Gli ottant’anni della Repubblica e la centralità del lavoro nella Costituzione

Vale forse la pena di fare una eccezione al consueto contenuto degli articoli pubblicati sul nostro sito, a commento di pronunce giurisprudenziali, per avventurarci, in occasione della ottantesima festa della Repubblica, in una breve riflessione sul lavoro inteso come uno dei principi fondanti della Nazione.

Il lavoro occupa indubbiamente una posizione di assoluta preminenza, tanto che, come noto, proprio in apertura della Costituzione, nell’articolo 1, viene sancito il principio: “L’Italia e’ una Repubblica democratica, fondata sul lavoro“.

La Costituzione del 1948 è andata ben oltre l’affermazione del principio adesso ricordato costruendo un quadro di tutele, nel tempo costruite dalla giurisprudenza, che oggi possono sembrare scontate ma che erano al tempo innovative.

Nel rapporto di lavoro subordinato vi è una posizione di squilibrio e il legislatore ne ha, per lo meno fino ad una certa fase storica, tenuto debitamente conto: il lavoratore viene individuato quale contraente debole del rapporto contrattuale e pertanto meritevole di una serie di garanzie.

Lo sforzo del legislatore è andato dunque nel senso di riequilibrate questo oggettivo squilibrio ponendo il lavoratore al centro di un sistema articolato di tutele che non si trovano in nessun’altro dei contratti a prestazione corrispettive.

Sicuri riferimenti di tale interpretazione sono L’Articolo 3 che affida alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, l’articolo 4 che riconosce a tutti i cittadini il “diritto al lavoro”, impegnando la Repubblica a promuovere le condizioni per renderlo effettivo, l’articolo 35 che estende la tutela del lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”, curando la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori e l’articolo 36 che garantisce al lavoratore una retribuzione “proporzionata  alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”

Il percorso di attuazione dei principi costituzionali, nella emanazione legislativa, è stato lungo e segnato da tappe fondamentali che hanno progressivamente rafforzato la posizione del lavoratore.

I diritti del lavoratore nel luogo di lavoro e la tutela del licenziamento   

La nozione del prestatore di lavoro, nella versione codicistica del 1942, definiva il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga a collaborare “alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” evidenziando la visione gerarchica del rapporto.

La Legge n. 300 del 1970, lo Statuto dei Lavoratori, ha invece trasformato il luogo di lavoro da mera pertinenza dell’imprenditore a “formazione sociale” in cui si svolge la personalità dell’individuo ed ha introdotto nel tessuto aziendale i diritti fondamentali della persona, quali la libertà di opinione, che consente ai lavoratori di manifestare liberamente il proprio pensiero nei luoghi di lavoro, senza distinzioni politiche, sindacali o religiose e il diritto di assemblea che permette ai lavoratori di riunirsi nell’unità produttiva per discutere di materie di interesse sindacale e del lavoro.

Analogo sforzo è stato prodotto dal legislatore e dalla giurisprudenza in merito al licenziamento, questo perché il recesso unilaterale, normalmente ammesso in tutti i contratti a tempo indeterminato, mette nelle condizioni il lavoratore di perdere la possibilità di condurre un’esistenza libera e dignitosa per se e per la sua famiglia.

Certamente la norma cardine, anche di grande valore simbolico, è stata l’art 18 dello Statuto dei Lavoratori che, nella sua formula originaria prevedeva la reintegra del lavoratore in tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo, nelle aziende sopra i 15 dipendenti, escludendo ogni discrezionalità per il Giudice.

Questo norma, che resisterà in vigore fino all’anno 2012 e che costituiva una tutela particolarmente forte per il lavoratore, tanto da essere definita la “tutela reale”, ne ha costituito in realtà la sua debolezza perchè era evidente la iniquità della completa equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un licenziamento ritorsivo o discriminatorio ad un licenziamento affetto da un mero vizio formale.

Il cambio di impostazione del diritto di lavoro

Il diritto del lavoro della crisi

Detta impostazione del diritto del lavoro è cambiata quanto meno dal 2010, in conseguenza dell’avvenuto mutamento del contesto economico e sociale e della globalizzazione che ha imposto dinamiche differenti al mercato produttivo e del lavoro.

La tutela del contraente debole, è stata gradualmente ridimensionata sul presupposto che troppe regole e troppi vincoli per il datore di lavoro lo avrebbero ad una minore disponibilità ad assumere e quindi avrebbero causato, a livello nazionale, una minore occupazione.

La Legge n. 183/2010, il “Collegato Lavoro“, è il provvedimento che ha dato luogo a questo cambiamento e, nonostante abbia modificato profondamente la materia del lavoro è passato inosservato agli occhi dell’opinione pubblica, a differenza del grande dibattito acceso dalle riforme che nel futuro lo seguiranno.

Il Collegato al lavoro del 2010 ha imposto per la prima volta stretti limiti di decadenza per l’impugnazione del licenziamento: il lavoratore deve impugnare il licenziamento per iscritto entro 60 giorni dalla sua ricezione e, successivamente, ha ulteriori 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale o richiedere il tentativo di conciliazione/arbitrato, pena la decadenza del diritto.

Ha previsto una indennità forfettaria nei contratti a termine per il caso di conversione, stabilendo un’indennità onnicomprensiva da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità e quindi limitando il risarcimento del danno effettivo.

Ha aperto alla possibilità per i contratti aziendali o territoriali di derogare alle disposizioni di legge e ai Contratti Collettivi Nazionali.

Dopo il Collegato al lavoro mi sembra importante ricordare la Riforma “Fornero” del 2012 che ha di fatto abolito l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, limitando la tutela della reintegrazione ai soli casi di licenziamento illegittimo e il successivo Jobs Act del 2015 che ha introdotto il “contratto a tutele crescenti” ed ha promosso una maggiore flessibilità nelle assunzioni, spingendo verso contratti a tempo determinato e forme di collaborazione meno garantite.

Il percorso per l’attuazione dei diritti dei lavoratori è un processo dinamico, che si adatta alle continue trasformazioni della società e dell’economia e la legislazione del lavoro è più delle altre, influenzata dagli assetti politici del nostro paese.

La Costituzione resta la bussola della legislazione e della giurisprudenza perché la tutela del lavoratore e del lavoro, in tutte le sue forme, rimanga un principio vivo e vitale, oggi come ottant’anni fa.

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.