diverse, si ponesse in contrasto con l’art. 33, co.5, della legge 104/1992 che dispone che “Il lavoratore (…) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”
Il Ministero dell’Università e della Ricerca proponeva ricorso per Cassazione con unico motivo di ricorso con il quale lamentava la violazione o falsa applicazione dell’art. 33 co.5 della Legge 104/1992 nonché degli artt. 1362, 1366 e 1367 del codice civile sulla interpretazione del contratto, in quanto, secondo il MIUR la Corte territoriale aveva errato nel considerare imperativa e inderogabile la norma di cui all’art. 33 co.5 Legge 104/1992.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del MIUR.
Nell’iter logico e argomentativo seguito, la Cassazione ha analizzato l’art. 33, comma 5 della Legge 104/1992 al fine di stabilire se tale norma, nella parte in cui prevede che il lavoratore ha diritto a scegliere, “ove possibile”, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere imponga alla contrattazione collettiva di riconoscere al figlio-caregiver una precedenza assoluta anche nei trasferimenti interprovinciali, ovvero se resti legittima una disciplina pattizia che gradua l’intensità della tutela in ragione del titolo di precedenza e della fase della mobilità, riservando la precedenza piena a coniuge e genitori e limitando quella del figlio referente unico alle assegnazioni provvisorie e alla mobilità infraprovinciale.
Secondo la Corte di Cassazione, la norma non si traduce in un diritto di precedenza assoluto e illimitato nei trasferimenti ma, attraverso l’inciso “ove possibile”, impone un bilanciamento tra interessi tutti meritevoli di tutela e, nel caso concreto, tra le esigenze assistenziali del lavoratore, l’organizzazione scolastica e le aspettative degli altri aspiranti alla mobilità.
La contrattazione collettiva come sede elettiva del bilanciamento tra interessi contrapposti.
La contrattazione collettiva, dunque, ben può disciplinare l’inevitabile conflitto tra queste contrapposte esigenze e, a tal fine, può legittimamente graduare le precedenze mediante criteri trasparenti e predeterminati senza che, tale graduazione, integri una discriminazione.
Ad avviso della Corte, la contrattazione integrativa nazionale per la mobilità oggetto del giudizio, nel riconoscere la precedenza del figlio caregiver solo nelle assegnazioni provvisorie e di mobilità infraprovinciale – e non anche interprovinciale- non si pone in contrasto con la Legge 104/1992.
L’art. 13 del CCNI mobilità 2016/2017, infatti, non escludeva il figlio caregiver dalla tutela ma, nell’opera di bilanciamento dei contrapposti interessi, graduava l’intensità della tutela in relazione alla natura del rapporto assistenziale e alla complessità delle operazioni di mobilità operando una differenziazione che, ad avviso della Cassazione, garantisce un contemperamento tra le esigenze del singolo dipendente con quelle, egualmente meritevoli di tutela, di altri titolari di diritti di precedenza.
Afferma infatti la Cassazione che non è sufficiente, per potersi parlare di discriminazione, che una determinata categoria di lavoratori riceva una tutela meno intensa rispetto ad altre: la protezione antidiscriminatoria non comporta automaticamente il diritto ad un determinato accomodamento, dovendosi valutare singolarmente sia la concreta esigenza assistenziale sia le esigenze organizzative dell’amministrazione.
La compatibilità dell’orientamento giurisprudenziale nazionale con il diritto dell’Unione Europea.
La Corte di Cassazione ha concluso affermando che i principi di diritto enunciati nella sentenza e già affermati nei precedenti della stessa Corte, vanno condivisi e ribaditi in quanto non si pongono in contrasto con i successivi interventi della Corte di Giustizia.
Si tratta, in particolare, della sentenza emessa nella causa C-38/24 del 11.9.2025 e della sentenza pronunciata nella causa C-597/24 del 12.3.2026.
La prima pronuncia ha esteso al caregiver di soggetto disabile l’ambito di applicazione della direttiva europea 2000/78/CE, riconoscendo l’obbligo del datore di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli purchè gli stessi non impongano un onere sproporzionato al datore di lavoro.
Con la sentenza del 12 marzo 2026, la Corte di Giustizia ha affermato che un sistema nazionale che accordi precedenza nella mobilità a taluni docenti disabili, facendo al contempo prevalere la mobilità infraprovinciale su quella interprovinciale, non costituisce discriminazione indiretta né viola l’art. 5 della direttiva 2000/78/CE in quanto si tratterebbe di misure generali e astratte, non riconducibili alla nozione di “soluzioni ragionevoli” in senso proprio.
La Cassazione ha dunque evidenziato che la Corte di Giustizia UE non ha mai affermato che il caregiver abbia un diritto soggettivo, fondato sulla normativa eurounitaria, ad una precedenza assoluta nei trasferimenti o nella mobilità geografica.
Anzi, è proprio la Corte UE a lasciare spazio al bilanciamento organizzativo, perché non impone un unico modello di tutela.
Nel caso di specie, afferma la corte, “l’organizzazione degli organi scolastici, la sequenza dei trasferimenti provinciali e interprovinciali e la distribuzione dei posti vacanti sono aspetti che rientrano nella discrezionalità degli stati membri e delle parti collettive. Nello specifico, la scelta di sistema è stata nel senso che la mobilità provinciale precede quella interprovinciale e solo alcune categorie specificamente individuate godono di una precedenza generalizzata in tutte le fasi.”
Tale scelta, secondo la Cassazione, appare espressione di un bilanciamento organizzativo che il diritto dell’Unione Europea non vieta.
Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.
Dopo aver conseguito la maturità classica, nel settembre 2022 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari riportando la votazione di 110/110 e lode, con una tesi in diritto del
lavoro dal titolo “L’indebito retributivo nel pubblico impiego privatizzato”.
Nel corso degli studi ha approfondito le proprie conoscenze, in particolare, in materia di diritto del lavoro, pubblico e privato, e
in materia di previdenza sociale. Da novembre 2022 collabora con lo Studio Legale Dedoni, dove svolge la pratica forense.
