Tornano i Voucher o “Buoni Lavoro”

La storia di una normativa travagliata

La Legge di Bilancio 2023, nella bozza in corso d’approvazione, prevede la reintroduzione dei voucher per il lavoro occasionale e stagionale.

I voucher, noti anche come “buoni lavoro” sono stati introdotti dalla Legge n. 30/2003, c.d. Riforma Biagi, con l’obiettivo dichiarato di disciplinare quei rapporti occupazionali caratterizzati da una natura prettamente occasionale o saltuaria, dunque difficilmente riconducibili all’interno delle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o autonomo.       

I voucher o “buoni lavoro”

Si tratta di attività lavorative, episodiche o occasionali, quali, per esempio, i lavori di giardinaggio, le lezioni di insegnamento private, o gli impieghi saltuari svolti nel settore agricolo e in quello turistico. A beneficiare di questa forma contrattuale avrebbero dovuto essere i soggetti più o meno marginali del mercato del lavoro, come studenti, casalinghe, pensionati e disabili, che avrebbero usufruito, in questo modo, di una forma di regolamentazione occupazionale per un massimo di 30 giorni all’anno, e con un tetto limite di €.3000,00, nell’anno solare, per ciascun prestatore.

Il valore dei buoni lavoro corrispondeva a €. 7,50 di cui €. 5,80 destinati direttamente al lavoratore, €.1,00 alla contribuzione Inps, e €. 00,50 e €. 00,20 da girare, rispettivamente, all’Inail e alla società concessionaria, la quale avrebbe registrato i dati del datore e del lavoratore, versato i contributi Inps e Inail e trattenuto a titolo rimborso spese il 5del valore del buono.

Lo schema della Legge n. 30/2003, è rimasto, in realtà, inapplicato perlomeno fino al 2008, quando il sistema dei buoni è diventato operativo dapprima tramite il decreto ministeriale del 12 marzo 2008, e successivamente con la Legge n. 33/2009.

Tali interventi hanno comportato sia l’aumento del valoro del buono lavoro a €.10,00, sia l’innalzamento del tetto massimo ad €.5.000,00, senza la previsione di vincoli temporali e imposizioni fiscali.

Le ulteriori modifiche, nel 2009, hanno riguardato i settori e le attività destinatarie della normativa sui voucher, con un notevole ampliamento rispetto alla platea originariamente contemplata, destinata ad espandersi ulteriormente negli anni successivi.

Solo nell’anno 2012, con l’approvazione della c.d. Riforma Fornero e della Legge n. 134 del 2012, si è giunti ad una “liberalizzazione” del sistema dei vouchers, con l’obiettivo di semplificare la disciplina, ma anche di contrastare le pratiche elusive di obblighi contributivi e fiscali.

Vengono, di fatto, aboliti i limiti soggettivi e oggettivi, con la conseguenza che chiunque poteva prestare lavoro occasionale o accessorio nei confronti di qualsiasi committente e in tutti i settori produttivi.

Vengono introdotti nuovi limiti quantitativi: fermo restando il limite di €. 5.000,00 per ogni prestatore di lavoro e con riferimento alla totalità dei committenti (non più, quindi, ciascun committente), nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti le prestazioni non avrebbero potuto superare il compenso annuo di €.2000,00.

Tale limite del compenso, originariamente riferito all’anno solare, verrà, con il D.lgs. 81/2015 cd. Jobs Act, nuovamente innalzato ad €.7.000,00.

Intanto, l’eliminazione del riferimento alla “natura meramente occasionale” della prestazione, e di conseguenza la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio, retribuito con i buoni lavoro, per qualsiasi tipo di attività, escluso l’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, aveva determinato una vera e propria esplosione nell’utilizzo dei voucher, destinati inevitabilmente ad abusi.

Se nel 2008, quando fu venduto il primo mezzo milione di voucher, l’uso dei buoni lavoro come forma di pagamento “atipico” è stato molto ridotto, dai dati INPS del rapporto annuale 2015, è emerso che nel 2011 sono stati utilizzati circa 15.000.000 buoni lavoro.

Da questo periodo in poi si è assistito ad un crescendo, sino ad arrivare al 2016 con circa 130 milioni di voucher venduti, buona parte dei quali riconducibili a settori lavorativi diversi rispetto a quelli originariamente riferiti a tale strumento.

L’incremento nell’utilizzo dei buoni lavoro è stato così significativo da dare vita ad una campagna mediatica fortemente critica, fondata, in particolare, sulla preoccupazione che il sistema dei voucher, così come modificato, da un lato creasse, anziché eliminare, il lavoro nero; dall’altro, incentivasse la crescente precarizzazione del mondo del lavoro in Italia, divenendo, secondo i detrattori, una forma di sfruttamento che si aggiungeva alla già precaria situazione occupazionale giovanile del Paese.

Già nel 2015, l’allora presidente dell’Inps, Tito Boeri, aveva avvertito del «rischio che i voucher diventino la nuova frontiera del precariato». 

L’eliminazione dei voucher ad opera del D.L. n. 25/2017 

Davanti alle crescenti critiche, mosse soprattutto dalla CGIL, che aveva raccolto più di tre milioni di firme per indire un referendum abrogativo della disciplina dei buoni lavoro, il legislatore, con il D.lgs. 185/2016, introduceva il cosiddetto strumento di “tracciabilità”, con l’obiettivo di monitorare e verificare il corretto utilizzo dei voucher da parte dei committenti.

