DURC Negativo: l’INPS non può richiedere la restituzione delle agevolazioni contributive già fruite prima dell’accertamento.

Con la sentenza n. 3636 del 9 settembre 2021 il Tribunale di Roma ha statuito che il DURC negativo impedisce alle aziende di fruire delle agevolazioni contributive ma non è legittimo il recupero degli sgravi contributivi fruiti prima dell’accertamento.

DURC negativo: la normativa di riferimento.

La legge n. 996 del 27 dicembre 2006 (L. Finanziaria 2007) ha introdotto a partire dall’1 luglio 2007, l’obbligo di attestazione della regolarità contributiva per la fruizione dei benefici normativi e contributivi connessi al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti.

In particolare l’art. 1 comma 1175 ha disposto che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale”.

Successivamente il D.L. n. 34 del 2014 convertito in L. n. 78 del 2014 con riferimento al DURC ha disciplinato le modalità di verifica, di rilascio e di diniego stabilendo all’art. 4 che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2”.

DURC negativo: il caso concreto preso in esame.

 Il Tribunale ha accolto l’opposizione presentata da un consorzio avverso gli avvisi di addebito mediante i quali INPS, a seguito della formazione di DURC negativo nel 2018, ha intimato la ripetizione di tutti i benefici normativi e contributivi concessi nei mesi da aprile 2016 e luglio 2018.

Il Tribunale di Roma tenendo conto del quadro normativo vigente si è interrogato sull’interpretazione più stringente del comma 1175 dell’art. 1 L. n. 996/2006 concludendo che tale norma deve essere letta nel senso che l’irregolarità contributiva da cui dipende l’emissione del DURC negativo ha come unica conseguenza l’impossibilità per l’azienda di continuare a fruire degli sgravi contributivi.

Secondo tale interpretazione che si pone a favore della tutela del contribuente, la legge sopra richiamata, impedisce solo per il futuro la fruizione degli sgravi contributivi che per le irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l’irregolarità venisse accertata.

Depone a favore di tale interpretazione anche il tenore letterale della norma che richiede, a una certa data, il possesso dell’attestazione della regolarità contributiva che costituisce il presupposto per la concessione del beneficio.

Anche l’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 fornisce delle indicazioni utili a confermare che è illegittimo richiedere gli sgravi fruiti prima dell’accertamento in quanto la norma in parola disciplina le modalità con cui il contribuente può sanare l’accertata irregolarità e solo in caso di mancata sanatoria consegue la comunicazione al soggetto interessato dell’irregolarità contributiva con l’indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Secondo le argomentazioni del Tribunale di Roma da ciò discende che “..Solo all’esito di tale procedimento, nell’ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l’INPS potrà, ai sensi dell’art. 1 comma 1175 della L. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece, disconoscere i benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del DURC ovvero all’attivazione di un procedimento come quello di cui all’art. 4 del DM citato”.

DURC negativo: la portata innovativa della Sentenza

L’interpretazione del Tribunale di Roma, perfettamente condivisibile, fornisce una chiave di lettura che consentirà alle imprese, sottoposte ad eventuali illegittime pretese creditorie da parte dell’ INPS, di difendersi sul piano della non retroattività del recupero degli sgravi contributivi già fruiti prima del DURC negativo con conseguente pronuncia di illegittimità della richiesta di restituzione dei benefici contributivi goduti prima del suddetto accertamento.

Ovviamente resta ferma la  impossibilità del godimento futuro degli sgravi fin dall’emissione del DURC negativo.

 

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

 

 

 

Avvocato Danila Furnari

mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.