“Il perdurare della Pandemia da Covid-19 ed il nuovo aumento dei casi di contagio, che in altri Paesi europei ha dato vita ad una “quarta ondata”, ha costretto il Governo ad elaborare nuove misure idonee a scongiurare nuove chiusure.
A tal fine, con il d.l. 26 novembre 2021, n. 172, ha introdotto nuove misure volte, da un lato, ad evitare una nuova paralisi dell’economia dovuta all’aumento dei contagi e, dall’altro, ad incentivare la popolazione a sottoporsi al Vaccino.
Significativa, in tal senso, la riduzione del periodo di validità del green pass ottenuto a seguito dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale (da 12 a 9 mesi di validità), nonché la ridotta utilizzabilità del green pass ottenuto a seguito dell’effettuazione del test antigenico.
Restano esenti dall’obbligo vaccinale tutti coloro che, a causa di patologie o a causa di particolari condizioni di fragilità, non possano sottoporsi ad esso per questioni sanitarie.
Inoltre, per poter dire di aver assolto l’obbligo vaccinale è necessario sottoporsi, a far data dal 15 dicembre 2021, a tre dosi di vaccino; l’ultima di queste, tuttavia, dev’essere eseguita non prima del decorso di cinque mesi dalla somministrazione della seconda dose.
L’introduzione di tali misure, inevitabilmente, si traduce in nuovi obblighi e nuove limitazioni che coinvolgono tanto la vita lavorativa che la vita sociale di tutti i cittadini.
È, quindi, di fondamentale importanza comprendere appieno il contenuto di queste novità, distinguendo tra le misure che riguardano il settore lavorativo e quelle riguardanti l’aspetto sociale della vita di ciascuno.
Super Green Pass: le novità per il lavoratori: l’introduzione di nuovi obblighi vaccinali.
Il primo aspetto degno di nota riguarda il rafforzamento dell’obbligo vaccinale quale condizione essenziale per lo svolgimento di alcune attività lavorative.
L’obbligo della vaccinazione già previsto per il personale sanitario, è stato esteso in via più generale a tutti gli operatori di interesse sanitario e a coloro che, pur non essendo personale prettamente sanitario, sono impiegati nel comparto della salute e, quindi, anche al personale amministrativo operante nel settore sanitario.
Il medesimo obbligo vaccinale, che, può dirsi assolto, a partire dal 15 dicembre 2021, nel caso di somministrazione delle tre dosi, è stato introdotto anche per le seguenti categorie di lavoratori:
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Docenti scolastici e personale amministrativo operante nel settore dell’istruzione;
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Personale del comparto della difesa; quindi, forze di polizia, compresa la polizia municipale e la polizia penitenziaria, nonché personale del soccorso pubblico.
I lavoratori operanti in questo settore, dunque, potranno svolgere la propria attività lavorativa solo a seguito dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale e non anche a seguito dell’effettuazione del test antigenico.
A tal fine, per garantire il rispetto delle prescrizioni normative, sono stati previsti dei particolari controlli che dovranno essere espletati da parte del personale dirigente.
Laddove a fronte del controllo del certificato vaccinale, un lavoratore dovesse esserne privo, avrà cinque giorni di tempo per produrre la documentazione che attesti l’avvenuto vaccino o l’esenzione dal relativo obbligo.
Qualora entro tale termine il lavoratore non potrà produrre la documentazione richiesta, sarà inoltrata una comunicazione scritta attraverso la quale si attesta l’inosservanza dell’obbligo di legge; a far data dal ricevimento di tale comunicazione, sarà immediata la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, senza tuttavia conseguenze di carattere disciplinare e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il personale dirigente, per far fronte all’assenza dei lavoratori non vaccinati, potrà fare ricorso alla sostituzione del personale con contratti a tempo determinato, che si risolvono di diritto nel momento stesso in cui i soggetti sostituiti riacquistino il diritto di rientrare sul posto di lavoro a seguito dell’effettuazione del vaccino.
Per ciò che attiene, invece, i lavoratori impiegati in altri settori lavorativi privati, invece, essi potranno accedere al luogo di lavoro secondo le precedenti disposizioni di legge e, quindi, laddove in possesso di vaccino o di test antigenico.
Super Green Pass: le novità nell’ambito della vita sociale.
Le novità di maggior rilievo introdotte dal Decreto Legge riguardano proprio l’ambito della socialità, coinvolto dall’introduzione di due distinti certificati verdi, il “modello base” ed il modello “rafforzato”.
La differenza tra le due certificazioni, introdotta dal Decreto, risiede nel fatto che il modello “rafforzato” è riservato a coloro che abbiano completato il ciclo vaccinale o siano guariti dal virus o, ancora, per ragioni di età o di salute siano esenti dall’obbligo vaccinale.
In relazione ai possessori del Green Pass modello “base”, il Decreto Legge n. 172, modificando le regole fino ad ora vigenti per le zone bianche, individua un maggior numero di attività che potranno essere fruite solo qualora si sia in possesso del “Super Green Pass“.
Infatti, a partire dal 6 dicembre 2021, anche in zona bianca sarà necessario il certificato anche per poter accedere alle strutture ricettive quali alberghi, agli spogliatoi per l’attività sportiva, per utilizzare i mezzi di trasporto e gli impianti sciistici.
Altre attività, invece, a partire dalla medesima data e fino al 15 gennaio 2022, salvo proroghe, diventeranno fruibili per i soli possessori del certificato verde modello “rafforzato”; in particolare, sarà necessario per accedere al cinema, ai teatri, agli stadi e ai palazzetti dello sport, ai bar e ai ristoranti al chiuso, alle feste anche private, alle discoteche e alle cerimonie pubbliche.
Pertanto, anche in zona bianca, coloro che non siano in possesso del green pass di fatto potranno svolgere solo le attività essenziali, quali recarsi a fare la spesa, pranzare e cenare solo all’aperto, nonché praticare sport esclusivamente all’aperto, ma non potranno recarsi al lavoro né utilizzare i mezzi pubblici.
Non vi saranno particolari ed ulteriori limitazioni nel caso di passaggio di un territorio in zona gialla o arancione, salvo per ciò che attiene all’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto e salvo che per l’estensione del green pass modello rafforzato ad ulteriori attività, quali utilizzo di impianti sciistici o la partecipazione a fiere e convegni (fruibili, in zona bianca e gialla, anche da coloro in possesso del certificato “base”).
Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi di e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.
Dott. Andrea Matta mail: andrea.matta@studiolegalededoni.it