L’assenza dal lavoro per permesso ex L.104/92 Quando il lavoratore può essere licenziato per giusta causa?

L’assenza da lavoro per permesso Legge 104 è stata affrontata nuovamente dalla Cassazione, con l’Ordinanza n. 23432/2020. In particolare è stata analizzata la loro compatibilità con lo svolgimento di attività diverse da quelle direttamente riconducibili all’assistenza del disabile grave.

Permessi Legge 104: cosa prevede la legge

Come noto, in merito all’assistenza ai disabili, in forza dell’art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992, il lavoratore dipendente che assiste un disabile in situazione di gravità, ha il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito.

Per beneficiare di questo permesso, però, è necessario che vi sia, tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile, una relazione diretta anche se l’assistenza al disabile può essere prestata con diverse modalità.

Assenza dal lavoro per permesso legge 104: quali attività possono essere svolte

La Cassazione ha già precisato che sono ricomprese dalla Legge 104 tutte quelle attività con le quali si presta al disabile un’assistenza in “senso stretto“, come le attività di tipo sanitario o di sostegno, ma anche un’assistenza in “senso lato” come, per esempio, lo svolgimento di incombenze di tipo amministrativo, di pratiche burocratiche o di pratiche di altro genere.

Tuttavia, la Corte evidenzia anche che tali attività, di qualunque tipo esse siano, devono sempre svolgersi nell’interesse del familiare che si assiste .

Assenza da lavoro per permesso legge 104: quando non è valida

Il dato testuale della legge 104 esclude che i giorni di assenza da lavoro per assistere il disabile in situazione di gravità possano utilizzarsi con finalità di riposo ovvero in funzione meramente compensativa delle energie profuse nella attività di assistenza.

Nel caso affrontato dalla Cassazione prima richiamato, alla lavoratrice, venivano concessi, in forza della Legge 104, tre giorni consecutivi di assenza dal lavoro per permesso legge 104 utilizzati, in parte, per partecipare ad un corso di formazione/informazione sulla malattia cui era affetto l’assistito che era suo padre.

Il datore di lavoro aveva proceduto al licenziamento lamentando, da un lato, che mancava la relazione diretta con l’attività di assistenza e, dall’altro che la lavoratrice aveva utilizzato i permessi per riposarsi, per partecipare ad un corso di formazione ovvero per soddisfare delle proprie esigenze personali che non avevano rapporto con l’attività di assistenza.

In primo grado era stato confermato il licenziamento per giusta causa, in appello invece la sentenza era stata riformata e il licenziamento dichiarato illegittimo.

La Corte nel caso concreto ha sottolineato come la lavoratrice, nonostante la partecipazione al corso di formazione, avesse comunque utilizzato un “numero di ore ben oltre quelle del suo orario di lavoro” per assistere il padre disabile.

Respingeva il ricorso, dal momento che non era stato “provato che la lavoratrice avesse utilizzato i permessi per svolgere solo o prevalentemente attività nel proprio interesse”.

I permessi legge 104 sono utilizzabili solo per assistenza diretta del disabile

La Corte, ribadendo quanto già affermato in passato in un’altra ordinanza, ricorda però che per usufruire del “permesso mensile retribuito, coperto da contribuzioni figurative, è necessario che l’assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile” (Cass. Ord.n.23891 del 2018),

In caso contrario, infatti, il comportamento del lavoratore violerebbe il principio di “buona fede” e “correttezza”, integrando un vero e proprio “abuso del diritto” che priverebbe, senza giustificazione alcuna, il datore di lavoro della prestazione lavorativa.

Oltretutto, sottolinea ancora la Cassazione, mancando l’interesse del disabile verrebbe danneggiato anche l’Ente previdenziale, dato che, essendovi “uno sviamento dell’intervento assistenziale”, il lavoratore andrebbe a percepire dall’Ente un trattamento economico senza averne i requisiti.

In definitiva, il lavoratore non può usufruire dei permessi per soddisfare esigenze di tipo personale come riposarsi o andare a fare la spesa per la propria famiglia, dal momento che tali permessi devono essere finalizzati al compimento di attività dirette, solo o prevalentemente, all’interesse dell’assistito.

Lo Studio Legale Dedoni specializzato nel diritto del lavoro, resta a disposizione per la consulenza e la gestione dei casi concreti inerenti l’utilizzo dei giorni di permesso legge 104 per l’assisitenza di un disabile grave sia per la tutela dei datori di lavoro che dei lavoratori dipendenti.

Avv. Jonatan Vacca

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.