La possibilità per il creditore della vecchia società di esigere il pagamento del credito da quella nuova sostituita.
Molto spesso capita che il debitore al fine di sottrarsi alle proprie obbligazioni sociali ed evitare azioni esecutive sul proprio patrimonio, costituisca una nuova impresa commerciale al quale viene ceduta l’azienda.
Il creditore per la tutela delle proprie ragioni di credito può agire sia nei confronti del debitore originario che nei confronti di un soggetto terzo, al quale l’azienda è stata ceduta in maniera occulta e fraudolenta al fine di omettere il pagamento dei debiti.
Questo l’orientamento del Giudice di Pace di Cagliari che con il decreto ingiuntivo n.1561/2024 (R.G. 1289/2024) del 27 aprile 2024 ha intimato al debitore originario e al cessionario al quale l’azienda è stata ceduta occultamente, il pagamento, in solido tra loro, di quanto dovuto, consentendo così al creditore di poter agire nei confronti di entrambi e recuperare integralmente il credito.
Sostituzione d’azienda e cessione occulta: il caso concreto
Lo Studio nell’interesse di una Cooperativa ha chiesto al Giudice di Pace di Cagliari l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore originario e di altra impresa alla quale l’azienda è stata ceduta in maniera occulta.
La necessità di estendere la richiesta di pagamento anche a un soggetto terzo, è emersa dal fatto che il debitore originario ha cessato formalmente la propria attività commerciale ma, sotto una diversa forma societaria, ha continuato a gestire la medesima azienda.
Il tutto senza formalizzare in alcun modo la cessione di azienda ed evitare così, almeno formalmente, il passaggio dei debiti sociali dalla vecchia alla nuova impresa come previsto dall’art.2560 c.c.
Sostituzione d’azienda e cessione occulta: La questione giuridica.
Per cessione occulta si intende una cessione che non è stata formalizzata tra le parti attraverso un atto scritto e con la quale si attua una sostituzione formale del proprietario di un’azienda senza cambiare l’organizzazione della stessa.
Come detto, molto spesso capita che il debitore al fine di sottrarsi alle proprie obbligazioni sociali ed evitare azioni esecutive sul proprio patrimonio, costituisca una nuova impresa commerciale al quale viene ceduta l’azienda.
La mancata formalizzazione della cessione, nell’ottica del debitore, impedirebbe al creditore di agire nei confronti della nuova impresa a cui l’azienda è stata di fatto ceduta, vista l’impossibilità di rinvio all’art.2560 c.c. che prevede che nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
In questi casi il creditore si trovava pregiudicato nei propri interessi economici in quanto poteva agire solo a danno del debitore originario che, a seguito della cessione occulta, ha diminuito la propria garanzia patrimoniale.
La giurisprudenza, per ovviare a tale situazione, ha chiarito che la mancata formalizzazione dell’azienda non impedisce ai creditori di agire anche nei confronti della nuova impresa a cui l’azienda è stata ceduta (Tribunale di Treviso sez.III, 30/11/2018, n.2395; Tribunale di Napoli, Sentenza n.3361/2022 del 4.4.2022), senza peraltro il limite dell’art.2560 c.c. che prevede il passaggio dei debiti solo nell’ipotesi in cui risultino dalle scritture contabili obbligatorie.
Si configura pertanto una ipotesi di cessione occulta d’azienda con conseguente passaggio dei debiti aziendali.
Sostituzione d’azienda e cessione occulta: L’accertamento di fatto e il provvedimento del Giudice di Pace di Cagliari
Il Giudice di Pace di Cagliari ha accolto la domanda formulata dallo studio, condividendo le ragioni poste a suo fondamento.
Ai fini del riconoscimento della cessione occulta d’azienda, è stata cura dello studio fornire al Giudice di Pace una serie di fatti dai quali è stato possibile presumere la sussistenza della cessione occulta d’azienda.
Più precisamente è stata data la prova che tra una impresa e l’altra vi era una sostanziale continuità attestata dal fatto che la compagine imprenditoriale era la medesima, dall’identità e/o somiglianza del nome e/o della ragione sociale dell’azienda ceduta, dall’identità dell’attività svolta dall’azienda ceduta, dall’identità dei recapiti, quali numero di telefono e di fax dell’azienda ceduta, dall’utilizzo dello stesso dominio internet dell’azienda cedente, e in generale, dall’uso degli elementi caratterizzanti l’avviamento dell’azienda cedente.
Il Giudice di Pace di Cagliari, ritenuta la sussistenza di una cessione occulta d’azienda ha conseguentemente ritenuto che del pagamento del debito debba risponderne sia l’originario debitore che il cessionario occulto l’azienda ceduta e ha emesso il decreto ingiuntivo n.1561/2024 (R.G. 1289/2024) del 27 aprile 2024, dichiarato peraltro provvisoriamente esecutivo, che ha consentito alla Cooperativa cliente di poter agire esecutivamente per il recupero integrale di tutte le somme dovute.
Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.
Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.