Terzo Settore: dal 23 novembre 2021 un ulteriore tassello verso la completa attuazione della riforma del 2017

Il D.Lgs. n. 117/17 (Codice del Terzo Settore) ha provveduto al riordino e alla riforma del cosiddetto “Terzo Settore”, armonizzandone la disciplina in un unico testo normativo.

Il Terzo Settore e le attività di interesse generale

Con la locuzione “Terzo Settore” si fa riferimento al complesso degli enti privati (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società) costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Gli enti del Terzo Settore (ETS) hanno l’obbligo di esercitare una delle attività tassativamente indicate all’art. 5 del D.lgs. n. 117/2017, quali ad esempio interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento dell’ambiente, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formazione universitaria e post-universitaria, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

L’acquisto della qualifica di ente del Terzo Settore ed, eventualmente, della personalità giuridica, avviene con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), avendo quindi quest’ultima efficacia costitutiva. Oltre che nel RUNTS, gli enti del Terzo settore, che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese: ciò non vale per le imprese sociali, le quali assolvono tale obbligo con l’iscrizione unica nell’apposita sezione del registro delle imprese.

Terzo Settore: il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) diventa operativo dal 23 novembre 2021

Il Codice del Terzo Settore rimanda a tutta una serie di decreti ministeriali attuativi che tracciano le linee guida e i criteri applicativi in vari settori disciplinati dal Codice tra i quali il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 “Procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, modalità di deposito degli atti, regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro”.

Con decreto del Direttore Generale competente n. 561 del 26 ottobre 2021, è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine per l’operatività del RUNTS.

Terzo Settore: il processo automatico di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Dalla data del 23 novembre 2021 avrà inizio il procedimento di “trasmigrazione” di Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) dai precedenti registri di settore al RUNTS; l’iscrizione di questi enti nel nuovo Registro unico avverrà senza necessità di loro istanza e senza soluzione di continuità con la loro precedente iscrizione nei “vecchi” registri di settore. Tale procedimento interesserà esclusivamente le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale che risulteranno iscritte in quei registri al 22.11.2021 e per cui non siano in corso procedimenti di cancellazione (art. 31, comma 1, d.m. 106/2020, e art. unico, comma 1, decr. direttoriale n. 561/2021).

Per le Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale che presenteranno domanda di iscrizione nei “vecchi” registri di ODV ed APS prima del 22 novembre 2021 (incluso) e il cui procedimento di iscrizione non si sia concluso entro il 23 novembre, la trasmigrazione opererà successivamente alla conclusione del procedimento (art. 31, comma 2, d.m. 106/2020).

Dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile fare domanda di iscrizione nei registri di ODV e APS né all’anagrafe delle ONLUS.

Terzo Settore: le due fasi del processo di trasmigrazione dei dati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il procedimento di trasmigrazione che, come detto, avrà inizio il 23 novembre p.v. si articolerà in due fasi: la prima, che dovrà concludersi entro 90 giorni, ovvero entro la scadenza del 21 febbraio 2022, come specificamente indicato dal decreto direttoriale, riguarderà il trasferimento dei dati e degli atti dai vecchi registri di settore al RUNTS.

La seconda fase del procedimento di trasmigrazione avrà come termine iniziale quello di scadenza del trasferimento dei dati e degli atti, ovvero il 21 febbraio 2022 e potrà avere la durata massima di 180 giorni, entro i quali l’Ufficio del RUNTS competente sarà chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti nel RUNTS. Se l’Ufficio non si pronuncerà espressamente entro questa data, opererà il meccanismo del silenzio assenso. ll termine di 180 giorni di durata di tale seconda fase di verifica potrà tuttavia essere sospeso in tutti i casi previsti dal d.m. 106/2020, ovvero in presenza di informazioni incomplete o di motivi ostativi all’iscrizione nel RUNTS. In tal caso il procedimento potrà prolungarsi, salva in ogni caso una sua positiva definizione con l’iscrizione dell’ente nel RUNTS qualora le informazioni siano fornite o i motivi ostativi all’iscrizione vengano superati (ad esempio, modificando gli statuti o accettando di essere iscritti in una diversa sezione del RUNTS).

Dal 24 novembre 2021 sarà possibile formulare domanda d’iscrizione al RUNTS (art. 38, comma 1, d.m. 106/2020, art. unico, comma 6, decr. direttoriale n. 561/2021). La procedura d’iscrizione su domanda riguarda soltanto gli enti non coinvolti nel procedimento di trasmigrazione e gli enti che non siano iscritti nell’anagrafe delle ONLUS. Il 24 novembre 2021 sarà inoltre possibile la formulazione d’istanze di iscrizione da parte dei Notai ai sensi degli articoli 16 e ss., d.m. 106/2020.

Terzo Settore: alle ONLUS non si applica il meccanismo della trasmigrazione

Una procedura particolare, infine, regolata dall’art. 34, d.m. 106/2020, è stabilita per le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe al 22 novembre 2021, le quali non accederanno al RUNTS con il meccanismo della trasmigrazione, come tutti gli altri enti. Tale procedura prevede l’intervento nella fase iniziale dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà comunicare al RUNTS i dati degli enti iscritti all’Anagrafe secondo modalità specifiche concordate col Ministero del lavoro. Il decreto direttoriale rinvia ad una successiva comunicazione per l’individuazione di queste modalità (art. unico, comma 7, decr. direttoriale n. 561/2021). Sarà necessario dunque attendere questa comunicazione per conoscere il termine a partire dal quale le ONLUS potranno fare domanda di iscrizione al RUNTS.

Terzo Settore: la qualifica di Ente del Terzo Settore e l’acquisizione del Social Bonus

L’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore si acquisisce con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli Enti del Terzo Settore, in particola modo le agevolazioni di carattere fiscale ma anche il cosiddetto “social bonus” ovvero un credito d’imposta corrispondente al 65% o 50% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli Enti del Terzo Settore.

 

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni chiarimento.

    Avv. Alessio Scamonatti  mail: alessio.scamonatti@studiolegalededoni.it

    L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.