I tirocini formativi e di orientamento sono stati introdotti dalla Legge 196/97 (cd. Legge Treu) e l’art. 18 ha inquadrato l’istituto come un momento di alternanza tra studio e lavoro e come strumento per agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro, delineando le norme per la promozione dell’occupazione.
Con il Decreto Ministeriale n. 142 /98 sono state le norme di attuazione dei principi e dei criteri fissati dall’art. 18 della Legge Treu unitamente alle modalità operative e dunque modelli di convenzione di tirocinio, durata, obblighi e procedure da seguire.
Questa è la normativa che disciplina i tirocini curriculari mentre i tirocini extracurriculari, svolti fuori dal percorso studio /lavoro e che godono di una disciplina affidata in via esclusiva alle Regioni. Successivamente la Legge Fornero del 28 giugno 2012 ha tracciato i principi fondamentali dell’istituto dei tirocini extracurriculari rimandando al Governo e alle Regioni mediante accordo, in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, la definizione di linee guida condivise volte a disciplinare l’istituto del tirocinio extracurriculare.Le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento che si sono succedute sono state quelle del 24 gennaio 2013 e quelle del 25 maggio 2017, quest’ultime hanno aggiornato e sostituito le prime.Con la Legge 30 dicembre 2021 n. 234, Legge di Bilancio 2022, è stato disposto ai commi dal 720 al 726, un riassetto della disciplina dei tirocini extracurriculari e l’abrogazione dei commi 34, 35, 36 dell’art. 1 della Legge Fornero relativi alla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, con conseguente necessità di nuove Linee Guida per riorganizzare l’assetto normativo dei tirocini extracurriculari.
Tirocini Extracurriculari. Le linee guida tracciate nelle Legge di bilancio 2022 e il mancato accordo tra Stato e Regioni entro il termine del 30 giugno 2022.
La Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha imposto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di definire, entro il 30 giugno 2022, delle nuove linee-guida in materia di tirocini, fornendo, altresì, una serie di princìpi che dovranno essere recepiti nell’accordo e che poi dovranno essere richiamati dalle normative regionali, per un’applicazione corretta della normativa da parte dei soggetti ospitanti.
Ai sensi del comma 721 della Legge di Bilancio, i criteri alla base delle nuove linee guida nell’ambito dell’Accordo Stato/Regioni saranno i seguenti:
- revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
- definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definizione di forme e modalità di contingentamentoper vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
L’accordo Stato / Regioni che riguarderà esclusivamente i tirocini extra-curriculari, quindi svolti al di fuori di un percorso formativo di alternanza studio/lavoro, non è ancora stato raggiunto con conseguente incertezza circa la normativa applicabile.
Tirocini Extracurriculari. Le linee guida tracciate nelle Legge di bilancio 2022.
Quale normativa applicare in mancanza dell’accordo tra Stato e Regioni.
La predisposizione delle Linee Guida attraverso l’accordo Stato / Regioni assume un ruolo fondamentale nella disciplina della materia dei tirocini extracurriculari per delineare un quadro omogeneo partendo dai criteri fissati dalla Legge di Bilancio del 2022.
La questione si pone in termini critici perché in assenza delle Linee Guida, che ad oggi non sono state emanate, la materia dei tirocini extracurriculari rimane priva di disciplina.
Considerata l’esigenza di utilizzare lo strumento dei tirocini extracurriculari per l’anno 2023 si ritiene, pur con le dovute cautele in ragione della complessità della materia al momento sfornita di una compiuta regolamentazione, che la disciplina applicabile continui ad essere quella vigente per ciascuna Regione.
Sul punto una nota di marzo 2022 dell’Ispettorato del Lavoro (n. 530 del 21 marzo 2022) in riferimento alla disciplina intertemporale, specifica che “ad oggi e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi del citato comma 721, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali” pertanto è a tutt’oggi possibile avviare tirocini seguendo la normativa attualmente in vigore.
Tirocini Extracurriculari. Le linee guida tracciate nelle Legge di bilancio 2022 e il mancato raggiungimento dell’accordo tra Stato e Regioni.
Le sanzioni immediatamente applicabili.
La legge di Bilancio ha previsto alcune disposizioni immediatamente attuative e quindi vigenti dal 1° gennaio 2022.
Nell’ambito dei tirocini extra-curriculari:
– sanzionabilità in caso di mancata erogazione dell’indennità di partecipazione;
– sanzionabilità in caso di ricorso fraudolento al tirocinio;
– comunicazione al Centro per l’impiego;
– obblighi di sicurezza.
In merito a queste disposizioni è intervenuto l’Ispettorato nazionale del lavoro il quale, con la nota n. 1451/2022, ha fornito le prime indicazioni operative sulla sorte di quei tirocini extracurriculari iniziati e/o proseguiti a cavallo con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Secondo l’Ispettorato nell’ipotesi di tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della L. n. 234/2021 è applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723 della medesima legge, ove il tirocinio risulti svolto in modo fraudolento.
Inoltre il reato contemplato nel comma 723, configurandosi solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarà commisurato dalla relativa sanzione per le singole giornate che decorrono dal 1° gennaio 2022 cioè dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.
Avvocato Danila Furnari
mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it
Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.