La cessione del credito non esime il debitore dalla prova dell’effettivo pagamento in favore del cessionario, in quanto, in assenza di espressa previsione, la cessione si considera pro solvendo e la liberazione del debitore ceduto avverrà solo con il soddisfacimento del credito acquistato dal cessionario.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nuoro con la recente Sentenza n.6149/2022, pubblicata in data 12 dicembre 2022, che ha riconosciuto in favore dell’appaltatore il saldo del corrispettivo d’appalto laddove il committente, che si è limitato a sostenere che le somme a titolo di corrispettivo erano state oggetto di cessione a favore di terzi, non è stato in grado di offrire la prova del pagamento in favore dei cessionari del credito.
Condanna del committente: inopponibilità della cessione di credito in assenza della prova del pagamento.
Il caso concreto
Lo Studio ha richiesto al Tribunale di Nuoro nell’interesse di una società di capitali sottoposta a Fallimento, costituita nelle forme di una S.r.l., l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo del corrispettivo relativo a un contratto d’appalto, regolarmente eseguito e non oggetto di alcuna contestazione.
Il Tribunale di Nuoro emetteva in favore del Fallimento il decreto ingiuntivo n.334/2019 per l’importo complessivo di €.2.413.016,53, notificato nei termini di legge ed oggetto di opposizione.
Nel giudizio di opposizione, la committente, oltre ad aver sollevato una serie di questioni preliminari, nel merito ha eccepito che la società Fallita ha ceduto il proprio credito in favore di terzi per cui, non essendo più nella titolarità del credito, ha eccepito la inesistenza del credito e/o il difetto di legittimazione attiva per carenza della titolarità del rapporto.
Parte opponente ha richiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di qualsiasi pretesa creditizia nei propri confronti.
Condanna del committente: inopponibilità della cessione di credito in assenza della prova del pagamento.
La posizione assunta dallo Studio
Lo Studio nell’interesse del Fallimento opposto ha contestato le asserite cessioni di credito in quanto dalla documentazione rinvenuta nelle carte del Fallimento, non vi era alcuna prova che la committente, in forza delle asserite cessioni di credito, avesse provveduto effettivamente al pagamento in favore dei terzi cessionari.
È stata contestata l’efficacia liberatoria della cessione del credito nei confronti della società Fallita in quanto in mancanza della prova del pagamento, il debitore ceduto rimane sempre obbligato nei confronti del creditore cedente, salvo che la cessione del credito sia stata effettuata con efficacia pro soluto e con immediata liberazione del debitore.
Nel caso concreto, non vi era alcuna prova che le asserite cessioni fossero state effettuate con efficacia pro soluto, per cui la cessione non libera il debitore ceduto dai propri obblighi nei confronti del creditore cedente.
Condanna del committente: inopponibilità della cessione di credito in assenza della prova del pagamento.
La decisione del Giudice del Tribunale di Nuoro.
Il Giudice del Tribunale di Nuoro, in esito alla controversia tra le parti, ha ritenuto di aderire alla ricostruzioni giuridica dello Studio e confermare il principio per cui «… quand’anche l’opponente avesse dimostrato la stipulazione di detta cessione, non è stata fornita alcuna prova documentale attestante l’avvenuto pagamento all’istituto di credito, considerato che, in assenza di espressa previsione, la cessione del credito si considera pro solvendo e pertanto, non libera il cedente fino al soddisfacimento del credito acquistato dal cessionario;».
In caso di cessione del credito, il debitore ceduto se vuole liberarsi dall’obbligazione nei confronti del creditore cedente, è tenuto a dimostrare non soltanto l’esistenza della cessione del credito ma anche di aver provveduto al pagamento in favore del terzo cessionario.
Il Tribunale di Nuoro, pertanto, con la citata Sentenza n.619/2022 del 12.12.2022, all’esito dell’accertamento giudiziale, condannava la società committente al pagamento in favore del Fallimento della somma capitale di € 1.273.097,40, oltre interessi dalla decisione al saldo e al pagamento delle spese processuali.
Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.
Avv. Marcello Ibba mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it
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