E’ principio noto che la video-sorveglianza dei dipendenti sul luogo di lavoro, utilizzata per il controllo a distanza dell’attività lavorativa, è vietata dalla legge.
Lo prevede l’art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori – L. 300/1970, così come modificato dal D.lgs 151 2015 (attuativo del Jobs act)
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)
- Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo sindacale, gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica: agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (ad es. smartphone, tablet o pc) agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
- Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».che vieta l’uso di impianti audiovisivi ai fini di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, in quanto lesivo della dignità e della riservatezza .
L’ installazione di sistemi di controllo a distanza è quindi consentita a due condizioni: previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero previa autorizzazione da parte del competente Ispettorato del Lavoro e informando, in ogni caso, i lavoratori dell’esistenza delle telecamere.
In mancanza di detti presupposti tutte le registrazioni video realizzate ad insaputa del lavoratore sul luogo di lavoro, anche qualora nelle stesse si evidenzi una condotta illecita, sono inutilizzabili, sia nel processo del lavoro che in quello penale,
L’utilizzo delle telecamere nascoste è sempre vietato?
La Giurisprudenza della Cassazione ha delineato però le condizioni che determinano, in via di eccezione, l’ammissibilità del controllo occulto finalizzato all’accertamento di un illecito: si veda, da ultimo, la Sentenza della Cassazione Sez Lavoro n.12020/2025 del 25 maggio 2026.
La condizione imprescindibile per l’utilizzo delle telecamere nascoste è il fondato sospetto, supportato quindi da indizi concreti che uno o più lavoratori pongano in essere comportamenti illeciti.
Non è quindi ammesso il controllo preventivo né lo stesso controllo può essere rivolto nei confronti dei lavoratori nei confronti dei quali non sussiste nessun sospetto di colpevolezza né, per tali motivazioni, sono ammesse verifiche “a campione”.
Il fondato sospetto che legittima l’utilizzo delle telecamere nascoste
Il sospetto deve essere fondato, cioè supportato da indizi concreti: una delle fattispecie più frequentemente scrutinate sia dalle sentenze di merito che di legittimità, è quella del controllo nei confronti dei cassieri o, in generale, dei lavoratori addetti al maneggio del denaro, quando, in seguito alle verifiche contabili, si verificano degli ammanchi.
Accertato quindi l’ammanco di denaro, con riferimento agli specifici turni dei lavoratori addetti al maneggio del denaro, si è ritenuta ammissibile l’installazione delle telecamere nascoste e ciò perché in tal caso la video sorveglianza non si pone quale strumento volto al controllo a distanza dei dipendenti, tale da ledere il loro diritto alla riservatezza, ma è unicamente finalizzata ad ottenere la conferma dell’attività illecita che il datore di lavoro aveva il fondato sospetto che si compisse nel posto di lavoro, nel fine ultimo di difendere il patrimonio aziendale.
Si esce quindi dal campo del controllo a distanza generalizzato sull’operato dei lavoratori, come detto vietato dalla Legge, per arrivare ad un controllo mirato che può essere posto in essere solo dopo la verifica di comportamenti illeciti per ottenere la conferma del loro verificarsi all’interno del posto di lavoro.
In tali casi il datore di lavoro ben può installare nei locali della propria azienda telecamere per esercitare un controllo a difesa del patrimonio aziendale, messo a rischio dai comportamenti illegittimi dei lavoratori.
Il citato art.4 dello Statuto dei Lavoratori infatti, tutela la riservatezza del lavoratore ma non vieta al datore di lavoro di effettuare i controlli difensivi del patrimonio aziendale.
Il datore di lavoro, in caso di contestazione da parte del lavoratore dell’inutilizzabilità delle registrazioni, deve poter provare che i controlli sono stati approntati solo sui soggetti “sospetti” e, sul piano cronologico, che i controlli sono successivi all’insorgere di un fondato sospetto circa la commissione di illeciti.
E’ quindi fondamentale, per restare nell’ambito della legittimità dei controlli, che il datore di lavoro possa dimostrare, da un lato, il fondato sospetto di colpevolezza del lavoratore, quale presupposto della legittimità dei controlli difensivi e, dall’altro, che l’accertamento è posteriore rispetto al fondato sospetto che diventa lo spartiacque temporale della ammissibilità delle sole indagini effettuate dopo il suo insorgere.
Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione dei loro clienti per l’approfondimento di ogni problematica legata all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nel luogo di lavoro.
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.
