Prescrizione quinquennale degli interessi commerciali e della penale ex art.6 D.Lgs. n.231/02

(Nota a Tribunale Ordinario di Nuoro, Sentenza n.384/2026, pubblicata il 5 giugno 2026)

Il diritto al pagamento degli interessi commerciali, moratori e anatocistici, e della penale ex art.6 D.Lgs.231/02, si prescrive in cinque anni come previsto dall’art.2948, comma 1, n.4, c.c.

Non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione la notificazione per posta elettronica certificata di solleciti di pagamento, qualora non sia allegata alla mail la diffida di pagamento.

Sono questi i principi affermati dal Tribunale Ordinario di Nuoro nella recente Sentenza n.384/2026, pubblicata il 5 giugno 2026, con la quale il Tribunale ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo formulata da una amministrazione comunale contro un istituto di credito, revocato il decreto e condannato l’opposta al rimborso delle spese di lite.

Prescrizione quinquennale degli interessi commerciali e della penale ex art.6 D.Lgs. n.231/02: il caso concreto

Lo Studio Legale Dedoni nell’interesse di un’Amministrazione Comunale, ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una Banca che, nella propria qualità di cessionario di crediti di Edison Energia S.p.a., Eni gas e luce S.p.a., Eni Plenitude, Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. ed Enel Energia S.p.a., per le annualità 2014, 2016, 2017 e 2018, ha agito contro per il pagamento della somma capitale di € 10.880,00, richiesta a titolo di interessi commerciali, moratori e anatocistici, e a titolo di penale nella misura prevista dall’art.6 del D.Lgs.231/02.

In via preliminare, nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, è stata eccepita la prescrizione del diritto essendo decorsi più di cinque anni dalla data di maturazione dei crediti richiesti in via monitoria e la mancanza di qualsiasi valido atto interruttivo della prescrizione.

In proposito, nella difesa lo Studio Legale Dedoni ha richiamato il recente orientamento della Suprema Corte che in merito agli interessi commerciali ex D.Lgs.231/02, ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art.2948, comma 1, n.4, c.c. (Cass. Civ., Sez.5, n.15845 del 6.6.2023; Cass. Civ., Sez.5, n.13781 del 18.5.2023).

La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che indipendentemente dalla natura dell’obbligazione principale e della tipologia degli interessi, siano essi legali, moratori, anatocistici, ovvero altro, la disciplina della prescrizione è sempre quinquennale, attribuendo pertanto alla norma dell’art.2948, comma 1, n.4, c.c. valenza di carattere generale.

È stato altresì precisato che anche il diritto al pagamento delle penali è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, essendo esse assimilabili agli interessi di mora e all’obbligazione principale.

Sono stati altresì contestati i solleciti di pagamento inviati dalla Banca nei confronti dell’amministrazione comunale in quanto nelle numerose mail di posta elettronica certificata, non sono state allegate le diffide di pagamento, impendendo così al Comune di poter avere conoscenza effettiva della avversa pretesa di pagamento.

La decisione del Tribunale Ordinario di Nuoro

All’esito dell’istruttoria, condotta mediante l’esame della documentazione prodotta in giudizio, il Giudice del Tribunale Ordinario di Nuoro ha integralmente condiviso la ricostruzione normativa e le eccezioni sollevate in via preliminare dallo Studio Legale Dedoni.

Più precisamente, il Giudice ha ritenuto applicabile al caso concreto la prescrizione quinquennale di cui all’art.2948, comma 1, n.4, c.c., sia in ordine agli interessi, moratori e anatocistici, che alle penali ex D.lgs.231/02 e ha ritenuto i solleciti inviati via pec dalla opposta erano del tutto inidonei ad interrompere l’avvenuta prescrizione del diritto: «Il termine di prescrizione è pacificamente quinquennale ai sensi dell’art. 2948, comma I, n. 4, cod. civ.. Il termine decorre dalla possibilità di esercitare il diritto che, con riferimento ai consumi, è il momento in cui gli stessi sono stati effettuati (cfr Cass.Civ. , Sez. I, ordinanza 20/3/2018 n. 6966, Cass. Civ. , Sez. 5, del 6/6/2023, n. 15845). … Si rileva che la trasmissione della dichiarazione di messa in mora interruttiva della prescrizione non sia avvenuta correttamente non risultando presente nel formato utilizzato il documento notificato e pertanto non perfezionata la notificazione di posta elettronica certificata.».

Il Tribunale Ordinario di Nuoro, accertata la prescrizione del diritto vantato dall’istituto di credito, in accoglimento delle domande formulate dal Comune, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Banca al rimborso delle spese legali, liquidata in € 3.750,00 per compensi professionali, oltre spese vive e accessori di legge. 

Conclusioni

La sentenza del Tribunale Ordinario di Nuoro riveste particolare rilievo in quanto si pone in continuità con il recente orientamento della Corte di Cassazione in materia di prescrizione quinquennale degli interessi commerciali e delle somme accessorie previste dal D.Lgs. n. 231/2002, nonché evidenzia i rigorosi requisiti richiesti per l’efficacia degli atti interruttivi della prescrizione trasmessi tramite PEC.

La decisione evidenzia rimarca l’importanza di un’attenta attività difensiva e di una scrupolosa verifica della documentazione prodotta dal creditore, attività che nel caso di specie ha consentito di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e il pieno accoglimento delle ragioni dell’amministrazione comunale.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avvocato Marcello Ibba

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.