La composizione negoziata.
Con il Decreto Legge 24 agosto 2021, n.118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in G.U. 23 ottobre 2021, n. 254, viene introdotta la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Una procedura con la quale l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
La composizione negoziata della crisi d’impresa: la politica di sostegno alle imprese
Gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno indotto il Governo ad implementare la politica di sostegno alle imprese prevedendo da una parte la proroga dell’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza al 31 dicembre 2023 e dall’altra, apprestando nuove misure per superare la crisi e/o l’insolvenza.
In tal senso si muove il Decreto Legge 24 agosto 2021, n.118, che istituisce la composizione negoziata della crisi di impresa, precisando che durante il corso delle trattative, che non possono durare più di centottanta giorni, salvo proroga per ulteriori centottanta giorni, l’imprenditore conserva sempre la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e può compiere pertanto tutti gli atti di impresa con la precisazione che gli atti, pagamenti e le garanzie da Lui posti in essere, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti, non sono soggetti alla revocatoria fallimentare.
Vengono previste delle importanti novità, tra le quali l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, l’ausilio di un esperto indipendente nella gestione della crisi, l’adozione di misure protettive e cautelari, la possibilità di rinegoziazione dei contratti e l’adozione di misure premiali.
La composizione negoziata: la piattaforma telematica nazionale
Il D.L.118/2021 prevede l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna CCIAA, in cui sarà disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che conterrà indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, e dove sarà possibile effettuare un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Sempre attraverso la piattaforma telematica nazionale si potrà procedere alla nomina dell’esperto indipendente mediante la compilazione di un modello contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.
La composizione negoziata: la gestione della crisi e l’ausilio dell’esperto indipendente
L’esperto indipendente, scelto da soggetti iscritti in appositi albi, deve essere in possesso di determinati requisiti di professionalità in modo di garantire all’imprenditore adeguato sostegno nella gestione della crisi e di poter suggerire i rimedi e le soluzioni idonee al superamento dello stato di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario.
L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente non essendo legato all’imprenditore o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento, da rapporti di natura personale o professionale.
La composizione negoziata: le misure protettive
Al fine di incentivare il ricorso alla Composizione negoziata, l’art.6 del D.L.118/21 prevede la possibilità di richiedere l’applicazione di misure protettive e cautelari.
L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.
È previsto il controllo giudiziale del Tribunale competente per la conferma delle misure protettive e cautelari richieste, all’esito del quale le misure possono essere confermate per una durata non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni.
Su istanza di istanza di parte e acquisito il parere dell’esperto al fine di assicurare il buon esito delle trattative, il termine può essere allungato per un periodo non superiore in ogni caso a duecentoquaranta giorni.
La composizione negoziata: la rinegoziazione dei contratti
Al fine di agevolare la conclusione delle trattative il D.L.118/21, da un lato, favorisce il ricorso al credito
attribuendo il diritto alla prededuzione ai sensi dell’art.111 L.F. ai finanziamenti percepiti dall’imprenditore da
terzi, dai soci, da società collegate o appartenenti allo stesso gruppo e la liberazione dai debiti in caso di
trasferimento dell’azienda o di uno o più rami della stessa.
Dall’altro lato prevede, un meccanismo attraverso il quale si può modificare il contenuto di contratti
particolarmente onerosi per l’imprenditore e difficilmente sostenibili in periodo di crisi.
In tal senso, l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad
esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente
onerosa per effetto della pandemia da SARS CoV-2 e, in mancanza di accordo, su domanda dell’imprenditore, è
previsto l’intervento del Tribunale competente per rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il
periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale.
La rinegoziazione dei contratti e l’applicazione delle misure protettive non si applica per i contratti di lavoro e
per i diritti di credito dei lavoratori, in ragione della particolare tutela privilegiata che il legislatore ha voluto
accordare.
La composizione negoziata: le misure premiali
Sono previsti, con decorrenza dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e fino alla conclusione delle composizioni negoziate, delle misure premiali con riduzione degli interessi al tasso legale sui debiti tributari, riduzione delle sanzioni tributarie e l’accesso a piani di rateizzazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.
Si ritiene che l’accesso alla Composizione negoziata, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, costituirà un
importante strumento di sostegno per l’imprenditore per evitare l’insorgenza della crisi o dell’insolvenza, purchè
detto strumento venga inteso come misura prodromica della crisi d’impresa il cui accesso non deve essere
richiesto in situazioni avanzate di crisi ormai irreversibili, per le quali il legislatore ha adottato altre misure.
Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.
Avv. Marcello Ibba mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it
Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.