Spetta all’INPS provare la sussistenza della prestazione di attività lavorativa abituale e prevalente.
Il Tribunale Civile di Cagliari – Sezione Lavoro – con la Sentenza n. 1352/2026 pubblicata il 24 luglio 2026, ha accolto l’opposizione avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti.
Contributi previdenziali della gestione commercianti: la vicenda.
L’amministratore e socio unico di una società a responsabilità limitata nonché titolare di una partita iva e già iscritto alla Gestione Separata INPS, ha ricevuto la notifica di un avviso di addebito per il mancato versamento dei contributi alla Gestione Commercianti per il periodo dal mese di marzo 2021 al mese di dicembre 2021.
Lo studio legale Dedoni, nell’interesse dell’amministratore, impugnava l’avviso di addebito mediante un atto di opposizione presso il Tribunale di Cagliari – Sez. Lavoro e contestava l’illegittimità dell’iscrizione automatica da parte dell’Istituto alla Gestione Commercianti e nel merito contestava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione.
Nel ricorso in opposizione veniva evidenziato che l’amministratore della società non lavorava all’interno della società della quale era amministratore.
L’INPS si costituiva in giudizio resistendo alle contestazioni svolte dall’opponente e chiedendo il rigetto dell’opposizione.
La decisione del Tribunale di Cagliari.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari ha ritenuto il ricorso in opposizione fondato e ha conseguentemente revocato l’avviso di addebito con condanna dell’Istituto al pagamento delle spese di lite.
In tema di riparto dell’onere della prova, il Giudice, richiamando l’art. 2697 c.c. ha posto in capo all’Ente l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere pur essendo convenuto in un giudizio di accertamento negativo.
Nel merito, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la doppia iscrizione, il Giudice ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione n. 1759/2021.
La Suprema Corte ha enucleato il principio di diritto secondo il quale, per valutare la legittimità dell’iscrizione alla gestione commercianti, il Giudice, deve accertare che, a norma dell’art. 1, comma 203 della L. 662/1996, il soggetto sia in possesso del requisito della partecipazione personale al lavoro d’impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
Per la Suprema Corte quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ma se esercita la sola attività di amministratore l’iscrizione è limitata alla gestione separata.
Il ruolo del Giudice è dunque quello di accertare se l’attività dell’amministratore è meramente gestoria oppure se partecipa con il proprio apporto lavorativo, in modo abituale e prevalente, al raggiungimento dello scopo sociale dell’azienda.
Secondo il Giudice, così come confermato dalla giurisprudenza prevalente, non è sufficiente ai fini della regolarità dell’iscrizione la sola qualifica di socio e/o di amministratore di una società.
Nel caso di specie, l’INPS, che come detto è gravata dall’onere probatorio, avrebbe dovuto dimostrare che nel periodo contributivo oggetto dell’avviso di addebito, l’amministratore svolgeva per la società di cui era Amministratore e socio Unico, attività lavorativa abituale e prevalente diversa da quella di rappresentanza della società.
L’INPS ha offerto solo prove documentali, presuntive di quel carattere abituale e prevalente dello svolgimento dell’attività commerciale da parte dell’amministratore e per questo ritenute dal Giudice insufficienti senza una prova concreta “(..) circa l’organizzazione aziendale e la divisione del lavoro all’interno delle stesse, per cui non è in alcun modo possibile valutare la tipologia di attività svolta dall’opponente onde qualificarla come commerciale o meramente amministrativa e, tanto meno, valutare se l’eventuale attività commerciale si sia svolta in modo abituale e prevalente anche rispetto a quella meramente amministrativa e di rappresentanza”.
Al contrario il Giudice ha valorizzato la prova testimoniale offerta dall’opponente da cui è emerso che l’impresa era strutturata mediante l’apporto lavorativo di diverse figure professionali impegnate nel raggiungimento dello scopo sociale, prova sostenuta anche mediante documentazione riguardante contratti professionali, fatture e liberatorie.
Il Giudice nell’accogliere l’opposizione ha così valutato il compendio probatorio “Dall’istruttoria non è emersa la prova della partecipazione personale al lavoro aziendale dell’opponente, indicando con tale locuzione lo svolgimento delle attività operative e materiali all’interno dell’impresa, legale all’oggetto sociale (produzione, vendita, gestione commerciale, ecc.), dovendosi aggiungere la abitualità (la collaborazione continuativa, non occasionale) e la prevalenza (un impegno principale rispetto ad altre attività) ma soltanto l’attività di amministratore con l’espletamento di funzioni gestionali e di rappresentanza, quali ad esempio: la stipula di contratti di consulenza e il controllo e indirizzo strategico”.
L’iter logico – interpretativo svolto dal Giudice è condivisibile e si inserisce nel solco giurisprudenziale ormai granitico, secondo il quale occorre la prova concreta, prova che deve essere fornita dall’INPS, delle mansioni effettivamente svolte dal socio e amministratore all’interno dell’azienda: solo l’esercizio abituale e prevalente comporta l’iscrizione alla gestione commercianti.
Gli Avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.
Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.