Ed effettivamente, l’introduzione del meccanismo volto a rendere tracciabile l’utilizzo del lavoro occasionale, ha avuto come effetto la riduzione del numero dei buoni lavoro venduti mensilmente.

Quando finalmente il sistema di tracciabilità aveva messo l’utilizzo dei buoni lavoro al riparo dagli abusi, la loro abolizione, ad opera del Decreto Legge n.25/2017, ha creato un grande vuoto normativo che il Legislatore ha cercato di colmare con la Legge n. 96/2017, di conversione della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017).

Tale intervento ad hoc reintroduceva per vie traverse i voucher, seppur con una normativa formulata in senso molto più limitativo della versione precedente, e il nuovo strumento di lavoro occasionale viene denominato PrestO.

A dispetto della precedente normativa, che non operava distinzioni in tal senso, la Legge n.96/2017 ha disposto l’esistenza di due diversi strumenti, a seconda della natura (professionale o meno) del committente: il Libretto Famiglia, per i soggetti  non professionali e il Contratto di prestazione occasionale, per le piccole imprese e i professionisti.

In generale, il ricorso al nuovo strumento dei PrestO, sia per le imprese che per le famiglie, si è rivelato veramente esiguo soprattutto se confrontato con la diffusione di cui aveva goduto la versione precedente.

Tanto che, già nel 2018, si era ritornati a parlare dell’opportunità di reintrodurre i voucher nella loro precedente formulazione, più snella e semplificata.

Reintroduzione dei Voucher per il lavoro occasionale e accessorio: le novità della legge di bilancio 2023 

Con la legge di Bilancio 2023 ritorna lo strumento conosciuto come voucher lavoro, ma è doveroso precisare che non si tratterà di un ripristino tout court della vecchia disciplina del lavoro accessorio nella sua formulazione antecedente all’abrogazione.

L’obiettivo dichiarato del Governo è quello di introdurre uno strumento utile per regolarizzare il lavoro stagionale e quello occasionale, favorendo, al contempo, la possibilità di incrementare l’occupazione stagionale.

Il tutto da accompagnare, però, a controlli molto rigidi per evitare storture.

Infatti, il meccanismo di pagamento e le regole di utilizzo del contratto dovrebbero rimanere inalterati: resterebbe, dunque, immutato il sistema telematico Inps per gestire e retribuire le prestazioni saltuarie, nonché il nonché il sistema di tutele e diritti del lavoratore retribuito con il meccanismo dei buoni lavoro.

La prima rilevante novità attiene alla platea delle attività lavorative in cui sarà possibile utilizzare i voucher: si tratta, esclusivamente, del settore dell’agricoltura, dell’industria alberghiera e delle strutture ricettive operanti nel settore turistico, il c.d. comparto HO.RE.CA., il settore dei servizi alla persona e, infine, il lavoro domestico.

Nel testo non si fa, invece, menzione dei settori esclusi in cui, quindi, al momento rimane vietato l’uso dei voucher lavoro: edilizia e affini, appalti di opere o servizi.

Con particolare riferimento alle attività agricole di carattere stagionale, occorre precisare che in tale settore il lavoro occasionale potrà essere svolto da tutti, indipendentemente dall’età e dalla condizione soggettiva, per un periodo non superiore a 45 giorni nell’anno solare.

Il compenso giornaliero pattuito dalle parti non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione giornaliera sia inferiore.

La norma precisa, infatti, che fatta salva la retribuzione oraria prevista dal CCNL dei lavoratori agricoli (come già previsto dalle disposizioni del Decreto Legge 50/2017), «per ogni giornata lavorativa verranno corrisposti al lavoratore almeno tre buoni lavoro».

Quanto al tetto ai compensi, la Manovra del 2023 innalza da €. 5.000,00 ad €. 10.000,00 la somma massima che ciascun committente potrà pagare in riferimento alla totalità dei prestatori occasionali di cui si avvale in un anno civile.

Invariato, invece, il limite di €. 2.500,00 per il compenso che ciascun lavoratore potrà ricevere dal medesimo utilizzatore.

Un’ulteriore novità riguarda il limite della dimensione dell’impresa che potrà avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2023, del meccanismo dei voucher: il numero massimo dei dipendenti del committente viene portato da 5 a 10, mentre non ci sarà alcun limite per gli alberghi e per le strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

I voucher manterranno un importo prestabilito, di €.10,00 lordi: una parte corrispondente ad €.7,50 è destinata al lavoratore a titolo di retribuzione, mentre la restante somma verrà versata a titolo contributivo.

Come in passato, infatti, i voucher lavoro garantiranno una copertura previdenziale INPS e una copertura assicurativa presso l’INAIL, che sarà valida nei limiti dei €. 10.000,00 lordi per prestatore.

In ogni caso, qualora nella fase emendativa non venissero apportate modifiche alla precedente disciplina sotto tale profilo, i voucher, come in passato, non daranno diritto a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione o assegni familiari.

Rimangono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Dott.ssa Ester Pillisio

mail: ester.pillisio@studiolegalededoni.it

Dopo aver conseguito la maturità classica, nel settembre 2022 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari riportando la votazione di 110/110 e lode, con una tesi in diritto del
lavoro dal titolo “L’indebito retributivo nel pubblico impiego privatizzato”.

Nel corso degli studi ha approfondito le proprie conoscenze, in particolare, in materia di diritto del lavoro, pubblico e privato, e
in materia di previdenza sociale. Da novembre 2022 collabora con lo Studio Legale Dedoni, dove svolge la pratica forense.