Il Socio che amministra la società. Obbligo di iscrizione alla gestione commercianti solo se presta attività lavorativa.

Con una recentissima Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, Sez. Lavoro, n. 232/2022, è stato ribadito il principio per cui la mera concorrenza della qualità di socio e amministratore, nelle società a responsabilità limitata (Srl) e le qualità di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice (SAS) non è sufficiente a fondare l’obbligazione contributiva della gestione dei commercianti.

Socio Amministratore e obbligo contributivo della gestione commercianti: la vicenda.

La vicenda nasce dalla notificazione da parte dell’INPS di un avviso di addebito contributivo avente ad oggetto l’intimazione di pagamento con riferimento ai contributi previdenziali sul minimale di competenza della gestione commercianti.

Ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti e al conseguente obbligo di contribuzione, regolato dall’art. 1, c. 203 L. n. 662/1996, è necessario il materiale esercizio dell’attività d’impresa a prescindere dalla forma in cui l’attività viene esercitata, sia essa in forma societaria o in forma individuale, secondo un criterio di prevalenza e abitualità. É cioè necessario che il Socio che svolge anche l’incarico di amministratore, presti anche attività lavorativa oltre a quella tipica del rappresentante legale.

Per esercizio dell’attività d’impresa si intende la realizzazione dell’oggetto imprenditoriale. Ad esempio, facendo riferimento al caso oggetto della Sentenza del Tribunale di Cagliari, si discute di una società in accomandita semplice proprietaria di un bar e di una SRL che svolgeva attività nel campo dell’edilizia. In entrambe le società il cliente dello studio ricopriva sia il ruolo di socio che quello di amministratore ma non prestava alcuna attività lavorativa.

Secondo l’INPS il fatto che il socio sia anche amministratore basta ad affermare la sussistenza dell’obbligazione contributiva per la gestione commercianti posto che l’amministratore di una società è colui che materialmente prende le decisioni e amministra la società, realizzando così di fatto, l’oggetto dell’impresa perseguito tramite la società. Su questo assunto, l’INPS pretendeva di fondare l’obbligo contributivo della gestione commercianti, senza dover dimostrare alcunchè.

Lo Studio Legale ha impugnato l’avviso di addebito, eccependo proprio l’erroneità della ricostruzione dell’INPS e lamentando conseguentemente, che si sarebbe dovuto provare che il socio amministratore esercitava anche l’attività imprenditoriale e dunque lavorativa, con carattere di abitualità e prevalenza.

Il Tribunale di Cagliari, accogliendo integralmente quanto sostenuto dallo studio nell’opposizione, ha annullato l’avviso di addebito e condannato l’INPS a rifondere le spese legali.

Socio Amministratore e obbligo contributivo della gestione commercianti:

il presupposto è lo svolgimento di attività lavorativa.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr Sentenze n. 20254/2021 e n. 3637/2020), ha affermato che “non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza…l’attività di impresa è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale mentre l’attività di amministratore alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”.

Il Tribunale ha poi precisato che “la mera qualità di socio non è di per se sola sufficiente a dimostrare tale circostanza, mancando del tutto, anche in allegazione, elementi positivi che specifichino l’effettiva attività svolta dal ricorrente, nonché le eventuali modalità, tempistiche e caratteristiche di tale attività”.

Socio Amministratore e obbligo contributivo della gestione commercianti:

l’INPS deve provare lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Infine, è stato ribadito il principio per cui “quanto alla ripartizione dell’onere della prova, si deve osservare che l’opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l’impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell’esistenza del credito: ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicchè l’ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dell’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull’opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato. Ne consegue che nella fattispecie in esame, dunque l’onere probatorio circa l’esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell’ente impositore”.

Come si vede, dunque, non è sufficiente, ai fini dell’obbligo contributivo della gestione commercianti, il solo fatto che il socio sia anche amministratore della società ma è necessario che questi eserciti materialmente l’attività di impresa, ovvero presti attività lavorativa coincidente con l’attività di impresa esercitata dalla società e la prova dell’esercizio di tale attività lavorativa è posta a carico dell’INPS.

In questo senso, ad esempio, non costituisce attività di impresa, per un bar o una società di costruzioni edilizie, la stipulazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda e la conseguente riscossione dei canoni così come non costituisce esercizio di attività di impresa la stipulazione di contratti di locazione immobiliare, perchè tali attività non coincidono con l’oggetto sociale dell’impresa.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per analizzare ogni problematica sui temi oggetto della sentenza.

Avv. Ivano Veroni  mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e nel Diritto Civile, con particolare attenzione alla materia condominiale.