Credito del lavoratore per il TFR nei confronti del datore di lavoro cancellato dal Registro delle Imprese

Credito del lavoratore per il TFR nei confronti del datore di lavoro cancellato dal Registro delle Imprese: l’accesso al Fondo di garanzia dell’Inps.

Nel caso in cui una società si sia estinta a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese e la stessa non sia comunque assoggettabile a una procedura concorsuale, i lavoratori della stessa, che non potrebbero più munirsi di un titolo giudiziale nei confronti della società estinta, al fine di non vedere pregiudicato il proprio credito a titolo di TFR e ultime tre retribuzioni, possono promuovere una apposita causa al fine di far accertare giudizialmente il proprio credito e accedere al Fondo di Garanzia dell’Inps con il titolo giudiziale così ottenuto.

Questo il principio stabilito dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 250/26, pubblicata in data 27.6.2026, che va in continuità con un filone di pronunce, sia di merito che di legittimità, in fase di consolidamento e che trova riscontro anche in recente pronuncia della Cassazione (si veda Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 1864 del 27.1.2025).

Il caso concreto

Lo Studio Legale Dedoni ha rappresentato davanti al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, sei lavoratori di una Cooperativa della quale, con provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, veniva dapprima disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 223-septiesdecies Disp. Att. c.c., a causa del mancato deposito del bilancio di esercizio da più di cinque anni e, successivamente, ne veniva disposta la cancellazione dal Registro delle Imprese, con conseguente estinzione della compagine sociale.

Poiché la Cooperativa debitrice non poteva più essere sottoposta a procedura concorsuale, né i lavoratori avrebbero più potuto far accertare il loro credito a titolo di TFR e ultime tre retribuzioni nei confronti di un soggetto giuridicamente ormai estinto, lo Studio Legale Dedoni ha promosso nanti al Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, una apposita causa finalizzata all’ottenimento di un titolo giudiziale che accertasse i crediti di lavori degli assistiti, al fine di presentare la domanda di accesso al Fondo di garanzia dell’Inps.

Datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale e non più esistente giuridicamente.

L’accertamento giudiziale del credito del lavoratore.

Ai sensi dell’art. 2, commi dal 2 al 5, della Legge n. 297/82, che disciplina il Fondo di garanzia dell’Inps, il presupposto per accedervi, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, è rappresentato dall’accertamento giudiziale del credito vantato da lavoratore a titolo di TFR e retribuzioni.

Tale accertamento dovrà avvenire, o a seguito dell’insinuazione al passivo di una procedura concorsuale, sia essa liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa ovvero, in caso di datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale, per il tramite di un titolo giudiziale, sia esso sentenza o decreto ingiuntivo.

In caso di datore non assoggettabile a procedura concorsuale, dovrà sussistere anche l’ulteriore requisito dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro da provarsi a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.

Nel caso seguito dallo Studio Legale Dedoni il datore di lavoro era rappresentato da una Cooperativa Sociale, come tale assoggettabile per legge esclusivamente alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa.

Tale procedura concorsuale, nel caso concreto, non poteva avere luogo in quanto la Cooperativa era già stata oggetto di un provvedimento ministeriale di scioglimento senza liquidazione, al quale era seguita la cancellazione dal Registro delle Imprese.

I lavoratori non avrebbero nemmeno potuto ottenere un titolo giudiziale per l’accertamento del proprio credito nei confronti della Cooperativa in quanto già cancellata dal Registro delle imprese e, pertanto, soggetto non più esistente da un punto di vista giuridico.

In questi casi la giurisprudenza ha accertato che i lavoratori non possono essere pregiudicati con la perdita del diritto ad eccedere al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni, senza alcun profilo di colpa a loro carico, quale effetto dello scioglimento e della cancellazione d’ufficio della Cooperativa loro ex datore di lavoro.

E’ proprio per la tutela della posizione dei lavoratori che la giurisprudenza consente loro, in questi casi,

di promuovere una autonoma causa al solo fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire il TFR maturato e delle ultime tre retribuzioni, per poi chiederne il pagamento al Fondo di garanzia dell’Inps.

Tale causa di accertamento deve essere promossa nei confronti degli ex soci del soggetto giuridico estinto in quanto, anche a seguito della cancellazione della compagine sociale dal Registro delle imprese, permane in capo agli ex soci la loro legittimazione passiva processuale, a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano o meno percepito alcunché a seguito della liquidazione

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avvocato Alessio Scamonatti

L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.