Contributi previdenziali. L’onere della prova in materia di interposizione di manodopera e in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore è a carico dell’INPS.

Il Tribunale Civile di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, con la Sentenza n. 93/2026, si è pronunciato in materia di interposizione illecita di manodopera e di obblighi del committente in materia di responsabilità solidale con l’appaltatore per i contributi previdenziali dei propri dipendenti impiegati in un contratto di appalto.

La vicenda scrutinata dal Tribunale traeva l’origine da un Verbale Ispettivo il quale accertava che, a seguito del decesso dell’appaltatore, i dipendenti di quest’ultimo, avevano proseguito la propria attività lavorativa alle dipendenze della committente.

Conseguentemente, l’INPS, ritenendosi verificata un’ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, richiedeva il pagamento dei contributi previdenziali alla committente sul presupposto che, nella realtà, i lavoratori fossero effettivamente dipendenti di tale soggetto, oltre sanzioni per evasione contributiva e interessi legali. In subordine, richiedeva il pagamento dei contributi previdenziali in applicazione del regime di solidarietà ex art. 29 dlgs n. 276/2003 tra appaltatore e committente.

Lo Studio Legale Dedoni ha difeso la società committente contestando, in primo luogo, che vi fosse interposizione fittizia di manodopera e, in secondo luogo, che vi fossero dovuti i contributi previdenziali a titolo di responsabilità solidale in quanto l’INPS non aveva effettivamente dimostrato se e quanto i lavoratori avessero lavorato effettivamente per la committente.

L’appalto illegittimo di manodopera e la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per i contributi previdenziali.

Come noto, il legislatore, sin dalla Legge n. 1369/1960, per poi addivenire alle più compiute discipline del d.lgs.n. 276/2003 e, da ultimo, con il d.lgs. n. 81/2015 e s.s.m.m.i.i., ha sempre visto con particolare sfavore i fenomeni di dissociazione tra il datore di lavoro e l’utilizzatore della prestazione lavorativa e, pertanto, ha previsto fattispecie quali la somministrazione di manodopera, piuttosto che il distacco, dove, nella sostanza, il datore di lavoro si limita a fornire, alle stringenti condizioni stabilite dalla legge, il personale all’utilizzatore perché lo impieghi nella propria organizzazione aziendale.

Figura per certi versi collaterale è quella dell’appalto di servizi, che si caratterizza, diversamente dalla somministrazione e dal distacco, per il ruolo attivo dell’appaltatore, il quale assume l’esecuzione del servizio/prestazione da parte del committente a fronte di un corrispettivo, ed esegue egli stesso la prestazione tramite il proprio personale nei confronti del quale egli esercita tutti i poteri tipici del lavoro subordinato.

Nei casi in cui, nella realtà, l’appaltatore si limiti a fornire il proprio personale al committente, che lo utilizza come se fosse esso stesso il datore di lavoro, si verifica la fattispecie della somministrazione illegittima di manodopera, con la conseguenza che il rapporto di lavoro subordinato intercorre direttamente tra l’utilizzatore e il lavoratore.

Una delle conseguenze tipiche di tale fattispecie è quella appunto, che l’utilizzatore che nella realtà è l’effettivo datore di lavoro è obbligato a corrispondere non soltanto le retribuzioni ma anche i contributi previdenziali e assicurativi, dai quali vanno però detratti i contributi e le retribuzioni versate nel frattempo di lavoro formale (ovvero l’appaltatore).

Situazione diversa, invece, si ha nel caso in cui, a fronte di un appalto genuino, l’appaltatore ometta corrispondere le retribuzioni e i contributi previdenziali e assicurativi. Il legislatore, all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ha così introdotto una ipotesi di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore con la limitazione però, alle sole retribuzioni e contributi maturati dal lavoratore in esecuzione dell’appalto.

 

La decisione del Tribunale di Nuoro: l’INPS deve provare sia l’appalto illegittimo che l’ammontare delle prestazioni lavorative su cui calcolare i contributi.

Il Tribunale di Nuoro, in adesione alle prospettazioni dello Studio Legale Dedoni, ha affermato che, affinchè si verta in ipotesi di appalto illegittimo, è necessario dimostrare preventivamente che il committente abbia effettivamente esercitato i poteri tipici della subordinazione precisando che “l’onere di provare l’esistenza di un lavoro subordinato, al pari dell’onere di dimostrare una fattispecie interpositiva, grava su chi la deduce e pertanto sull’INPS…spettava all’ente provare che tale rapporto si sia atteggiato in concreto nei modi prospettati dall’Istituto, vale a dire in termini di subordinazione o quanto meno, nelle forme di un’interposizione illecita derivante da un pseudo appalto, situazione che può dirsi integrata se il lavoratore, sebbene formalmente assunto da un certo soggetto, definito interposto, opera di fatto sotto la direzione effettiva e concreta di un’altra persona, definita interponente).

Allo stesso modo e superata la contestazione di interposizione illecita di manodopera, il Tribunale ha rigettato correttamente la domanda dell’INPS volta ad attivare la responsabilità solidale in quanto, nella vicenda scrutinata, era emerso che i lavoratori avevano lavorato contemporaneamente in diversi appalti per altri committenti.

Come detto, il Tribunale ha dunque correttamente posto in rilievo la circostanza per la quale “la responsabilità solidale del committente postula pur sempre che l’obbligazione contributiva fatta valere nei suoi confronti sia riferibile alle prestazioni rese in relazione allo specifico contratto di appalto e, dunque, in favore del committente medesimo. Nella specie, dalle risultanze acquisite, emerge che l’attività di trasporto non era funzionalmente e univocamente circoscritta alle sole merci dell’opponente ma si inseriva in un contesto nel quale i trasporti venivano effettuati in favore di molteplici società del gruppo. A fronte di tale quadro, l’INPS ha proceduto, invece, ad una imputazione unitaria dell’intero credito contributivo, senza operare alcuna distinzione in ordine alla quota di prestazioni effettivamente rese alla committente

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni rimangono a disposizione per analizzare ogni questione in relazione alla genuinità degli appalti e al perimetro di responsabilità solidale nei rapporti tra committente e appaltatore in materia di contributi previdenziali e retribuzioni

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.