CCNL Autoferrotranvieri. Guida effettiva e progressione stipendiale

Il Tribunale di Cagliari fa chiarezza

Con la recente Sentenza n. 1154/2022, il Tribunale di Cagliari, sezione Lavoro si è pronunciato sull’istituto della progressione stipendiale dei dipendenti delle aziende operanti nel settore del trasporto di persone in relazione al decorso del tempo nell’esecuzione della mansione di conducente dei mezzi di trasporto.

La vicenda riguardava un lavoratore che aveva disimpegnato le mansioni di conducente per altri datori di lavoro precedenti a quello di ultima assunzione e, pertanto, sulla base di una lettura che poi si è rivelata errata delle norme del CCNL Autoferrotranvieri, adiva il Tribunale affinchè riconoscesse detto periodo di guida effettiva ai fini della progressione stipendiale con condanna della società, assistita dallo Studio Legale Dedoni, al pagamento delle predette differenze retributive.

CCNL Autoferrotranvieri. Guida effettiva e progressione stipendiale: cosa prevede il CCNL Autoferrotranvieri

L’art. 2 del CCNL Autoferrotranvieri, così come integrato e modificato dall’art. 2 dell’Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 e dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale del 18 novembre 2004, prevede che: “…11) Nei casi in cui l’attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa è acquisita aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute nel punto C del presente articolo. Sarà computata l’anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti dall’art. 18 c. 2, lett. e), legge 422/1997 e dall’art. 2112 c.c., come novellato dall’art. 47, terzo comma legge n. 482/1990. L’effettivo svolgimento, all’atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale è condizione necessaria per l’attribuzione del parametro superiore…. C. 2/1 Determinazione del periodo di guida effettiva: Il periodo di guida effettiva aziendale sarà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi. L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche: operatore di esercizio..Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di: a) servizio militare di leva; b) aspettativa per motivi privati; c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi; d) assenza per detenzioni; e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di guida nonché per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi. Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata) le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli e i permessi sindacali. Non sono altresì detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo alla guida, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio. Le anzianità maturate di cui al comma 2 maturate durante i contratti part time sono computate in misura proporzionale all’orario concordato. Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero. Le anzianità maturate durante i contatti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2 sono computate per intero”;

Dal tenore letterale della disposizione collettiva, emerge pacificamente che, ai fini dell’individuazione della guida effettiva, ciò che rileva è unicamente il periodo di guida svolto nell’ambito e alle dipendenze della medesima azienda senza che rilevino le attività lavorative alle dipendenze di soggetti diversi.

La norma pone un criterio generale, tanto è vero che individua le eccezioni a tale regola generale, ovvero il caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. e il subentro di nuovo gestore del servizio che abbia acquisito i beni essenziali per l’effettuazione del servizio e del personale dipendente provenienti dal precedente gestore ex art. 18 c. 2, lett. e) d.lgs. n. 422/1997.

E’ dunque soltanto in tale ipotesi, che nella vicenda decisa dal Tribunale, trova riconoscimento la guida effettiva disimpegnata presso altre aziende: la ratio della norma è evidente, posto che, di fatto, il rapporto di lavoro non conosce alcuna interruzione ma prosegue con il soggetto che, di fatto, acquisisce l’azienda, di cui il dipendente già faceva parte.

La soluzione adottata dal Tribunale: la nozione di stratta interpretazione delle norme del contratto collettivo in materia di progressione economica e di carriera.

Il Tribunale di Cagliari, aderendo all’interpretazione della norma sostenuta dallo Studio Legale Dedoni, ha affermato che “nel caso di specie, la convenuta ha ben evidenziato che nel rapporto di lavoro disciplinato dal diritto privato, almeno di regola, la carriera del dipendente si svolge nell’ambito del singolo rapporto di lavoro alle dipendenze del singolo datore, senza che rilevino le mansioni pregresse svolte dal medesimo lavoratore presso soggetti terzi. Il diritto ad una determinata qualifica opera soltanto nell’ambito di un determinato rapporto di lavoro, non essendo uno status soggettivo del lavoratore. Nel caso di specie la contrattazione collettiva nazionale si è attenuata a tali principi”.

Continua il Tribunale precisando che “le pronunce precedenti della Suprema Corte che in più occasioni si sono occupate dell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi nazionali degli autoferrotranvieri che riconoscono un superiore inquadramento al compimento di un determinato periodo di tempo di guida effettiva, avallando l’interpretazione per cui dette previsioni non possono che essere riferite allo svolgimento della prestazione presso il medesimo datore e ciò per impossibilità obiettiva della sua applicazione ad altra impresa datrice di lavoro, stante la minuziosa disciplina di dettaglio relativa alle modalità di calcolo di tale periodo, contenuta in apposita tabella allegata”.

Il Tribunale ha così precisato che soltanto un’espressa deroga contenuta nel contratto individuale di lavoro o un accordo sindacale di secondo livello avrebbe consentito di accogliere l’interpretazione del lavoratore ricorrente ma “nel caso di specie, nel contratto individuale di assunzione non si rinviene alcuna clausola specifica e chiara, avente come oggetto la conservazione dell’anzianità pregressa” del lavoratore presso aziende terze”.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per analizzare ogni problematica inerente la gestione dei rapporti di lavoro e, in particolare, le problematiche, come quella analizzata nella Sentenza qui commentata, in ordine alla progressioni economiche e di carriera nel settore privato e nel settore pubblico.

Avv. Ivano Veroni  mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e nel Diritto Civile, con particolare attenzione alla materia condominiale.