Associazioni no profit e Cooperative sociali.

Fondi per Associazioni no profit e Cooperative sociali: stanziati 70 milioni per il terzo settore

Il Governo ha preso in debito conto le istanze degli operatori del Terzo settore prevedendo una misura di sostegno finanziario con la costituzione di un Fondo straordinario per gli enti regolarmente iscritti nei registri nazionali, regionali e/o provinciali.

I soggetti che operano nel Terzo Settore inizialmente erano stati esclusi dagli indennizzi del primo Decreto ristori (D.L. 137/2020) per la chiusura o limitazione dell’attività derivante dall’adozione delle misure di contenimento per far fronte alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e ciò nonostante la situazione di emergenza sanitaria abbia e continui ad avere riflessi economici negativi anche nei loro confronti.

Fondi per Associazioni no profit e Cooperative sociali: chi ne ha diritto

Il Terzo settore comprende una realtà molto vasta in cui vi rientrano tutti quegli enti che perseguono finalità solidaristiche o sociali senza scopo di lucro, tra cui, a titolo esemplificativo, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’articolo 15 del Decreto legislativo n.149 del 9 novembre 2020, c.d. “Decreto ristori bis”, prevede l’istituzione di un Fondo straordinario di 70 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come avere accesso ai fondi

Le norme di attuazione e di accesso al Fondo saranno determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emesso di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze nella quale saranno stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

Non vengono indicati nel “Decreto ristori bis” particolari requisiti di accesso per le erogazioni del Fondo straordinario, se non la mera iscrizione nei registri nazionali, regionali e/o provinciali e, per le associazioni non lucrative di utilità sociale, l’iscrizione nella relativa anagrafe, per cui pare che l’acceso al Fondo sia garantito a tutti i soggetti indipendentemente dall’appartenenza a una determinata regione caratterizzata da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa).

In ogni caso, occorrerà attendere l’emanazione del decreto di attuazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per avere maggior contezza dei requisiti e dei presupposti per l’accesso al Fondo straordinario.

Associazioni no profit e cooperative sociali: divieto di cumulo dei contributi

Peraltro, il Governo al fine di consolidare il vincolo solidaristico alla base dell’istituzione del Fondo straordinario ha previsto nel “Decreto ristori bis” il divieto di cumulo dei contributi per cui le erogazioni del Fondo non saranno cumulabili con il contributo a fondo perduto e con le altre misure di sostegno a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche introdotti dal primo Decreto ristori.

La misura adottata dal Governo costituisce sicuramente un passo avanti nel mitigare i danni patiti dagli operatori del Terzo settore anche se da più parti si auspica un rafforzamento del Fondo straordinario mediante una maggior dotazione finanziaria che possa garantire effettivamente a tutti gli operatori del settore il giusto ristoro.

Maggior dotazione finanziaria che potrebbe essere giustificata dalla circostanza che non è dato sapere quando la situazione di emergenza sanitaria nazionale sarà effettivamente cessata e soprattutto quando verranno meno gli effetti sull’economia nazionale dell’epidemia da Covid-19.

Si spera pertanto in successivi interventi del Governo per implementare la misura di sostegno sulla base dell’effettiva durata della crisi pandemica.

Lo studio legale Dedoni è a disposizione per ogni chiarimento a tutte le cooperative, associazioni ed enti no profit.

Avv. Marcello Ibba  mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.